Cass. civ., sez. II, sentenza 28/02/2020, n. 05535

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 28/02/2020, n. 05535
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05535
Data del deposito : 28 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso 10952-2017 proposto da: COCCHI GIULIETTA, domiciliata in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, e rappresentato., e difesq, dagli avvocati EDORE CAMPAGNOLI e 3URI MONDUCCI giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

8018440587, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- con troricorrente - 26z t/f3 avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 22/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2019 dal Consigliere Dott. M C;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. C M, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale per qaunto di ragione;

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato dinanzi alla Corte d'appello di Ancona in data 21 dicembre 2015, la ricorrente chiedeva la condanna del Ministero della Giustizia all'equa riparazione per l'irragionevole durata del procedimento penale, in relazione al periodo dal 12 settembre 2006 allorchè veniva redatto un verbale di identificazione, rendendola edotta che nei suoi confronti erano in corso delle indagini per i reati di cui agli artt.594 e 660 c.p., sino alla data del 6/9/2015, quando diveniva irrevocabile la sentenza del Tribunale di Bologna che dichiarava la prescrizione del reato ascrittogli. Con decreto del 29/2/2016 il Consigliere delegato della Corte d'Appello accoglieva solo in parte la domanda, ritenendo che dovesse essere riconosciuta ai fini dell'equa riparazione la sola durata di anni 3, in quanto il periodo successivo all'il settembre 2012 (data di entrata in vigore della legge n. 134 del 2012, che aveva introdotto l'art. 2 co. 2 quinquies lett. e)) non poteva essere computato non essendo stata presentata istanza di accelerazione. Per l'effetto liquidava, per il solo ritardo maturato in epoca anteriore, la somma di C 1.500,00. 2. Avverso tale provvedimento proponeva opposizione Cocchi Giulietta e nella resistenza del Ministero, la Corte di Appello in Ric. 2017 n. 10952 sez. 52 - ud. 05-12-2019 -2- composizione collegiale, con decreto del 12/10/2016, confermava il decreto opposto, ritenendo che a partire dell'Il settembre 2012 doveva trovare applicazione la novella di cui alla legge n. 134 del 2012, risultando quindi corretta la decisione impugnata nella parte in cui aveva limitato il diritto all'indennizzo al solo periodo anteriore, in assenza di una successiva presentazione dell'istanza di accelerazione.

3. Per la cassazione di questo decreto Cocchi Giulietta ha proposto ricorso affidato ad un motivo. L'intimato Ministero ha resistito con controricorso.

4. Con il motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 co. 2 quinquies lett. e) della legge n. 89/2001, nonché dell'art. 11 delle preleggi. Si sostiene che erroneamente i giudici di merito avrebbero ritenuto che alla data dell'Il settembre 2012 sussisteva l'onere per il ricorrente di depositare istanza di accelerazione del processo penale ancora pendente, in quanto a quella data era già maturato, in relazione alla diversa data in cui era stato reso edotto della sussistenza di un procedimento penale che lo vedeva come indagato, il termine di durata ragionevole del processo. In assenza quindi di una norma transitoria, non era possibile imporre a pena di esclusione del diritto all'indennizzo, un adempimento che invece presuppone che il superamento dei termini di durata ragionevole intervenga in epoca successiva all'entrata in vigore della legge.

5. Ai sensi dell'art. 2, comma 2-quinquies, lettera e), della legge n. 89 del 2001, come introdotto dall'art. 55 del decreto- legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, «Non è riconosciuto alcun indennizzo: (...) e) quando l'imputato non ha depositato istanza di accelerazione Ric. 2017 n. 10952 sez. 52 - ud. 05-12-2019 -3- del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini cui all'articolo 2-bis». La disposizione de qua, in forza del medesimo art. 55, comma 2, si applica «ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», e postula che l'istanza di accelerazione venga presentata nel procedimento penale allorquando questo abbia appena superato la durata ragionevole stabilita dall'art.

2. Successivamente, con la legge n. 208 del 2015, in vigore dal 10 gennaio 2016, il legislatore ha modificato la disciplina dell'equa riparazione, introducendo l'istituto dei rimedi preventivi quale condizione per la possibilità di proporre la domanda di equa riparazione (art.

1-bis, comma 2, della legge n. 89 del 2001, introdotto dalla citata legge n. 208 del 2015), ha abrogato l'art. 2, comma 2-quinquies, lettera e), prevedendo che «l'imputato e le altre parti del processo penale hanno diritto di depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un'istanza di accelerazione almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis» (art.
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