Cass. civ., SS.UU., ordinanza 14/10/2021, n. 27967

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 14/10/2021, n. 27967
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27967
Data del deposito : 14 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13943-2020 proposto da: GRAN SASSO LAGA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE

1, presso lo studio dell'avvocato F C, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

GAL TERREVERDI TERAMANE SOC. CONSORTILE COOP. A. R.L. (già Partenariato in itinere Gal T T), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato C S;
- con troricorrente - e

contro

REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, elettivamente domiciliata a ROMA, VIA G.P. DA PALESTRINA, 19 presso lo studio dell'avvocato F F F, rappresentata e difesa dall'avvocato S V dell'Avvocatura Regionale;
- con troricorrente - nonchè

contro

D P A, GAL TERRE D'ABRUZZO S.C.A.R.L., GAL GRAN SASSO VELINO S.R.L., GAL TERRE AQUILANE S.R.L., COMUNE DI MARTINSICURO, COMUNE DI ALBA ADRIATICA, COMUNE DI PINETO, COMUNE DI GIULIANOVA, COMUNE DI SILVI, COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI, COMUNE DI TORTORETO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 6181/2019 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 17/09/2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI;
lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale Aggiunto LUIGI SALVATO, il qual chiede che la Corte dichiari il ricorso inammissibile. Ric. 2020 n. 13943 sez. 51) - ud. 22-06-2021 -2- Rilevato che: in relazione alla procedura indetta dalla Regione Abruzzo con determinazione direttoriale DPD020/47 in data 30 giugno 2016, avente a oggetto la selezione dei GAL (gruppi d'azione locale) e delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo in attuazione del Programma di sviluppo rurale Abruzzo 2014-2020, la società consortile Gran Sasso Laga s.r.l. impugnava, a fronte di un bando previdente finanziamenti con fondi europei, il provvedimento di proroga del termine di presentazione delle domande;
lamentava che il provvedimento fosse stato adottato senza alcuna ragione d'interesse pubblico e al solo scopo di consentire a un altro soggetto (il costituendo GAL T T) di prendere parte alla selezione;
in particolare sosteneva che il provvedimento di proroga era stato adottato da un organo incompetente;
il contraddittorio si radicava con le altre società consortili e con la regione Abruzzo;
all'esito di motivi aggiunti, l'adito Tar accoglieva nel merito - per quanto in effetti rileva - il ricorso introduttivo della Gran Sasso Laga, per l'incompetenza del direttore del dipartimento di disporre la proroga del termine di presentazione delle domande;
riteneva invece precluso (data la natura assorbente della censura accolta) l'esame degli altri motivi del ricorso introduttivo e dichiarava improcedibili i motivi aggiunti;
avverso la decisione proponevano appello il GAL T T s.c.a.r.l. e la regione Abruzzo, prospettando la sussistenza, invece, della competenza del direttore del dipartimento;
Ric. 2020 n. 13943 sez. SU - ud. 22-06-2021 -3- nel giudizio si costituiva la società consortile Gran Sasso Laga, controdeducendo e proponendo impugnazione incidentale;
avutasi la costituzione di altri GAL, il Consiglio di stato, con sentenza non definitiva n. 6181 del 2019, accoglieva gli appelli del GAL T T e della regione Abruzzo e, in riforma della sentenza del Tar, rigettava la serie di censure di cui al ricorso principale relativa al vizio di incompetenza;
dopodiché, con sentenza definitiva n. 7583 del 2019 dichiarava improcedibile, oltre che inammissibile, l'appello suddetto per la parte, non definita dalla prima sentenza, relativa all'istanza di accesso ad altri atti del procedimento amministrativo;
la società Gran Sasso Laga ha chiesto la cassazione di entrambe le decisioni, per violazione dell'art. 34 cod. proc. amm.;
il GAL T T ha replicato con controricorso;
né la regione, né gli altri intimati hanno svolto difese;
il procuratore generale ha depositato conclusioni scritte;
la ricorrente ha depositato una memoria.
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