Cass. civ., sez. III, sentenza 15/02/2018, n. 03707

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 15/02/2018, n. 03707
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03707
Data del deposito : 15 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

p. i .. SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 780 del ruolo generale dell'anno 2016, proposto da C M (C.F.: CNC MRC 60808 G148E) rappresentato e difeso, giusta procura speciale notarile in atti, dall'avvocato V T (C.F.: TSE VNZ 70P41 D653F) -ricorrente- nei confronti di CNP UNICREDIT VITA S.p.A. (C.F.: 07084500011), in persona dell'amministratore delegdtv, legale rappre- sentante pro tempore, B M M F rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricor- so, dagli avvocati N F F (C.F.: FBB NLF 65E07 G337L) e F F (C.F.: FBB FBA 33R15 C669R) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Pe- rugia n. 459/2015, pubblicata in data 31 luglio 2015;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 22 gennaio 2018 dal consigliere A T;
uditi: Ric. n. 780/2016 - Sez.

3 - Ud. 22 gennaio 2018 - Sentenza - Pagina 1 di 6 il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. A M S, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
l'avvocato V T, per il ricorrente;
l'avvocato N F F, per la società controricorrente.

Fatti di causa

M C ha agito in giudizio nei confronti di CNP Uni- Credit Vita S.p.A. per ottenere la dichiarazione di nullità e, in subordine, l'annullamento di un contratto (di natura assicura- tiva/finanziaria) che con essa aveva stipulato il padre Q C, poi deceduto, nonché la restituzione della somma da questi versata alla compagnia a titolo di premio. La domanda è stata accolta dal Tribunale di Orvieto, che ha condannato la compagnia convenuta a pagare all'attore l'importo di C 258.228,44, oltre accessori. La Corte di Appello di Perugia, in riforma della decisione di primo grado, ha invece rigettato tutte le domande. Ricorre il Concarella, sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso CNP UniCredit Vita S.p.A.. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo si denunzia «Violazione dell'art. 1919 comma II c.c. ex art. 360 comma I n. 3 c.p.c. Fattispecie di contratto di assicurazione sulla vita di un terzo nulla per man- canza di sottoscrizione del terzo». Con il secondo motivo si denunzia «Manifesta illogicità della motivazione con violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. ex art. 360 comma I n. 3 c.p.c. Travisamento del principio di diritto e- spresso in Cass. Sez. I sent. 1883 del 13 maggio 1977». Con il terzo motivo si denunzia «Falsa applicazione dell'art.1891 c.c. ex art. 360 comma I n. 3 C.D.C. Errore nell'individuazione della norma applicabile alla fattispecie». Ric. n. 780/2016 - Sez.

3 - Ud. 22 gennaio 2018 - Sentenza - Pagina 2 di 6 I primi tre motivi del ricorso sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente, costituendo espressione di una censura unitaria. Essi sono infondati. Il padre del ricorrente ha stipulato con CNP UniCredit Vita S.p.A. un contratto del tipo "Unit Linked" (si tratta in sostanza di un investimento finanziario in forma di polizza vita), indi- cando in esso come "assicurato" il figlio e come beneficiari della polizza gli eredi legittimi e testamentari di quest'ultimo. Secondo il ricorrente (che ha agito in giudizio dopo la morte del padre), nella fattispecie avrebbe dovuto applicarsi il dispo- sto dell'art. 1919, comma 2, c.c., onde il contratto stipulato dal padre non poteva ritenersi valido, in mancanza del proprio consenso scritto, e non poteva essere ricondotto alla previsio- ne di cui all'art. 1891 c.c., come erroneamente ritenuto dalla corte di appello. Orbene, la ratio della disposizione di cui all'art. 1919, comma 2, c.c. che, in caso di assicurazione sulla vita di un terzo, ri- chiede il consenso scritto di quest'ultimo ai fini della validità del contratto, viene tradizionalmente ricollegata a ragioni di ordine pubblico, e precisamente all'opportunità di tutelare la vita del terzo e di evitare che l'assicurazione divenga incentivo all'omicidio;
secondo altra tesi che* attribuisce funzione in- dennitaria anche all'assicurazione sulla vita e ravvisa quindi la necessità di un interesse del contraente alla base della relati- va stipulazione, essa si spiegherebbe in quanto il consenso del terzo sostituirebbe la prova dell'interesse del contraente all'esistenza in vita del terzo stesso. In ogni caso, secondo la giurisprudenza (non recente, ma mai contraddetta), di questa Corte, in sintonia con la prevalente dottrina, tale ratio sussiste esclusivamente nel caso in cui il terzo si venga a trovare nella posizione di "mero portatore del rischio", mentre i benefici del contratto assicurativo spettano Ric. n. 780/2016 - Sez.
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