Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/02/2007, n. 3040
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Nella domanda azionata con ricorso per ingiunzione, avente ad oggetto l'importo di un preteso accordo di liquidazione del conguaglio del prezzo di cessione volontaria, a suo tempo stipulata nell'ambito di una procedura espropriativa, ben può ravvisarsi, in seguito alle precisazioni contenute nella comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione, una pretesa "lato sensu" mirata a conseguire il ristoro per la perdita della proprietà, dunque anche il conguaglio, da determinare secondo le norme in materia di determinazione dell'indennità, ma non anche il risarcimento del danno per la perdita della proprietà, data l'ontologica diversità tra le due domande, poiché la "causa petendi" è rappresentata, quanto alla prima, dalla tempestiva emissione di un provvedimento ablatorio (o del trasferimento volontario del bene), mentre l'elemento costitutivo della seconda è rappresentato da un comportamento illecito dell'Amministrazione.
Con riguardo alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo, avente ad oggetto l'adempimento di un accordo asseritamente intervenuto con l'amministrazione sull'ammontare del conguaglio del prezzo di cessione volontaria, a suo tempo stipulata nell'ambito di una procedura espropriativa, di tale questione, tenendo conto della comparsa di costituzione dell'opposto che ha precisato la domanda facendo valere una pretesa "lato sensu" diretta al conseguimento di un ristoro per la perdita della proprietà, va affermata la natura indennitaria, per la quale l'art. 34, comma 3, lett. b) d.lgs. n. 80 del 1998 conferma la giurisdizione del giudice ordinario, pur se l'ammontare del ristoro espropriativo sia stato asseritamente oggetto di accordo.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Primo Presidente f.f. -
Dott. PREDEN Roberto - Presidente di Sezione -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. BENINI Stefano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI MONSUMMANO TERME, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, presso lo studio dell'avvocato GREZ GIANMARCO, rappresentato e difeso dall'avvocato ARIZZI FRANCO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
GL AU, IA TI, elettivamente domiciliate in ROMA, LUNGOTEVERE DELLE NAVI 30, presso lo studio dell'avvocato NACCARATO GIUSEPPE - STUDIO LEGALE SORRENTINO, rappresentate e difese dall'avvocato DE CARO RODOLFO, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1900/03 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 29/11/03;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 18/01/07 dal Consigliere Dott. BENINI Stefano;
uditi gli avvocati CHIECO BIANCHI Alessandro per delega dell'avvocato ARIZZI Franco, DE CARO Rodolfo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PALMIERI Raffaele che ha concluso per il rigetto del terzo motivo del ricorso, con conferma dell'AGO e rimessione a sezione semplice per le altre questioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 8.6.1999, LI RA e GI NA ottenevano dal Presidente del Tribunale di Pistoia decreto ingiuntivo nei confronti del Comune di Monsummano Terme per il pagamento di L. 74.845.500, a titolo di conguaglio, concordato tra le parti nel 1991, del prezzo della cessione volontaria convenuta nel 1982 relativamente a terreni di loro proprietà, ubicati in loc. Pratovecchio, assoggettati a procedura espropriativa da parte dell'amministrazione per l'attuazione di un piano per gli insediamenti produttivi. Il Tribunale accoglieva l'opposizione proposta dal Comune ingiunto, negando fosse intervenuto, per il semplice scambio di corrispondenza tra le parti, un accordo sull'ammontare del conguaglio. Con sentenza depositata il 29.11.2003, la Corte d'Appello di Firenze, su gravame della parte privata, riformava la decisione di primo grado, rigettando l'opposizione del Comune: la parte opposta nella procedura di opposizione a decreto ingiuntivo, ha sostanzialmente agito per il conseguimento del corrispettivo dovuto per l'ablazione delle aree. Non essendosi perfezionato il contratto di cessione, ma avendo essa comunque perduto la proprietà per l'irreversibile trasformazione del fondo, le va riconosciuto il diritto a ottenere la somma a titolo di risarcimento del danno, secondo i parametri legali, che è comunque superiore a quella azionata in via monitoria. Ricorre per Cassazione il Comune di Monsummano Terme, affidandosi a quattro motivi illustrati da memoria, al cui accoglimento si oppongono con controricorso LI RA e GI NA. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, il Comune di Monsummano Terme, denunciando violazione dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, in relazione agli artt. 99 e 112 c.p.c.. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi, censura la sentenza impugnata per aver pronunciato su una pretesa non corrispondente a quella azionata, dato che la causa petendi nella procedura monitoria era l'accordo tra le parti, e non la determinazione dell'indennità, ne', tanto meno, la liquidazione del danno.
Con il secondo motivo di ricorso, il Comune di Monsummano Terme, denunciando violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all'art. 1326 c.c. e vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per non aver ritenuto stipulato il contratto di cessione, per il quale vanno seguite le norme sul perfezionamento dei contratti privatistici, al momento dell'incontro delle volontà. Con il terzo motivo di ricorso, il Comune di Monsummano Terme, denunciando violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 1: difetto di giurisdizione del giudice ordinario, censura la sentenza impugnata per aver pronunciato, a causa di una artificiosa ricostruzione dei fatti, su un diritto risarcitorio, riconducibile ad una fattispecie di occupazione appropriativa: che, in base al D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34 (l'atto di citazione in opposizione è stato notificato il
23.7.1999), è ascrivibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Con il quarto motivo di ricorso, il Comune di Monsummano Terme, denunciando "violazione e falsa applicazione dell'art. 360 c.p.c., n.2, e violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all'art. 91 c.p.c., censura la sentenza impugnata ipotizzando che ove il richiamo
al diritto risarcitorio da parte della Corte d'appello fosse solo suggestivo e non sostanziale, ed essa avesse pronunciato sulla pretesa indennitaria di conguaglio, della causa avrebbe avuto competenza funzionale in unico grado,