Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/07/2013, n. 17868

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In tema di determinazione dell'indennità di espropriazione, qualora l'espropriato contesti, anche sotto il profilo della natura non agricola, ma parzialmente edificatoria, del terreno, la quantificazione operata dalla corte di appello con il criterio del VAM (valore agricolo medio) previsto dagli artt. 16 della legge n. 865 del 1971 e 5 bis, comma quarto, della legge n. 359 del 1992 e dichiarato incostituzionale dalla sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011, la stima dell'indennità deve essere effettuata utilizzandosi il criterio generale del valore venale pieno, tratto dall'art. 39 della legge n. 2359 del 1865, applicandosi la menzionata pronuncia di illegittimità ai rapporti non ancora definitivamente esauriti (come, nella specie, per l'avvenuta impugnazione del credito indennitario per la descritta ragione) ed irrilevante rivelandosi la circostanza che il giudice "a quo", allo scopo di evitare una "reformatio in pejus" della somma già offerta dall'espropriante, abbia comunque riconosciuto una indennità che, seppure di importo superiore a quella conseguente all'applicazione del VAM, non trovi giustificazione nel predetto valore venale di mercato del terreno ablato.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/07/2013, n. 17868
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17868
Data del deposito : 23 luglio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. R L A - Primo Presidente f.f. -
Dott. R R - Presidente di Sez. -
Dott. F F - Consigliere -
Dott. M L - Consigliere -
Dott. B E - Consigliere -
Dott. M G - Consigliere -
Dott. T G - Consigliere -
Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere -
Dott. B R - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA VECCHIA CHIOSINA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Largo dei Lombardi 4, presso l'avv. T A, rappresentata e difesa dall'avv. V G, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
COMUNE DI C, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Bertoloni 37, presso l'avv. C R, rappresentato e difeso dall'avv. S P, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, n. 120/11 del 4 maggio 2011, depositata il 17 novembre 2011, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 luglio 2013 dal Consigliere R B;

udito l'avv. A T per delega, per la parte ricorrente e l'avv. P S, per la parte controricorrente;

udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Immobiliare Chiosina s.r.l. era proprietaria di alcuni terreni in Calenzano, poi attribuiti a seguito di scissione societaria all'attuale ricorrente, La Vecchia Chiosina s.r.l., per i quali l'amministrazione comunale disponeva l'occupazione d'urgenza in funzione della realizzazione di due casse di espansione (C1 e C2) del Torrente Chiosina finalizzate alla eliminazione del rischio idraulico. Veniva di conseguenza deliberata l'indennità provvisoria di esproprio in Euro 1,55 mq, senza che poi fosse offerta alla società espropriata l'indennità definitiva.
La società, ritenendo incongrua la somma offerta, proponeva opposizione innanzi alla Corte d'appello di Firenze, sostenendo il carattere edificabile dei terreni ablati con la conseguente rideterminazione dell'indennità di esproprio. La Corte adita, dopo aver espletato CTU, accoglieva l'eccezione di difetto di competenza per materia formulata dall'ente locale a favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Firenze e condannava il Comune stesso alle spese di lite e di consulenza.
La causa veniva riassunta dalla società espropriata innanzi all'indicato competente Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Firenze, il quale stabiliva la natura agricola dei terreni ablati e fissava in Euro 77.712,23 l'indennità di espropriazione - importo superiore a quello conseguente alla meccanica applicazione dei valori agricoli medi (VAM), ma riconosciuto solo per effetto del divieto di reformatio in pejus - e in Euro 6.307,16 l'indennità di occupazione d'urgenza. L'appello della società al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche era rigettato con la sentenza in epigrafe, avverso la quale la società medesima propone ricorso per cassazione con quattro motivi, illustrati anche con memoria. Resiste il Comune di Calenzano con controricorso.
MOTIVAZIONE

1. Con i quattro motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione

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