Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 31/05/2023, n. 15397
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
23 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3269/2020 R.G. proposto da: I S, elettivamente domiciliata in ROMA , L. GO DEI
LOMBARDI
4, presso lo studio dell’avvocato G A rappresentatae difesa dall'avvocato D C -ricorrente-
contro
MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE SPA,in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA , VIA
VITTORIA COLONNA
39, presso lo studio dell’avvocato M P che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati M G, ANNA GRAZIA SOMMARUGA, ANTONELLA NEGRI -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 780/2019 pubblicata il 14/11/2019, RGN 231/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/02/2023 dal Consigliere DOTT. G M. Il PM in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. R M, visto l’art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176 e l’art. 8 del D.L. n. 198 del 2022, ha depositato conclusioni scritte.
Fatti di causa
1.La Corte d’Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Siena, con la quale erano state respinte le domande di Italia Sinopoli
contro
MPS dirette all’annullamento del licenziamento disciplinare intimatole con lettera del 20/6/2017, alla reintegrazione nel posto di lavoro, al risarcimento dei danni.
2.La Corte di merito, così come il giudice di primo grado, preliminarmente ed in via assorbente, ha ritenut o maturata la decadenza dal potere di impugnazione entro 60 giorni ai sensi dell’art. 6 legge n. 604/1966, giudicando valida la comunicazione del licenziamento avvenuta per compiuta giacenza della raccomandata al domicilio della lavoratrice e non idonea la comunicazione della lavoratrice in data 11/09/2017 a rendere nota la sua volontà di impugnare il licenziamento stesso.
3.Italia Sinopoli propone ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidato a 4 motivi;
la banca resiste con controricorso;
entrambe le parti hanno depositato memoria.
4.Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo, la ricorrente deduce (art. 360, n. 5, c.p.c.) omesso esame del fatto decisivo rappresentato dalla contestazione del processo notificatorio e della relativa documentazione;
sostiene che i giudici di merito avrebbero erroneamente ritenuto sussistente il perfezionamento della notifica, nonostante espressa allegazione di mancata ricezione dell’avviso di giacenza.
2.Il motivo non è ammissibile.
3.La Corte d'Appello di Firenze non ha omesso l’esame della contestazione dell’odierna ricorrente circa la regolarità, nel senso di idoneità a fondare la presunzione legale di conoscenza, della notifica della lettera di licenziamento, ma ha espressamente esaminato la questione se la comunicazione del licenziamento avvenuta per compiuta giacenza della raccomandata presso l'ufficio postale fosse idonea a far presumere la conoscenza dell'atto da parte della lavoratrice, ritenendola, appunto, idonea.
4.Poiché l’idoneità della comunicazione del licenziamento è stata ritenuta in fatto sussistente come in primo grado, si realizza nella fattispecie ipotesi di cd. doppia conforme rilevante ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. e dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., fattispecie che determina l’inammissibilità del motivo e che ricorre non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. n. 7724/2022).
5.Con il secondo motivo la ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e
LOMBARDI
4, presso lo studio dell’avvocato G A rappresentatae difesa dall'avvocato D C -ricorrente-
contro
MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE SPA,in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA , VIA
VITTORIA COLONNA
39, presso lo studio dell’avvocato M P che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati M G, ANNA GRAZIA SOMMARUGA, ANTONELLA NEGRI -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 780/2019 pubblicata il 14/11/2019, RGN 231/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/02/2023 dal Consigliere DOTT. G M. Il PM in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. R M, visto l’art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176 e l’art. 8 del D.L. n. 198 del 2022, ha depositato conclusioni scritte.
Fatti di causa
1.La Corte d’Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Siena, con la quale erano state respinte le domande di Italia Sinopoli
contro
MPS dirette all’annullamento del licenziamento disciplinare intimatole con lettera del 20/6/2017, alla reintegrazione nel posto di lavoro, al risarcimento dei danni.
2.La Corte di merito, così come il giudice di primo grado, preliminarmente ed in via assorbente, ha ritenut o maturata la decadenza dal potere di impugnazione entro 60 giorni ai sensi dell’art. 6 legge n. 604/1966, giudicando valida la comunicazione del licenziamento avvenuta per compiuta giacenza della raccomandata al domicilio della lavoratrice e non idonea la comunicazione della lavoratrice in data 11/09/2017 a rendere nota la sua volontà di impugnare il licenziamento stesso.
3.Italia Sinopoli propone ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidato a 4 motivi;
la banca resiste con controricorso;
entrambe le parti hanno depositato memoria.
4.Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo, la ricorrente deduce (art. 360, n. 5, c.p.c.) omesso esame del fatto decisivo rappresentato dalla contestazione del processo notificatorio e della relativa documentazione;
sostiene che i giudici di merito avrebbero erroneamente ritenuto sussistente il perfezionamento della notifica, nonostante espressa allegazione di mancata ricezione dell’avviso di giacenza.
2.Il motivo non è ammissibile.
3.La Corte d'Appello di Firenze non ha omesso l’esame della contestazione dell’odierna ricorrente circa la regolarità, nel senso di idoneità a fondare la presunzione legale di conoscenza, della notifica della lettera di licenziamento, ma ha espressamente esaminato la questione se la comunicazione del licenziamento avvenuta per compiuta giacenza della raccomandata presso l'ufficio postale fosse idonea a far presumere la conoscenza dell'atto da parte della lavoratrice, ritenendola, appunto, idonea.
4.Poiché l’idoneità della comunicazione del licenziamento è stata ritenuta in fatto sussistente come in primo grado, si realizza nella fattispecie ipotesi di cd. doppia conforme rilevante ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. e dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., fattispecie che determina l’inammissibilità del motivo e che ricorre non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. n. 7724/2022).
5.Con il secondo motivo la ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi