Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/09/2003, n. 12754
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La disposizione dell'art. 50 d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, concernente la disciplina dell'equo indennizzo per gli impiegati statali, applicabile ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato in forza dell'art. 11 della legge 6 ottobre 1981, n. 564, e integralmente ripresa, per tali ultimi lavoratori, dall'art. 3 del decreto ministeriale 2 luglio 1983, n. 1622 - secondo cui l'equo indennizzo è ridotto della metà se l'impiegato consegua anche la pensione privilegiata e dall'equo indennizzo deve inoltre essere dedotto quanto eventualmente percepito in virtù di assicurazione a carico dello Stato o di altra pubblica amministrazione - esprime il principio del divieto di cumulo, volto ad impedire che a causa di un medesimo fatto genetico l'interessato possa percepire più provvidenze, divieto che non può essere limitato ad istituti che abbiano la medesima finalità. Ne consegue che pur avendo l'equo indennizzo e la rendita per malattia professionale di cui al d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, finalità differenti, essendo diretto il primo a indennizzare la perdita della integrità fisica e la seconda la perdita della capacità lavorativa, opera in tale caso il divieto di cumulo, a prescindere dalle modalità - in forma periodica o in somma capitale - di erogazione delle prestazioni. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto al dipendente, titolare di rendita per malattia professionale, una somma a titolo di equo indennizzo e, decidendo nel merito, rilevato che la somma corrisposta dall'INAIL a titolo di rendita da malattia professionale era superiore a quella spettante a titolo di equo indennizzo, ha rigettato la domanda).
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C S - Presidente -
Dott. DELL'ANNO Paolino - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. V L - Consigliere -
Dott. P P - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FERROVIE DELLO STATO - Società di Trasporti e Servizi per azioni - in persona del procuratore speciale G A, elettivamente domiciliata in Roma, via Salaria, n. 195 presso l'avv. S B, che la difende con procura speciale apposta a margine del ricorso e da ultimo c/o Canc. Corte Suprema Cassazione;
- ricorrente -
contro
C C, elettivamente domiciliato in Roma, via Marsala, n. 9 (ufficio legale centrale associazione invalidi F.S.), presso l'avv. F V P che, unitamente all'avv. E D B, lo difende con procura speciale apposta in calce al controricorso;
- resistente -
per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Bari n. 811 in data 18 gennaio 2001 (R.G. 1144/2000);
sentiti, nella pubblica udienza del 28.5.2003:
il Cons. Dott. P P che ha svolto la relazione della causa;
il Pubblico ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M P che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Bari ha confermato, rigettando l'appello della SpA Ferrovie dello Stato, la sentenza del Pretore della stessa sede, di condanna della società a pagare al dipendente Carlo Capozzi la somma di L. 6.313.155 a titolo di equo indennizzo, diritto già riconosciuto con sentenza passata in giudicato.
La sentenza ha ritenuto infondata la tesi dell'appellante, secondo cui operava il divieto di cumulo tra equo indennizzo e rendita per malattia professionale attribuita allo stesso dipendente ai sensi del d.P.R. n. 1124 del 1965, con l'argomentazione che si era in presenza di benefici basati su presupposti diversi e scaturenti da rapporti distinti (dal rapporto di lavoro il primo, dal rapporto previdenziale il secondo);ne' il divieto di cumulo era stabilito dall'art. 3 del D.M. n. 1622/1983, poiché la disposizione si riferiva a quanto eventualmente spettante al dipendente in forza di contratto di assicurazione stipulato dal datore di lavoro a copertura dello specifico rischio di pagamento dell'equo indennizzo. La cassazione della sentenza è domandata dalla SpA Ferrovie dello Stato sulla base di un unico motivo di ricorso.
Resiste con controricorso Carlo Capozzi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, dell'art. 3 D.M. n. 1622 del 2 luglio 1983 e dell'art. 125 d.P.R n. 1124 del 30 giugno 1965, nonché omessa e contraddittoria motivazione
su di un punto decisivo della controversia.
1.2. La sentenza è criticata per avere, da una parte, desunto l'ammissibilità del cumulo dei benefici economici dalla diversità dei titoli giuridici, mentre il problema doveva essere risolto esclusivamente sulla base delle norme specificamente dirette ad impedire il cumulo, sia nell'ambito della disciplina dell'equo indennizzo, sia in quello dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali;dall'altra, interpretato le dette norme in modo non conforme al significato espresso dalle parole usate.
2. La Corte giudica il ricorso fondato.
Va premesso che, nella disciplina di settore, viene in rilievo la nozione di "causa di servizio", quale presupposto per il riconoscimento della dipendenza dal servizio di un'infermità (ai diversi fini previsti dall'ordinamento), come offerta dall'art. 64 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092. Questa norma stabilisce che i fatti
di servizio, dai quali può dipendere una infermità o la perdita dell'integrità fisica, sono quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio;e che le lesioni e le infermità si considerano dipendenti da causa di servizio solo quando tale adempimento ne è stata causa ovvero concausa efficiente o determinante. 2.1. Il riconoscimento della causa di servizio comporta, tra gli altri previsti, l'attribuzione del beneficio dell'equo indennizzo, secondo le previsioni dell'art. 68 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per gli impiegati statali. L'istituto trovava applicazione anche per il personale delle ferrovie, ai sensi del rinvio operato allo statuto dei dipendenti civili dello Stato dall'art. 209 della legge 26 marzo 1958, n. 425, ancorché, a causa della mancata designazione
dell'organo competente ad esaminare le relative domande, il riconoscimento effettivo si è avuto soltanto con l'art. 11 della legge 6 ottobre 1981, n. 564, e la conseguente approvazione - con
d.m. 2 luglio 1983 - del regolamento per la concessione dell'equo indennizzo ai dipendenti dell'(allora) Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
2.2. Pertanto, per i ferrovieri, l'istituto e la sua disciplina non si differenziano da quanto previsto dalle norme operanti per gli impiegati statali e la situazione è rimasta sostanzialmente inalterata a seguito della cd. "privatizzazione" del rapporto di lavoro, continuando il beneficio ad essere riconosciuto in base al contratto di lavoro, ma pur sempre secondo la disciplina dettata da norme giuridiche.
2.3. Si tratta di una prestazione, dovuta per le infermità più consistenti contratte per cause di servizio, ridotta in ragione dell'età avanzata ed attribuita secondo equità, che è diretta a compensare la perdita dell'integrità fisica dipendente dalla stessa esplicazione dell'attività lavorativa o dalle attività ad essa connesse.