Cass. pen., sez. V, sentenza 20/04/2021, n. 14871
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: P C nato a TARANTO il 10/10/1960 CORNIOLA GIOVANNI nato a BARI il 07/12/1967 avverso la sentenza del 12/07/2019 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere A G;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore L B che ha concluso chiedendo udito il difensore FATTO E DIRITTO Con la sentenza di cui in epigrafe la corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Taranto, in data 19.1.2017, aveva condannato P C e C G, ciascuno alle pene, principali ed accessorie, ritenute di giustizia, oltre al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione ai reati fallimentari agli stessi ascritti nei capi A);B) e C) dell'imputazione, rideterminava in senso più favorevole agli imputati l'entità del trattamento sanzionatorio, previo assorbimento del fatto di cui al capo C), in quello contestato nel capo A), con conseguente eliminazione della relativa pena, e rideterminazione della durata delle pene accessorie commisurandola al quantum della pena principale, pari ad anni due mesi uno giorni quindici di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con autonomi atti di impugnazione, fondati su distinti motivi, a firma dei rispettivi difensori di fiducia. 2.1 In particolare, il P, nel ricorso a firma dell'avv. R E, del Foro di Taranto, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione sotto diversi profili. 2.2. Il C, nel ricorso a firma dell'avv. O A, del Foro di Bari, lamenta: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, posto che, a differenza di quanto affermato dalla corte territoriale, nessuno dei predetti imputati è stato condannato in appello per il reato di cui al capo C);2) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento: a) alla mancata qualificazione della condotta del C in termini di bancarotta preferenziale;b) alla mancata considerazione della circostanza che la vendita delle autovetture ritenute oggetto di distrazione da parte del presidente P, in virtù di procura a vendere conferitagli con i più ampi poteri dal consiglio di amministrazione, è avvenuta per un prezzo congruo, mentre il denaro ricavato è stato destinato a ridurre il passivo societario;c) mancata qualificazione della fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale in bancarotta documentale semplice, atteso che risulta dimostrato che la documentazione contabile non consegnata dal P è stata smarrita da quest'ultimo, come da denuncia sporta, né risulta che la mancata tenuta delle scritture contabili fosse finalizzata ad impedire la ricostruzione del patrimonio e/o del movimento degli affari allo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori;3) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al delitto di cui al capo B), in quanto, da un lato, il consulente del pubblico ministero ha affermato che non è possibile stabilire se vi sia stata inerzia o meno dell'organo amministrativo, in mancanza della relativa documentazione, dall'altro, trattandosi di amministratore privo di delega, ai sensi dell'art. 2932, c.c., come riformato dal d.lgs n. 6 del 2003, sul C non gravava l'obbligo di vigilanza sul generale andamento della gestione, sostituito da un semplice onere di agire informato che gli attribuiva il potere di chiedere informazioni ma non un autonomo potere di indagine sullo stato della società. 3. Con requisitoria scritta del 7.1.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che venga dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse del C, mentre, nei confronti del P sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte del reo. Con memoria scritta pervenuta il 18.1.2021, il difensore di fiducia del C, avv. O A, insiste per l'accoglimento del ricorso, reiterando le proprie doglianze. Con conclusioni scritte del 21.1.2011 l'avv. G D F, nell'interesse della curatela fallimentare della "Bio Helix soc. coop. A.r.l.", chiede il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla parte civile costituita, di cui allega specifica nota.
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