Cass. pen., sez. VII, sentenza 15/05/2023, n. 20528
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: T SE nato a ASCOLI PICENO il 01/11/1968 avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere P B;RG 42061/2022 Rilevato che T S ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ha confermato - anche agli effetti civili - la sentenza di primo grado che lo aveva condannato alla pena di mesi sette di reclusione per il reato di lesioni personali, esclusa la circostanza aggravante dei futili motivi;Ritenuto che il primo motivo di ricorso che lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 582 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo — peraltro in maniera generica — di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si vedano pag. 4 e 5 della sentenza impugnata);inoltre, il motivo di ricorso in esame risulta erroneamente impostato poiché, per scardinare il ragionamento probatorio, l'impugnazione va proposta ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. e non per il tramite della lett. b);invero, le Sezioni Unite di