Cass. civ., sez. I, sentenza 07/06/2013, n. 14423
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In tema di delibera autorizzativa di un ente pubblico a stare in giudizio, occorre distinguere l'ipotesi del suo rilascio sopravvenuto, cui può riconoscersi effetto sanante retroattivo a condizione che il relativo difetto non sia stato rilevato e pronunciato dal giudice, da quella in cui, sussistendo l'autorizzazione fin dal principio, ne sia stata tardivamente data la prova in giudizio. In questo secondo caso, non ha effetto preclusivo la circostanza che il giudice di primo grado abbia già sancito il difetto di autorizzazione, in quanto la consentita produzione di quest'ultima in appello (alla stregua dell'art. 345 cod. proc. civ., nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla riforma ad esso apportata dalla legge n. 353 del 1990) ne dimostra l'esistenza anteriormente ad una tale pronuncia, la quale, pertanto, risulta fondata su un'apparenza di fatto superata dal documento prodotto in secondo grado.
Il riconoscimento, da parte di un ente locale, di un debito fuori bilancio, pur facendo salvo l'impegno di spesa in precedenza assunto senza copertura contabile, non comporta la sanatoria del contratto eventualmente nullo o comunque invalido, come quello privo della forma scritta "ad substantiam", sussistendo, quindi, l'interesse di detto ente ad agire giudizialmente per dimostrare la mancanza o la nullità del contratto, atteso che le stesse non sarebbero superate dal riconoscimento di un'obbligazione insussistente.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. DI AMATO Sergio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 8979-2006 proposto da:
LI GI, DI FA CO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PADOVA 1, presso l'avvocato DASTOLI ANTONIO, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
CI DI IA (P.I. 00374200715), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANGELO EMO 56, presso l'avvocato DELVINO SERGIO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1022/2005 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 28/10/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/2013 dal Consigliere Dott. SERGIO DI AMATO;
udito, per i ricorrenti, l'Avvocato GI MANSI, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente, l'Avvocato SERGIO DELVINO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 28 ottobre 2005 la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza del Tribunale di GG in data 11 dicembre 2002, accoglieva l'opposizione proposta dalla VI di GG avverso il decreto ingiuntivo col quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore dell'architetto PE TA e dell'ingegnere Di FA RO, della somma di L. 482.765.674 a titolo di compenso per prestazioni professionali, rimborso spese ed interessi moratori. In particolare, per quanto ancora interessa, la Corte di appello osservava che: 1) l'opposizione a decreto ingiuntivo dichiarata inammissibile in primo grado per mancanza della autorizzazione a stare in giudizio doveva, invece, ritenersi ammissibile in quanto la stessa era stata prodotta in appello ed aveva data anteriore a quella dell'atto introduttivo del giudizio;
2) la delibera di conferimento dell'incarico era nulla, ai sensi del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, artt. 284 e 288 in quanto mancava l'indicazione della copertura finanziaria;
inoltre, il conferimento dell'incarico da parte dell'amministrazione provinciale ai due professionisti non era stato seguito da un contratto scritto ed a tal fine, considerata la necessità che la volontà dell'amministrazione sia manifestata formalmente, in modo da rendere possibili i previsti controlli, non poteva darsi rilievo a comportamenti meramente attuativi e, in particolare, alla corrispondenza epistolare relativa all'attuazione dell'incarico;
3) l'inserimento, con Delib. consiliare n. 89 del 1991, del compenso dei due professionisti tra i "debiti fuori bilancio" era idoneo a fare