Cass. civ., sez. VI, ordinanza 15/12/2020, n. 28671
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
,t{ 7-g /ORDINANZA sul ricorso 18512-2019 proposto da: A A, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
LIMA
7 INT 7, presso lo studio dell'avvocato P I, che lo rappresenta e difende;
- ricorrenti -
contro
ASSOCIAZIONE STORICA DEL MEDIO VOLTURNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
COLA DI RIENZO
212, presso lo studio dell'avvocato R P, che lo rappresenta e difende;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 2468/2018 della CORTE D'APPELLO di N, depositata il 28/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.
FATTI DI CAUSA
E
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte d'appello di Napoli ha riformato la sentenza di primo grado, accogliendo la domanda formulata dall'Associazione Storica del medio Volturno, che aveva agito quale beneficiaria delle disposizioni testamentarie di D B M
contro
A A, la quale aveva accampato diritti su uno dei beni compresi nel lascito in favore dell'ente e deteneva abusivamente le chiavi di un altro immobile pur sempre lasciato all'Associazione. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda, volta a fare accertare che la convenuta non era erede, né legataria in base al testamento, nonché a conseguire la restituzione delle chiavi, in assenza della prova dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario da parte dell'Associazione. La corte d'appello ha riscontrato l'esistenza dell'accettazione beneficiata e ha accolto la domanda, precisando che la convenuta non aveva dato la prova di propri diritti in base al testamento. Per la cassazione della sentenza la A ha proposto ricorso, affidato a due motivi. L'Associazione Storica del Medio Volturno ha resistito con controricorso. La causa è stata fissata dinanzi alla sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di manifesta infondatezza del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria. Il primo motivo denuncia "error in procedendo per nullità della sentenza per incompetenza funzionale del giudice monocratico adito in primo grado. Violazione e falsa applicazione della norma di riserva di collegialità di cui all'art. 50-bis n. 6 c.p.c., ex art. 360, n. 3 e n. 4, c.p.c." Ric. 2019 n. 18512 sez. M2 - ud. 04-11-2020 -2- Si censura la sentenza per aver negato che la causa fosse soggetta a riserva di collegialità ai sensi del n. 6 dell'art. 50-bis c.p.c. Il motivo è inammissibile. La domanda, come proposta dall'ente attore, non costituiva impugnazione del testamento, implicandone anzi la validità, avendo l'Associazione agito in forza del testamento per negare diritti della convenuta su singoli beni ereditari e ottenerne il rilascio. In quanto alle contestazioni mosse dalla convenuta sulla validità della scheda, queste, come ha rilevato la corte d'appello, non sono sfociate in una domanda riconvenzionale. Si ricorda ad ogni modo che «L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale costituisce, per effetto del rinvio operato dall'art. 50-quater c.p.c. al successivo art. 161, comma 1, un'autonoma
LIMA
7 INT 7, presso lo studio dell'avvocato P I, che lo rappresenta e difende;
- ricorrenti -
contro
ASSOCIAZIONE STORICA DEL MEDIO VOLTURNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
COLA DI RIENZO
212, presso lo studio dell'avvocato R P, che lo rappresenta e difende;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 2468/2018 della CORTE D'APPELLO di N, depositata il 28/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.
FATTI DI CAUSA
E
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte d'appello di Napoli ha riformato la sentenza di primo grado, accogliendo la domanda formulata dall'Associazione Storica del medio Volturno, che aveva agito quale beneficiaria delle disposizioni testamentarie di D B M
contro
A A, la quale aveva accampato diritti su uno dei beni compresi nel lascito in favore dell'ente e deteneva abusivamente le chiavi di un altro immobile pur sempre lasciato all'Associazione. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda, volta a fare accertare che la convenuta non era erede, né legataria in base al testamento, nonché a conseguire la restituzione delle chiavi, in assenza della prova dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario da parte dell'Associazione. La corte d'appello ha riscontrato l'esistenza dell'accettazione beneficiata e ha accolto la domanda, precisando che la convenuta non aveva dato la prova di propri diritti in base al testamento. Per la cassazione della sentenza la A ha proposto ricorso, affidato a due motivi. L'Associazione Storica del Medio Volturno ha resistito con controricorso. La causa è stata fissata dinanzi alla sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di manifesta infondatezza del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria. Il primo motivo denuncia "error in procedendo per nullità della sentenza per incompetenza funzionale del giudice monocratico adito in primo grado. Violazione e falsa applicazione della norma di riserva di collegialità di cui all'art. 50-bis n. 6 c.p.c., ex art. 360, n. 3 e n. 4, c.p.c." Ric. 2019 n. 18512 sez. M2 - ud. 04-11-2020 -2- Si censura la sentenza per aver negato che la causa fosse soggetta a riserva di collegialità ai sensi del n. 6 dell'art. 50-bis c.p.c. Il motivo è inammissibile. La domanda, come proposta dall'ente attore, non costituiva impugnazione del testamento, implicandone anzi la validità, avendo l'Associazione agito in forza del testamento per negare diritti della convenuta su singoli beni ereditari e ottenerne il rilascio. In quanto alle contestazioni mosse dalla convenuta sulla validità della scheda, queste, come ha rilevato la corte d'appello, non sono sfociate in una domanda riconvenzionale. Si ricorda ad ogni modo che «L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale costituisce, per effetto del rinvio operato dall'art. 50-quater c.p.c. al successivo art. 161, comma 1, un'autonoma
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi