Cass. pen., sez. I, sentenza 28/06/2018, n. 29553
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI BRESCIAnei confronti di: CC TI SS nato a [...] il [...] ZI EL nato a [...] il [...] NZ UG nato a [...] il [...] NA RA nato a [...] il [...] IN AN nato a [...] il [...] DE AR TT nato a [...] il [...] CA AG nato a [...] il [...] RI CO nato a [...] il [...] TR RA nato a [...] il [...] ES UE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/11/2017 del TRIB. LIBERTA' di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/sentite le conclusioni del PG
PIETRO GAETA
Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio udito il difensore Udito l'avvocato BANA ANTONIO che si riporta alla memoria depositata ed insiste per l'inammissibilità del ricorso del PM nei confronti di tutti i suoi assistiti.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica di Brescia ricorre avverso l'ordinanza del 28 novembre 2017, con la quale, in sede di appello ex art. 325 cod. proc. pen. (proposto dai terzi titolari delle carabine Zastava mod. M 76 di seguito elencate) a modifica dell'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Brescia del 31 ottobre 2017, detto Tribunale revocava il decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.i.p. il 28 marzo 2017, per il reato di cui agli articoli 110, 81, 648 codice penale e agli articoli 1 e 2 della legge del 2 ottobre 1967 n. 8, limitatamente ai fucili col numero di matricola indicato a fianco dei rispettivi proprietari: CO LE n. H25107 ZI HE n. H25054 Panzarasa Augusto n. F14728 Zanardi Francesco n. G16540 Comin Ivano n. F14748 De Marchi Attilio n. H25144 Capocchiano Agostino n. F14767 Marinelli AR n.37536 Petronio Francesco n. 44061 Ginesi Emanuele n. H24856. 2. La Procura della Repubblica di Brescia aveva effettuato un sequestro probatorio in data 25 luglio 2014, poi convertito dal G.i.p. del Tribunale in sequestro preventivo, ed avente ad oggetto numerose carabine Zastava mod. M 76, tra cui le dieci oggetto del provvedimento ora impugnato dal pubblico ministero, con il quale era stata disposta la restituzione e la revoca del sequestro preventivo. Il precedente sequestro probatorio aveva lo scopo di verificare i congegni di scatto e la presenza del meccanismo che consente lo sparo a raffica e le altre caratteristiche, ai fini della configurabilità dei delitti di importazione nello Stato di armi da guerra e di detenzione delle stesse in Italia, ex art. 2 della legge 895 del 2 ottobre 1967. Tali armi, dello stesso tipo di quelle in dotazione alle truppe serbe, secondo il pubblico ministero, al momento dell'importazione (10.9.2012) possedevano la capacità di sparare a raffica, pertanto dovevano essere qualificate "armi da guerra" o "tipo da guerra", ex art. 1 legge 18 aprile 1975, n. 110. A causa di tale caratteristica venivano restituite alla ditta Nuova Jager s.r.l. su disposizione del Banco Nazionale di Prova, per la cosiddetta demilitarizzazione successiva all'importazione, secondo le modalità di cui all'art. 1 della circolare 557 del 20.9.2002 del Ministero degli interni pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 234 del 5.10.2002, attività che permette la trasformazione di un'arma da guerra o tipo guerra in arma comune sparo. Gli interventi di demilitarizzazione dovevano essere effettuati con una serie di operazioni meccaniche eseguite contestualmente e indicate dalla lettera a) alla lettera e) dell'art. 1 di detta circolare, che dispone tra l'altro che il caricatore deve contenere "per costruzione" un numero di cartucce di massimo cinque colpi ai fini dell'iscrizione nel catalogo delle armi comuni da sparo;
per limitare la capacità del caricatore, non sono ammessi perni passanti, piastrine salvate o altri accorgimenti. Nel caso di specie, venivano effettuate tutte le operazioni ad eccezione della "riduzione per costruzione dei caricatori" e la diminuzione del volume di fuoco dell'arma da dieci a cinque colpi. Infatti, 8 delle 10 armi in sequestro avevano mantenuto il caricatore originario, mentre per le altre due (i fucili di CO e de AR) non erano stati consegnati i caricatori, sicché non si conosce se siano stati effettuati interventi o meno. La normativa, in ogni caso, prevede che tali operazioni siano descritte in un certificato che deve accompagnare l'arma. Sulla base di tali considerazioni, il pubblico ministero ha osservato che al momento del sequestro preventivo disposto dal G.i.p. in data 28.3.2017 (su richiesta del pubblico ministero del 26.9.2016) la procedura di demilitarizzazione non era stata completata, e, di conseguenza tali armi dovevano essere considerate come "armi da guerra" o, comunque, "tipo guerra";
per l'effetto di tale classificazione dovevano ritenersi altresì res extra commercium: beni dei quali l'alienazione è vietata, ai sensi dell'articolo 240 codice penale, secondo quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, seconda parte, della legge n. 110 del 1975, in quanto armi lunghe dotate di caricatore di oltre cinque colpi, in base alle disposizioni introdotte dall'art. 2 comma 1, lett. a) n. 1 del D.Igs. 29.9.2013 n. 121. 3. Deduce il ricorrente la violazione e l'erronea applicazione della legge penale con riferimento agli articoli 1 e 2 e 14 della legge del 18 aprile 1975 n. 110, in relazione alla disciplina di cui all'articolo 240 secondo comma, n. 2, codice penale, perché il Tribunale aveva ritenuto irrilevante l'omessa riduzione del caricatore ovvero l'ottemperanza alla circolare, in quanto norma secondaria e, pertanto, incapace di incidere sulla qualifica corretta dell'arma da considerarsi ormai arma