Cass. pen., sez. III, sentenza 21/12/2018, n. 58008

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 21/12/2018, n. 58008
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 58008
Data del deposito : 21 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MORABITO PAOLO FRANCESCO nato a REGGIO CALABRIA il 13/01/1972 avverso l'ordinanza del 15/03/2018 del TRIB. LIBERTA di VIBO VALENTIAudita la relazione svolta dal Consigliere G A;
sentite le conclusioni del PG GIULIO ROMANO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. M P F ha proposto ricorso avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Vibo Valentia in data 9/04/2018 di conferma del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni mobili e immobili nella disponibilità dello stesso, rideterminando in euro 165.860,00 la somma da sottoporre a vincolo per il reato di cui all'art. 4, comma 1, lett. , a) e b) del d. Igs. n. 74 del 2000 perché, nella qualità di amministratore unico della società Karisma Mobili s.r.I., al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicava, nelle dichiarazioni annuali relative agli anni di imposta 2011, un reddito imponibile inferiore a quello accertato e, conseguentemente, un'imposta inferiore a quella dovuta e segnatamente, elementi attivi sottratti all'imposizione nell'anno 2011 per un importo superiore ad euro 800.000,00 al quale corrisponde un'IVA evasa pari ad euro 165.860,00. 2. Con un primo motivo lamenta la violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. e dell'art. 4 del d. Igs. cit. per insussistenza degli elementi costitutivi del reato per mancato superamento delle soglie di punibilità e il vizio di motivazione per erronea valutazione degli stessi ed inutilizzabilità delle presunzioni legali anche alla luce delle censure difensive che non sarebbero state vagliate nonché per inesistenza del requisito del fumus commissi delicti. La motivazione del provvedimento impugnato sarebbe meramente apparente in quanto il Giudice del riesame si sarebbe limitato ad un mero richiamo delle risultanze delle indagini della Guardia di • Finanza, omettendo di vagliare le censure difensive mosse dalla Difesa e corroborate dalla perizia tecnica di parte che avrebbe condotto all'esclusione del reato contestato relativo alla dichiarazione infedele IVA per l'anno d'imposta 2011 per mancato superamento delle soglie di punibilità. Premesso di avere ricoperto il ruolo di amministratore unico della società Karisma Mobili s.r.l. dal 26/01/2004 al 15/05/2013, deduce che dopo tale data e sino alla data di fallimento del 13/11/2014, la società sarebbe stata amministrata da un consiglio di amministrazione di cui avrebbero fatto parte i signori Castagna Pasqualino Antonio, Solano Salvatore e Soriano Gaetano;
aggiunge che in data 11/06/2014 la G.d.F. di Vibo Valentia, dopo avere rivolto a Castagna Antonio tutte le richieste tipiche delle verifiche fiscali ed avere rinvenuto tutta la documentazione contabile della società detenuta presso il commercialista Gannbino, stante la ritenuta inattendibilità della stessa, avrebbero operato un accertamento induttivo, quantificando i maggiori componenti positivi sottratti ad imposizione fiscale negli anni di imposta 2010 e 2011;
segnatamente, per l'anno 2010 sarebbe emerso un totale di ricavi non dichiarati, risultanti dalle indagini bancarie, di euro 1.196.555,79, mentre per l'anno 2011 sarebbe emerso un totale di ricavi non dichiarati risultanti dalle indagini bancarie di euro 1.557.400,09. A seguito del predetto accertamento, la G.d.F. avrebbe attribuito il reato di dichiarazione infedele al ricorrente in quanto amministratore della società. Lamenta che l'attività di indagine sarebbe stata svolta in maniera superficiale, in quanto non sarebbe stato esaminato l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia da cui sarebbe scaturita la comunicazione di reato e non sarebbero state considerate le evoluzioni della vicenda successive all'emissione del P.V.C., il cui contenuto, però, non avrebbe potuto costituire una valida fonte di prova. Aggiunge che nelle motivazioni degli atti di accertamento l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia ha riconosciuto al contribuente, a fronte di un accertamento di tipo induttivo, i costi correlati ai maggiori ricavi accertati mediante le indagini bancarie, ciò avendo condotto a determinare, per gli anni di imposta 2010 e 2011, una maggiore imposta non dichiarata Ires inferiore alla soglia di punibilità ed una maggiore Iva eccedente di soli 8.000 euro circa la soglia di punibilità per il solo anno 2011. Tuttavia, secondo quanto dedotto dalla relazione redatta dal consulente tecnico di parte, se all'IVA considerata evasa per l'anno 2011 pari ad euro 158.483.27 si sottraesse VIVA corrispondente alle operazioni che dalla verifica a campione risultano dalle scritture contabili pari ad euro 38.960,65, residuerebbe un'IVA evasa per euro 119.522,62 che, essendo ben al di sotto della soglia di punibilità ai sensi dell'art. 4 co. 1 lett. a) e b) del D. Lgs. n. 74 del 2000, escluderebbe la condotta contestata. Lamenta, altresì, che il Giudice del Riesame, per sostenere la misura cautelare, avrebbe richiamato i dati risultanti dagli accertamenti della G.d.F relativamente alle operazioni commerciali non documentate inerenti l'anno di imposta 2010, i cui riferimenti, però, dovrebbero essere esclusi in virtù del fatto che per quel periodo d' imposta il reato non sarebbe stato integrato per mancato raggiungimento della soglie di punibilità. Inoltre le presunzioni legali non potrebbero di per sé costituire fonte di prova della commissione del reato e le indagini bancarie non avrebbero consentito di dare certezza dell'ammontare dell'imposta evasa;
in sede di riesame, infatti, sarebbero state mosse specifiche censure avverso il PVC sostenute anche dalla consulenza tecnica di parte che non sarebbero però state vagliate dal Giudice del riesame, il quale si sarebbe limitato ad un generico richiamo all'operato della G.d.F.. In definitiva, alle presunzioni legali, di per sé inidonee, va contrapposta la consulenza tecnica nel senso della non infedeltà della dichiarazione Iva.
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