Cass. pen., sez. V, sentenza 12/05/2023, n. 20370
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LASCARI GIOVANNI nato a MESSINA il 27/03/1971 avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE M;udito il Sostituto Procuratore generale, dott. L G, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito l'avv. C il quale insiste per l'accoglimento del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 23 giugno 2021 la Corte d'appello di Messina, salvo rideterminare in melius il trattamento sanzionatorio, ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato G L, avendolo ritenuto responsabile dei reati di minacce gravi in danno della dott. G A, medico in servizio presso il distretto di Messina sud, ambulatorio di ecografia (capo a) e di interruzione di pubblico servizio (capo b). 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di interruzione di pubblico servizio, rilevando che la dott. A, per sua stessa ammissione, era riuscita ad effettuare tutte le visite giornaliere e a completare tutti gli interventi programmati, senza alcun ritardo. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge, contestando la sussistenza della portata intimidatoria delle espressioni pronunciate e dell'elemento della loro gravità. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 2.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge, in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 2.5. Con il quinto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al mancato esame della richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. L G, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. All'udienza del 27 gennaio 2023 si è svolta la trattazione orale del processo. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. La ricostruzione in fatto degli avvenimenti operata dai giudici di merito - i quali hanno accertato che, per effetto della condotta del Lascari, si registrò una interruzione del servizio per un'ora e mezza - due - è contrastata dal ricorrente in termini assertivi e attribuendo alla teste Oliva alcune affermazioni, che, per un verso, non sono riferite in ricorso ad alcuna puntuale dichiarazione resa dalla stessa (nel senso che non se ne riporta il contenuto ma una personale sintesi contenutistica) e, per altro verso, pure per come indicate ("la dott. A, per sua stessa ammissione durante l'esame in dibattimento, riusciva ad effettuare tutte le visite giornaliere e a completare - senza alcun ritardo - tutti gli interventi programmati in quella giornata"), non smentiscono affatto l'accertata interruzione, poiché neppure si chiarisce se il ritardo del quale si parla si riferisca ai servizi da completarsi nell'intera giornata o a ciascuno degli interventi sanitari programmati. Ciò posto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini della configurabilità del reato di interruzione di un ufficio ovvero di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 340 cod. pen.), è necessario che il turbamento della regolarità abbia comportato e causato un'apprezzabile alterazione del funzionamento dell'ufficio o del servizio, ancorché temporanea (Sez. 5, n. 1913 del 16/10/2017, dep. 2018, A, Rv. 272321 - 01).
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