Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/03/2019, n. 08228

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In tema di lavoro prestato in favore degli organi militari e degli uffici civili dei Paesi aderenti alla NATO, l'art. 9 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951 (cd. SOFA della NATO), resa esecutiva in Italia con la l. n. 1355 del 1955, prevede che le condizioni di impiego e di lavoro delle persone assunte per i bisogni locali di manodopera - in particolare per quanto riguarda il salario, gli accessori e le condizioni di protezione dei lavoratori - al fine del soddisfacimento di esigenze materiali (cosiddetto personale a statuto locale), sono regolate conformemente alla legislazione in vigore nello Stato di soggiorno. Ne consegue che appartiene alla giurisdizione della Bosnia Herzegovina, quale Stato di soggiorno, la domanda proposta da una cittadina bosniaca residente in quel Paese, relativa all'attività lavorativa prestata per il soddisfacimento delle esigenze del contingente italiano della forza multinazionale di stabilizzazione della Nato, ivi dislocata, avendo la Bosnia Herzegovina ratificato in data 1° febbraio 2008 la Convenzione tra gli Stati parte del trattato Nord Atlantico e gli altri Stati partecipanti al partenariato per la pace sullo statuto delle loro forze, con protocollo addizionale, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1995, con cui gli stessi si sono impegnati ad applicare la SOFA della NATO.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/03/2019, n. 08228
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8228
Data del deposito : 22 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

N° 822 8-19 E T N E REPUBBLICA ITALIANA S E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CONTRIBUTI GIOVANNI MAMMONE - Primo Presidente - PREVIDENZA AURELIO CAPPABIANCA - Presidente Sezione - Ud. 13/03/2018 - - Presidente Sezione - PU PIETRO CAMPANILE - Presidente Sezione - R.G.N. 19871/2016 ANTONIO MANNA Can 8228 Rep.ANTONIO GRECO - Rel. Consigliere - LUCIA TRIA - Consigliere - FN per recupeofh eu ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA - Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - ANGELINA MARIA PERRINO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 19871-2016 proposto da: RN ID, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO NICOLAI 16, presso lo studio dell'avvocato MASSIMILIANO CARBONE, rappresentata e difesa dagli avvocati TOMMASO PIO LAMONACA e GIUSEPPE MAVELLI;

- ricorrente -

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contro

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso I'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 85/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/03/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/2018 dal Consigliere ANTONIO GRECO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale LUIGI SALVATO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Luigi Pedullà per delega degli avvocati Tommaso Pio Lamonaca e Giuseppe Mavelli e Vittorio Cesaroni per l'Avvocatura Generale dello Stato.

FATTI DI CAUSA

Аз JC NA, cittadina bosniaca residente a [...], propone ricorso per cassazione con tre motivi nei confronti della sentenza della Corte d'appello di Roma che, confermando la decisione di primo grado, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano nella controversia introdotta con la domanda di condanna del Ministero della difesa al pagamento di differenze retributive e contributive per complessivi euro 156.134,28, in relazione al lavoro prestato dalla stessa ricorrente dal 1° gennaio 2001 al 20 dicembre 2010 quale addetta alla lavanderia del Contingente Nazionale Carabinieri in Bosnia, colà impegnato in missione per conto della NATO in esecuzione degli accordi di Dayton. Il giudice d'appello, richiamando la sentenza di queste Sezioni unite 26 luglio 2011, n. 16248, ha rilevato che ai fini della individuazione del giudice provvisto di giurisdizione sulle controversie relative al lavoro prestato in favore degli organi militari e degli uffici Ric. 2016 n. 19871 sez. SU - ud. 13-03-2018 -2- civili dei Paesi aderenti alla Nato, trovava applicazione la Convenzione di Londra, ratificata in Italia con legge 30

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