Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/01/2021, n. 2145

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, emessa il 15 dicembre 2020. Le parti in causa erano un ricorrente, che contestava l'inammissibilità del proprio appello contro una sanzione amministrativa per violazioni in materia di lavoro, e il Ministero del Lavoro, che si opponeva al ricorso. Il ricorrente sosteneva che la Corte d'Appello avesse errato nel non applicare la sospensione feriale dei termini processuali, ritenendo che la controversia dovesse essere considerata di lavoro ai sensi della normativa vigente.

La Corte ha accolto il ricorso, affermando che le opposizioni ad ordinanze ingiunzioni in materia di sanzioni per violazioni lavoristiche rientrano nel novero delle controversie di lavoro, e pertanto la sospensione feriale dei termini si applica. Il giudice ha argomentato che, nonostante il rito del lavoro fosse stato introdotto dal d.lgs. n. 150/2011, la distinzione tra le varie tipologie di violazioni e la loro connessione con il rapporto di lavoro giustificano l'applicazione della sospensione. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, rinviando il caso alla Corte d'Appello di Torino per un nuovo esame, evidenziando l'importanza di garantire una corretta applicazione delle norme processuali in materia di lavoro.

Massime1

Nel regime introdotto dall'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, le controversie, regolate dal processo del lavoro, di opposizione ad ordinanza-ingiunzione che abbiano ad oggetto violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro, di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, diverse da quelle consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributiva, non rientrano tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c. per le quali l'art. 3 della l. n. 742 del 1969 dispone l'inapplicabilità della sospensione dei termini in periodo feriale; ne consegue che, ai fini della tempestività dell'impugnazione, avverso la sentenza resa in tema di opposizione a ordinanza ingiuntiva del pagamento di una sanzione amministrativa per violazioni inerenti al rapporto di lavoro o al rapporto previdenziale, deve tenersi conto di detta sospensione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/01/2021, n. 2145
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2145
Data del deposito : 29 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

N° 2 145-21 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: OPPOSIZIONI A FRANCESCO TIRELLI - Primo Presidente f.f. - SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI LAVORO E Presidente di Sezione - PREVIDENZA BIAGIO VIRGILIO SOSPENSIONE DEI TERMINI FERIALI Ud. 15/12/2020 - LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Presidente di Sezione PU R.G.N. 10321/2018 Rel. Consigliere - A DO Con 2145 Rep. LUCIO NAPOLITANO Consigliere - E STI - Consigliere - A G - Consigliere - C G - Consigliere - -Consigliere - A P L ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 10321-2018 proposto da: P, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DACASTO 19, CRESCENZIO presso lo studio dell'avvocato RICCARDO RAMPIONI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato E VOLPE;
6 7 4 0 2 0 2

- ricorrente -

contro

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI CUNEO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 979/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 08/01/2018. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/2020 dal Consigliere A DO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale STEFANO VISONA', che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza n. 979/2017 R. Sent. della Corte d'Appello di Torino, pubblicata 1'8.01/2018;
udito l'Avvocato Bruno Vettori per l'Avvocatura Generale dello Stato.

Fatti di causa

1. Con sentenza pubblicata in data 8 gennaio 2018 la Corte d'appello di Torino ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Paolo Dacasto contro la sentenza del Tribunale di Asti che aveva rigettato l'opposizione proposta dall'appellante contro l'ordinanza-ingiunzione, emessa dalla Direzione territoriale del lavoro di Cuneo, per il pagamento di € 9.054,00, a titolo di sanzione per violazioni amministrative concernenti l'impiego non regolarizzato di alcune lavoratrici presso una vigna di sua proprietà.

2. L'inammissibilità è stata dichiarata sul rilievo che il ricorso in appello era tardivo ai sensi dell'art. 327 cod.proc.civ. perché depositato in data 21/12/2016, ossia oltre sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza (20/5/2016). Ric. 2018 n. 10321 sez. SU - ud. 15-12-2020 -2- 2.1. La Corte territoriale ha ritenuto inapplicabile la sospensione feriale dei termini processuali dal 1° al 31 agosto del 2016, secondo quanto dispone l'art. 1 L. 7/10/1969, n. 742, come novellato dall'art. 16, comma 2, D. L.12/9/2914, n. 132, convertito dalla L. 10/11/2014, n. 162, e ciò sul presupposto che la controversia in esame, oltre che essere pacificamente assoggettata al rito del lavoro (ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 1/9/2011, n. 150), rientra nella nozione di causa di lavoro, ai sensi degli artt. 409 e 442 c.p.c., espressamente esclusa dall'ambito applicativo dell'art. 1 (art. 3 L. cit.).

2.2. La decisione è assunta in consapevole dissenso dall'orientamento espresso dalla sentenza di queste Sezioni unite 30/3/2000, n. 63, seguita da altre pronunce (Cass. 26/7/2001, n.10258;
Cass. 9/8/2004, n. 15376;
Cass. 16/7/2007, n.15778) e fatto proprio dalla circolare n. 56 del 24/9/2008 dell'Agenzia delle entrate, secondo cui il rito del lavoro era stato previsto dal legislatore unicamente per le controversie di cui all'art. 35 della L. 24/11/1981, n. 689, comma 4, ossia per quelle controversie aventi ad oggetto violazioni consistenti nella o da cui deriva la - omissione totale o parziale del versamento dei contributi (commi 2 e 3);
per le altre violazioni, non eziologicamente legate ad omissioni contributive (comma 7), alle quali si applicava lo speciale rito di cui agli artt. 22 e 23 della L. n. 689/1981, il relativo giudizio di opposizione - non costituendo causa di lavoro - non soggiaceva alla disciplina dell'art. 3 L. n. 742/1969. 2.3. Secondo la Corte torinese, questo orientamento deve essere rivisto in seguito all'entrata in vigore del d.lgs. 1/9/2011, n. 150 (avvenuta il 6/10/2011), il quale, dopo aver modificato la disciplina dettata dagli artt. 22, 22 bis e 23 della L. 24/11/1981, n. 689, ha disposto che tutte le controversie di cui all'art. 22 della legge citata, e tra queste le opposizione ad ordinanza-ingiunzione, siano regolate dal rito del lavoro. Ric. 2018 n. 10321 sez. SU - ud. 15-12-2020 -3- 2.4. Ne ha tratto la conseguenza che «il criterio per così dire "formale" dell'assoggettamento della controversia al rito del lavoro non può più (...) essere determinante per stabilire se la controversia rientri o meno fra quelle a cui, ex art. 3 I. n. 742/1969, non si applica la sospensione dei termini nel periodo feriale».

2.5. Deve invece recuperarsi l'orientamento precedente, meglio espresso dalla sentenza della Cass. 7/1/1998, n. 71, secondo cui il richiamo operato dall'art. 3 cit. agli artt. 409 e 442 c.p.c. è alla natura della controversia, con la conseguenza che la sospensione dei termini non è operante tutte le volte in cui la lite, avente ad oggetto immediato l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione, implichi a monte, come nel caso in esame, l'accertamento dell'esistenza o meno di un rapporto di lavoro subordinato.

3. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Paolo Dacasto con un solo motivo;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Ispettorato territoriale del lavoro di Cuneo hanno resistito con controricorso.

3.1. Fissata l'adunanza camerale non partecipata ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., con ordinanza interlocutoria n. 2034 del 29/1/2020, la Sottosezione lavoro della Sesta Sezione civile ha ritenuto di trasmettere la causa al Primo presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso a queste Sezioni Unite.

3.2. La Corte ha ritenuto che la questione oggetto del presente giudizio e riassunta nella domanda, così prospettata nell'ordinanza, - se le cause di opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni in materia di sanzioni per il lavoro, cui si applica oggi il rito del lavoro ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 150/2011, vadano considerate, nel nuovo contesto normativo, controversie di lavoro ex art. 409 c.p.c. alle quali si applica l'art. 3 della legge n. 742/1969 che esclude la sospensione feriale dei termini per "per le controversie Ric. 2018 n. 10321 sez. SU ud. 15-12-2020 -4- previste dagli atti 429 e 459 (oggi 409 e 442) del cod.proc.civ.">> meriti un ripensamento.

3.3. Secondo l'ordinanza di rimessione, la nuova disciplina ha inciso sulla stessa base normativa delineata in questa materia dall'art. 35, commi 2, 3, 4e7 della L. n. 689/1981, eliminando la distinzione tra rito speciale del lavoro, previsto per le opposizioni alle ordinanze ingiunzioni aventi ad oggetto l'omissione di contributi e premi o da cui deriva l'omissione di contributi e premi (comma 4), e rito speciale in materia (più genericamente) di opposizioni a sanzioni amministrative lavoristiche e previdenziali (comma 7).

3.4. Nel mutato contesto normativo, secondo l'ordinanza di rimessione, la previsione contenuta nell'art. 6 del d.lgs. n. 150/2011, - a norma del quale «Le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo» -, elimina ogni distinzione tra i due riti perché tutte le opposizioni sono oggi soggette al rito del lavoro. Pertanto, l'unico criterio idoneo a stabilire se vi siano e quali siano le controversie, nella materia in esame, assoggettate o meno alla disciplina della sospensione feriale non può che essere un criterio di ordine sostanziale, il quale va necessariamente ricavato dagli artt. 409 e 442 cod.proc.civ. E poiché l'art. 409 cod.proc.civ. ha per oggetto le controversie relative a rapporti di lavoro subordinato», sono controversie di lavoro non soltanto quelle che nel rapporto di lavoro trovano la loro causa petendi o il petitum, ma anche quelle in cui il rapporto di lavoro si presenta come antecedente e presupposto necessario, non meramente occasionale. 3.5.- La causa è stata assegnata alle Sezioni Unite di questa Corte. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Ric. 2018 n. 10321 sez. SU - ud. 15-12-2020 -5- In prossimità dell'udienza il Ministero del lavoro ha depositato memoria illustrativa. Ragioni della decisione 1. Con l'unico motivo, Paolo Dacasto denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 409, 434, 442, c.p.c., artt. 1 e 3 I. n. 742/1969 e art. 6 d.lgs. n. 150/2011 e assume l'erroneità della sentenza nella parte in cui la Corte d'appello di Torino ha escluso l'applicabilità della sospensione feriale dei termini alla fattispecie in esame (opposizione ad ordinanza-ingiunzione) in considerazione del rito applicabile (ossia del lavoro) e della materia del contendere (sanzioni amministrative irrogate dall'Ispettorato territoriale del lavoro per irregolarità nell'assunzione di due lavoratori): secondo il ricorrente, tale affermazione si pone in contrasto con i principi espressi dalle Sez. Un. nella sentenza n. 63/2000 e dalla successiva consolidata giurisprudenza, secondo cui lo «spartiacque» tra le opposizioni per le quali è applicabile la sospensione feriale e quelle alle quali non è applicabile è dato non dalla materia cui inerisce la controversia né dal tipo di rito, bensì dall'art. 35 della L. n. 689/1981, il quale aveva ed ha per oggetto solo «l'opposizione ad ordinanze ingiunzioni emesse per violazioni consistenti nella o da cui deriva - la omissione totale o parziale del versamento dei contributi». Solo per queste controversie, dunque, deve essere esclusa la sospensione feriale. L'art. 6 del d.lgs. 150/2011, incidendo unicamente sul rito, nulla ha disposto sotto il profilo sostanziale e, in particolare, sull'applicabilità

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