Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/03/2023, n. 12333
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Testo completo
a seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. V C, nata a Napoli il 28/12/1966 2. F S, nata a Napoli il 27/12/1993 avverso l'ordinanza del 26/10/2022 del Tribunale di Firenze visti gli atti, l'ordinanza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione del consigliere O D G;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P L, che ha concluso chiedendo che il ricorso di C V sia dichiarato inammissibile e quello di S F sia rigettato. uditi gli avvocati E R e A S, in difesa di C V, nonché l'avvocato A D in difesa di S F, i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Firenze, in sede cli riesame;
confermava il sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze di due lotti (lotto 1 e lotto 2) di un complesso immobiliare (denominato "Villa Lilla") oggetto di procedura fallimentare. Il sequestro è stato disposto nell'ambito di un procedimento penale a carico, tra gli altri, di C V, funzionario giudiziario presso il Tribunale civile di Siena (con funzioni presso la cancelleria fallimentare sino al 01/09/2020), nei cui confronti è ipotizzata la realizzazione di due episodi di turbativa d'asta (artt. 353 cod. pen.) (capo a e capo a2) e del delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter cod. pen.) (capo b), nonché a carico di S F, figlia di C V e in concorso con questa, nei confronti della quale è ipotizzata la realizzazione di un episodio di turbativa d'asta (capo a2), per aver partecipato alla procedura quale soggetto fittiziamente interposto.
2. Avverso l'ordinanza ha presentato C V, per il 1:ramite del suo difensore avvocato E R, articolando i seguenti quattro motivi di ricorso.
2.1. Erronea applicazione della legge sostanziale, in relazione all'art. 1471 cod. civ. L'indagata, all'epoca dei fatti, non era più assegnata alla sezione fallimentare e pertanto non avrebbe dovuto essere ritenuta incompatibile ex art. 1471 cod. civ., anche sulla scorta dell'interpretazione che di tale norma è stata data in sede di legittimità (Sez. 3, n. 4149 del 13/02/2019, Rv. 652745). Inoltre, l'ordinanza è incorsa nel travisamento di un fatto verificatosi prima di quelli contestati e dai giudici addotto per suffragare l'ipotesi accusatoria. I giudici hanno infatti affermato che V era venuta a conoscenza della procedura per aver ricevuto un'istanza di sospensione da parte di Andrea G, laddove l'istanza in oggetto era stata presentata da Grossi, il fallito, proprietario dell'immobile. Neppure ha considerato che quell'asta andò deserta e la mancata partecipazione di V all'esperimento di vendita ne dimostrava la mancanza di interesse, in quel momento, per l'immobile.
2.2. Erronea applicazione della legge penale sostanziale, in relazione all'art. 353 cod. pen.La disposizione prevede un reato di pericolo che non si sarebbe inverato nel caso di specie, dal momento che le informazioni l'accesso alle quali è stato contestato alla ricorrente potevano essere acquisite da chiunque, e non esclusivamente da V in ragione della meramente asserita posizione di privilegio ricoperta.
2.3. Erronea applicazione della legge penale sostanziale, in relazione all'art. 615-ter cod. pen. Si ribadisce quanto affermato anche dal Tribunale, e cioè che la contestazione in oggetto non ha avuto rilievo ai fini della misura cautelare in esame, essendo gli ipotizzati accessi abusivi successivi alla procedura. Ciò premesso, nemmeno di "accessi" si tratterebbe, posto che le condotte dell'indagata hanno consentito soltanto la visione della schermata del computer al fine di verificare se fossero intervenuti depositi di atti relativi a procedure che nulla hanno a che vedere con quelle oggetto del presente procedimento.
2.4. Erronea applicazione della legge penale sostanziale, in relazione all'art. 322 cod. proc. pen. L'interesse concreto ed attuale della ricorrente, non proprietaria del bene sequestrato, deriva dal fatto di aver contribuito per larga parte alla formazione iella provvista di denaro con cui la figlia ha effettuato l'acquisto, posto che il mutuo chiesto da quest'ultima era stato deliberato ma non erogato, avendo il Giudice ordinato il versamento del prezzo dell'immobile nel termine di trenta giorni. Tale interesse discende anche dal fatto che V aveva aggiunto una fideiussione a garanzia del mutuo, sicché soltanto il venir meno del sequestro consentirebbe la definizione delle procedure di regolare assegnazione.
3. Avverso l'ordinanza presenta ricorso altresì S F, per il tramite del suo difensore, avvocato A D, che articola i seguenti quattro motivi.
3.1. Violazione della legge sostanziale per avere l'ordinanza impugnata erroneamente applicato l'art. 1471 cod. civ., quale presupposto del reato di cui all'art. 353 cod. pen. Dinanzi al Tribunale del riesame era stato eccepito come non fosse configurabile in capo a V alcuna incompatibilità, ai sensi dell'art. 1471 cod. civ., posto che, al momento della partecipazione alla gara, ella non rivestiva, da oltre un anno, il ruolo di funzionario della cancelleria fallimentare e che, comunque, lo svolgimento delle procedure di gara avveniva su base telematica, essendo oramai totalmente automatizzato. Nella medesima sede era stata anche rilevata l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza: la partecipazione di F non assurge, infatti, a "mezzo fraudolento", in mancanza di artifizi o raggiri;
che l'utilizzo di F non fosse un "mezzo fraudolento" risulta anche dal fatto che alla procedura partecipò personalmente altresì V, allo scopo di aggiudicarsi il lotto n. 2 dell'immobile;
la tesi accusatoria trascura che all'acquisto da parte di F contribuirono, attraverso cospicua donazione (versarono sul conto corrente della ragazza 175.000 C), pure la nonna e lo zio della stessa, allo scopo di sostenere F, ventisettenne ed universitaria, nell'acquisto della sua prima casa;
che la stessa avesse personale interesse all'acquisto della casa in cui sarebbe andata a vivere è dimostrato altresì dalla produzione documentale depositata. Quanto al periculum in mora, era stato dedotto vizio totale di motivazione dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari. Il requisito in oggetto comunque non sussiste, perché qualunque questione afferente alla proprietà del lotto n. 1 doveva essere valutata dinanzi al giudice civile, dal momento che l'acquisto, per essere posto nel nulla, deve essere dichiarato preventivamente nullo a norma del citato art. 1471 cod. civ. Nessun pericolo di dispersione del bene era dunque ipotizzabile. Peraltro, si legge nel provvedimento impugnato che, essendo V all'epoca dell'apertura del fallimento in servizio presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Siena, «la stessa ha potuto certamente prendere visione del fascicolo telematico ed acquisire una serie di informazioni che l'avrebbero posta in una situazione di privilegio». L'operatività dell'art. 1471 cod. civ. presuppone tuttavia un nesso causale tra il "ministero" svolto dal pubblico ufficiale e il divieto di partecipare alla procedura, come evidenziato in Sez. 3 civ.13/02/2019, n. 4149, già citata. Tale nesso, nel caso di specie, non sussisteva, avendo l'indagata cessato le sue funzioni da oltre un anno. Ancora, V non ha in alcun modo interferito sulla procedura, le uniche condotte ascrittele essendo: la presa di visione del fascicolo telematico;
l'acquisizione di informazioni relative all'immobile oggetto della futura vendita all'asta;
la conoscenza della presenza di altro potenziale acquirente. Tali informazioni sono, tuttavia, tutte pubbliche e come tali acquisibili da qualunque altro interessato.
3.2. Vizio di motivazione sul fumus commissi delícti. Si eccepisce la buona fede di madre e figlia, non essendoci stata alcuna interposizione fittizia. A tal fine la ricorrente ribadisce che alla gara pubblica del 30 giugno 2021 partecipava (oltre a F) personalmente V, allo scopo di aggiudicarsi un immobile diverso da quello di interesse della figlia, sicché non si comprende per quale ragione V, pensando di poter legittimamente partecipare ad una procedura, non abbia partecipato anche all'altra. L'interposizione fittizia non configura, d'altronde, i "mezzi fraudolenti" richiesti dall'art.353 cod. pen., la giurisprudenza di legittimità richiedendo la realizzazione di "artifizi, inganni o mendaci" (Sez. 6, n. 57251 del 09/11/2017, Vig,i3to, Rv. 271726).Né la malafede di V può inferirsi dal fatto che abbia coinvolto Gazmend nella procedura, tale fatto riguardando il capo di imputazione a2) e cioè la gara successiva a quella in cui F
1. V C, nata a Napoli il 28/12/1966 2. F S, nata a Napoli il 27/12/1993 avverso l'ordinanza del 26/10/2022 del Tribunale di Firenze visti gli atti, l'ordinanza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione del consigliere O D G;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P L, che ha concluso chiedendo che il ricorso di C V sia dichiarato inammissibile e quello di S F sia rigettato. uditi gli avvocati E R e A S, in difesa di C V, nonché l'avvocato A D in difesa di S F, i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Firenze, in sede cli riesame;
confermava il sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze di due lotti (lotto 1 e lotto 2) di un complesso immobiliare (denominato "Villa Lilla") oggetto di procedura fallimentare. Il sequestro è stato disposto nell'ambito di un procedimento penale a carico, tra gli altri, di C V, funzionario giudiziario presso il Tribunale civile di Siena (con funzioni presso la cancelleria fallimentare sino al 01/09/2020), nei cui confronti è ipotizzata la realizzazione di due episodi di turbativa d'asta (artt. 353 cod. pen.) (capo a e capo a2) e del delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter cod. pen.) (capo b), nonché a carico di S F, figlia di C V e in concorso con questa, nei confronti della quale è ipotizzata la realizzazione di un episodio di turbativa d'asta (capo a2), per aver partecipato alla procedura quale soggetto fittiziamente interposto.
2. Avverso l'ordinanza ha presentato C V, per il 1:ramite del suo difensore avvocato E R, articolando i seguenti quattro motivi di ricorso.
2.1. Erronea applicazione della legge sostanziale, in relazione all'art. 1471 cod. civ. L'indagata, all'epoca dei fatti, non era più assegnata alla sezione fallimentare e pertanto non avrebbe dovuto essere ritenuta incompatibile ex art. 1471 cod. civ., anche sulla scorta dell'interpretazione che di tale norma è stata data in sede di legittimità (Sez. 3, n. 4149 del 13/02/2019, Rv. 652745). Inoltre, l'ordinanza è incorsa nel travisamento di un fatto verificatosi prima di quelli contestati e dai giudici addotto per suffragare l'ipotesi accusatoria. I giudici hanno infatti affermato che V era venuta a conoscenza della procedura per aver ricevuto un'istanza di sospensione da parte di Andrea G, laddove l'istanza in oggetto era stata presentata da Grossi, il fallito, proprietario dell'immobile. Neppure ha considerato che quell'asta andò deserta e la mancata partecipazione di V all'esperimento di vendita ne dimostrava la mancanza di interesse, in quel momento, per l'immobile.
2.2. Erronea applicazione della legge penale sostanziale, in relazione all'art. 353 cod. pen.La disposizione prevede un reato di pericolo che non si sarebbe inverato nel caso di specie, dal momento che le informazioni l'accesso alle quali è stato contestato alla ricorrente potevano essere acquisite da chiunque, e non esclusivamente da V in ragione della meramente asserita posizione di privilegio ricoperta.
2.3. Erronea applicazione della legge penale sostanziale, in relazione all'art. 615-ter cod. pen. Si ribadisce quanto affermato anche dal Tribunale, e cioè che la contestazione in oggetto non ha avuto rilievo ai fini della misura cautelare in esame, essendo gli ipotizzati accessi abusivi successivi alla procedura. Ciò premesso, nemmeno di "accessi" si tratterebbe, posto che le condotte dell'indagata hanno consentito soltanto la visione della schermata del computer al fine di verificare se fossero intervenuti depositi di atti relativi a procedure che nulla hanno a che vedere con quelle oggetto del presente procedimento.
2.4. Erronea applicazione della legge penale sostanziale, in relazione all'art. 322 cod. proc. pen. L'interesse concreto ed attuale della ricorrente, non proprietaria del bene sequestrato, deriva dal fatto di aver contribuito per larga parte alla formazione iella provvista di denaro con cui la figlia ha effettuato l'acquisto, posto che il mutuo chiesto da quest'ultima era stato deliberato ma non erogato, avendo il Giudice ordinato il versamento del prezzo dell'immobile nel termine di trenta giorni. Tale interesse discende anche dal fatto che V aveva aggiunto una fideiussione a garanzia del mutuo, sicché soltanto il venir meno del sequestro consentirebbe la definizione delle procedure di regolare assegnazione.
3. Avverso l'ordinanza presenta ricorso altresì S F, per il tramite del suo difensore, avvocato A D, che articola i seguenti quattro motivi.
3.1. Violazione della legge sostanziale per avere l'ordinanza impugnata erroneamente applicato l'art. 1471 cod. civ., quale presupposto del reato di cui all'art. 353 cod. pen. Dinanzi al Tribunale del riesame era stato eccepito come non fosse configurabile in capo a V alcuna incompatibilità, ai sensi dell'art. 1471 cod. civ., posto che, al momento della partecipazione alla gara, ella non rivestiva, da oltre un anno, il ruolo di funzionario della cancelleria fallimentare e che, comunque, lo svolgimento delle procedure di gara avveniva su base telematica, essendo oramai totalmente automatizzato. Nella medesima sede era stata anche rilevata l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza: la partecipazione di F non assurge, infatti, a "mezzo fraudolento", in mancanza di artifizi o raggiri;
che l'utilizzo di F non fosse un "mezzo fraudolento" risulta anche dal fatto che alla procedura partecipò personalmente altresì V, allo scopo di aggiudicarsi il lotto n. 2 dell'immobile;
la tesi accusatoria trascura che all'acquisto da parte di F contribuirono, attraverso cospicua donazione (versarono sul conto corrente della ragazza 175.000 C), pure la nonna e lo zio della stessa, allo scopo di sostenere F, ventisettenne ed universitaria, nell'acquisto della sua prima casa;
che la stessa avesse personale interesse all'acquisto della casa in cui sarebbe andata a vivere è dimostrato altresì dalla produzione documentale depositata. Quanto al periculum in mora, era stato dedotto vizio totale di motivazione dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari. Il requisito in oggetto comunque non sussiste, perché qualunque questione afferente alla proprietà del lotto n. 1 doveva essere valutata dinanzi al giudice civile, dal momento che l'acquisto, per essere posto nel nulla, deve essere dichiarato preventivamente nullo a norma del citato art. 1471 cod. civ. Nessun pericolo di dispersione del bene era dunque ipotizzabile. Peraltro, si legge nel provvedimento impugnato che, essendo V all'epoca dell'apertura del fallimento in servizio presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Siena, «la stessa ha potuto certamente prendere visione del fascicolo telematico ed acquisire una serie di informazioni che l'avrebbero posta in una situazione di privilegio». L'operatività dell'art. 1471 cod. civ. presuppone tuttavia un nesso causale tra il "ministero" svolto dal pubblico ufficiale e il divieto di partecipare alla procedura, come evidenziato in Sez. 3 civ.13/02/2019, n. 4149, già citata. Tale nesso, nel caso di specie, non sussisteva, avendo l'indagata cessato le sue funzioni da oltre un anno. Ancora, V non ha in alcun modo interferito sulla procedura, le uniche condotte ascrittele essendo: la presa di visione del fascicolo telematico;
l'acquisizione di informazioni relative all'immobile oggetto della futura vendita all'asta;
la conoscenza della presenza di altro potenziale acquirente. Tali informazioni sono, tuttavia, tutte pubbliche e come tali acquisibili da qualunque altro interessato.
3.2. Vizio di motivazione sul fumus commissi delícti. Si eccepisce la buona fede di madre e figlia, non essendoci stata alcuna interposizione fittizia. A tal fine la ricorrente ribadisce che alla gara pubblica del 30 giugno 2021 partecipava (oltre a F) personalmente V, allo scopo di aggiudicarsi un immobile diverso da quello di interesse della figlia, sicché non si comprende per quale ragione V, pensando di poter legittimamente partecipare ad una procedura, non abbia partecipato anche all'altra. L'interposizione fittizia non configura, d'altronde, i "mezzi fraudolenti" richiesti dall'art.353 cod. pen., la giurisprudenza di legittimità richiedendo la realizzazione di "artifizi, inganni o mendaci" (Sez. 6, n. 57251 del 09/11/2017, Vig,i3to, Rv. 271726).Né la malafede di V può inferirsi dal fatto che abbia coinvolto Gazmend nella procedura, tale fatto riguardando il capo di imputazione a2) e cioè la gara successiva a quella in cui F
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