Cass. pen., sez. VII, sentenza 16/04/2021, n. 14352
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: THIAME ABDOULAYE nato il 02/01/1965 avverso la sentenza del 06/07/2018 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 6 luglio 2018, la Corte di appello di Roma , in parziale riforma della sentenza di primo grado, rideterminava la pena alla quale era stato condannato T A, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 648 cod.pen., dichiarando estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 474 cod.pen. . 1.1Avverso la sentenza ricorre per Cassazione il difensore di T, lamentando che i giudici di merito avevano attribuito decisiva rilevanza alla deposizione del teste operante, che aveva definito il marchio contraffatto simile a quello originale, senza considerare che al testimone sono preclusi apprezzamenti personali e valutazioni soggettive e che tali apprezzamenti, ove richiedano specifiche conoscenze o competenze tecniche, devono essere devoluti ad un perito ai sensi dell'art.220 cod.pen.;ne conseguiva l'inutilizzabilità della deposizione testimoniale nella parte in cui il teste, andando oltre la mera constatazione della falsità del marchio, esprimeva un giudizio di similitudine del marchio stesso, giudizio peraltro necessario ai fini della verifica della eventuale natura grossolana del falso, ossia della sua penale rilevanza. 1.2 Il difensore eccepiva inoltre che nei motivi di appello era stata rilevata la grossolanità del falso, e che la Corte di appello aveva sostenuto che la grossolanità avrebbe determinato la non punibilità del solo reato di cui all'ad 474 cod.pen., ma non anche della ricettazione, argomento manifestamente errato, posto che l'eventuale natura grossolana dei falso avrebbe escluso la penale rilevanza della condotta presupposta, facendo venir meno anche la configurabilità della ricettazione. 1.3. Altro motivo di ricorso riguardava la ritenuta irrilevanza della grossolanità del falso, posto che la norma era posta a tutela non già del marchio in quanto tale, bensì della fede pubblica in relazione alla originalità del prodotto, ossia alla effettiva provenienza del ben dalla casa che risulta evocata dal marchio, il quale ha proprio la finalità di rappresentare e certificare tale origine;la Corte di appello aveva del tutto pretermesso l'analisi del tema di prova relativo al livello della qualità della contraffazione, invero essenziale ai fini del giudizio di penale rilevanza della condotta.
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