Cass. civ., sez. III, ordinanza 16/11/2022, n. 33735
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Qualora la Corte di cassazione, nel cassare con rinvio la sentenza di merito dichiarativa della prescrizione, si limiti a vagliare tale questione, senza esprimere alcuna valutazione circa l'effettiva sussistenza dei presupposti della situazione giuridica dedotta in giudizio dalla parte, l'accertamento di questi ultimi resta pienamente devoluto al giudice del rinvio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale il giudice del rinvio, pur escludendo che fosse maturata la prescrizione, aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno da tardiva trasposizione della direttiva n. 82/76/Cee, relativa alla remunerazione dei medici specializzandi, in ragione della mancata inclusione del corso di specializzazione frequentato dalla ricorrente negli elenchi previsti dalla disciplina comunitaria).
Sul provvedimento
Testo completo
33735.2022 3 ORIGINALE 1 . T R A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RESPONSABILITA' CIVILE P.A. Dott. R F - Presidente - Dott. E S - Consigliere - Adunanza del 21/09/2022 - CC Dott. FRANCESCO M CO - Consigliere - R.G.N. 33306/2019 Dott. E I - Consigliere - Ciau. 33735 Rep. Dott. M D'U - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso r.g. n. 33306/2019 proposto da: M B, rappresentata e difesa dall'Avv. MARIA GRAZIA LONGO, con domicilio eletto presso il suo studio S. Giuliano Terme (PI), Loc. Ghezzano, Via Calcesana n. 73 (PI) e nel domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
- ricorrente -
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITA', DELL'ECONOMICA E DELLE FINANZE, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA 2022 GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
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- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 6122/2018 della CORTE DI APPELLO DI ROMA depositata il 03.10.2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2022 dal Consigliere Dott. M D'U R.G.N. 33306/2019 - Adunanza del 21/09/2022 Rilevato che, con sentenza resa in data 3/10/2018, la Corte d'appello di Roma, decidendo quale giudice del rinvio a seguito di cassazione in sede di legittimità (Cass. Sez. VI - 3, Sentenza n. 21077/2012), per quel che ancora rileva in questa sede, ha rigettato la domanda proposta da Mo- nica B per la condanna della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del Mini- stero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute, al ri- sarcimento del danno da tardiva trasposizione di direttiva comunitaria in relazione alla mancata remunerazione della ricorrente in ragione dell'avvenuta frequentazione del corso di specializzazione universitaria in 'Malattie dell'apparato cardiovascolare';
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evi- denziato come il corso di specializzazione in 'Malattie dell'apparato car- diovascolare' non fosse incluso negli elenchi previsti dalla disciplina co- munitaria ai fini della remunerazione dei relativi frequentanti, non avendo peraltro la ricorrente fornito la prova del carattere comune di tale scuola di specializzazione a due o più Stati membri: condizione, quest'ultima, in ipotesi idonea a legittimare in ogni caso la rivendicata remunerazione;
avverso la sentenza del giudice del rinvio, Monica B propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi d'impugnazione;
la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero dell'Economia e delle Fi- nanze, e il Ministero della Salute resistono con controricorso;
la trattazione è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.;
il Procuratore generale presso la Corte di cassazione non ha depo- sitato conclusioni scritte;
Monica B ha depositato memoria;
considerato che
, 3 Adunanza del 21 settembre 2022 R.G. n. 33306/2019 - rel. cons. Marco Dell'Utri con il primo motivo, la ricorrente si duole della nullità della sen- tenza impugnata per violazione dell'art. 384, co, 2, c.p.c., dell'art. 2909 c.c., dell'art. 359 c.p.c., nonché dell'art. 112 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale, pronunciando quale giudice del rinvio, erroneamente esteso la propria cognizione all'accertamento nel merito della sussistenza dei presupposti di fatto del diritto azionato in giudizio della B (con particolare riguardo all'inclusione della scuola di specializzazione dalla stessa frequentata tra quelle dell'elenco comunitario o tra le c.d. specializzazioni analo- ghe: questione rimasta totalmente incontestata in tutto il corso del giudizio di merito), atteso che l'esame di tale questione doveva rite- nersi ormai precluso a seguito della pronuncia di legittimità che aveva negato l'intervenuta prescrizione del diritto (anche) della B, resi- duando unicamente la pronuncia sulla determinazione del quantum ri- sarcitorio dovuto a quest'ultima;
il motivo è infondato;
osserva il Collegio come la sentenza rescindente pronunciata dalla Corte di cassazione nel corso del presente giudizio si sia limitata ad affrontare unicamente la questione della prescrizione del diritto della B;
tale questione era stata risolta dai primi due giudici del merito nel senso dell'effettiva maturazione della prescrizione del diritto vantato dalla ricorrente, senza esprimere alcuna valutazione circa l'effettiva sussistenza (o meno) dei presupposti di fatto e di diritto indispensabili ai fini del riconoscimento di tale diritto;
da tanto segue che (una volta negata, in sede di legittimità, l'inter- venuta prescrizione del diritto della B) al giudice del rinvio rima- neva integralmente aperto lo spazio di intervento per l'accertamento dei ridetti presupposti e, in primo luogo, per l'accertamento delle cir- costanze relative all'effettiva avvenuta frequentazione, da parte della 4 Adunanza del 21 settembre 2022 R.G. n. 33306/2019 - rel. cons. Marco Dell'Utri B, di un corso di specializzazione previsto dalle direttive europee o ad esso equipollente o previsto da due o più Stati membri;
con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 2697 c.c. e 345 c.p.c., in relazione al d.lgs. n. 257/91 e alla legge n. 370/99;
non- ché per omessa, insufficiente