Cass. pen., sez. VII, ordinanza 15/04/2020, n. 12144

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 15/04/2020, n. 12144
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12144
Data del deposito : 15 aprile 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: I I F nato a BRASOV( ROMANIA) il 02/07/1986 avverso la sentenza del 10/05/2018 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere G D G;

RILEVATO IN FATTO

Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di ha confermato la sentenza in data 27/10/2016 del Tribunale di Verona in composizione monocratica, che dichiarava I F I responsabile in ordine al reato di cui all'art. 4, comma 3, I. n. 110 del 1975, per aver portato fuori dell'abitazione una pistola giocattolo del tipo soft air priva del tappo rosso e con la canna libera, nella quale era inserito un caricatore contenente n. 16 pallini in metallo, con potenza media inferiore ai 7,5 joule, e lo condannava alla pena sospesa di mesi due di arresto ed euro 100,00 di ammenda, tenuto conto della diminuzione per il rito (infliggendo, altresì, una pena errata, individuata sulla base del vecchio disposto dell'art. 4, comma 3, I. n. 110 del 1975). Avverso tale sentenza I propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il fatto-reato contestato e alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.. Ci si duole che all'imputato sia stato ascritto il reato di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975 pur non potendo rientrare l'arma giocattolo sequestrata nel novero delle armi ovvero degli oggetti atti ad offendere, come affermato da Sez. 2, n. 4594 del 05/05/1993. Rileva il difensore che, considerate le modalità della condotta e l'esiguità del pericolo, nonché la personalità del reo, incensurato e privo di pendenze, andava riconosciuta la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., irragionevolmente ritenuta insussistente sia dal primo Giudice che dalla Corte di appello. La difesa, pertanto, insiste per l'annullamento della sentenza impugnata.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi