Cass. pen., sez. I, sentenza 08/04/2022, n. 13642

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 08/04/2022, n. 13642
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13642
Data del deposito : 8 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN PI UI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/11/2019 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
udito il PROCURATORE GENERALE nella persona del sostituto Luigi RI Flamini che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Le decisioni di merito emesse nei confronti di US ER Luigi, già Generale di Brigata in servizio al Comando Provinciale della Guardia di Finanza in Trieste, sono rappresentate dalla sentenza emessa dal Tribunale militare di Roma in data 17.10. 2018 e da quella emessa dalla Corte militare di appello in data 26 novembre 2019. Gli esiti dei due giudizi sono difformi, posto che in primo grado l'imputato è stato assolto perché il fatto non sussiste, mentre in secondo grado ne è stata affermata la responsabilità, con condanna alla pena di anni tre e mesi due di reclusione, nonché alla pena accessoria della rimozione del grado.

2. La contestazione elevata al US riguarda il reato di collusione con estranei per frodare la finanza, di cui all'art. 3 legge 9 dicembre 1941, n. 1383, perché costui, con più condotte esecutive del medesimo disegno criminoso (analiticamente descritte nel capo di imputazione) colludeva con AT RA, rappresentante legale di due s.r.l. delle quali lo stesso US era socio, per frodare la finanza, facendo configurare come inerenti ai fini societari costi di acquisti o servizi di natura privata e in tal modo conseguendo indebiti benefici fiscali (a favore delle due società in questione).

2.1 Quanto alla sentenza emessa in primo grado, il Tribunale muove dalla considerazione per cui il delitto di collusione con l'estraneo si perfeziona con il semplice accordo con il privato, allo scopo di frodare la finanza. Le condotte esecutive costituiscono un post factum non punibile, ma rilevano in quanto idonee a dimostrare in via indiziaria l'intervenuto accordo illecito. Ora, pure in presenza di piena prova dei plurimi comportamenti contestati all'imputato (per deduzione di costi non inerenti l'attività delle due società), il Tribunale non ritiene integrata in diritto la fattispecie contestata. Non si riscontra, in particolare, la struttura trilaterale tipica della collusione (militare della GdF/ privato/ Erario), posto che il US ha agito - come amministratore di fatto delle società - da contribuente;
pertanto l'interesse violato dalla condotta del predetto è quello dell'Erario all'esatto adempimento dell'obbligazione fiscale (che incombe su ogni contribuente), non quello penalistico relativo alla violazione dei doveri istituzionali di vigilanza e di controllo in campo fiscale. In altre parole, l'esistenza di un fine personale del US, in quanto socio delle due srl, non vale - secondo il Tribunale - ad integrare la particolare fattispecie incriminatrice, in quanto il risparmio di imposta è stato realizzato dal US in quanto contribuente, in un quadro di rapporto 'bilaterale' e non `trilaterale' (come sarebbe imposto dalla norma azionata). Quella del US è dunque una relazione 'diretta', in questo caso, con il Fisco. La disposizione incriminatrice astrattamente applicabile, pertanto, sarebbe quella del primo periodo dell'art.3 legge 9 dicembre 1941, n. 1383, lì dove si incrimina il militare che commette una violazione delle leggi finanziarie costituente delitto. Ma nel caso in esame il risparmio di imposta è inferiore a quello della soglia di punibilità penale.

3. Come si è anticipato, la Corte di secondo grado ha accolto l'appello della Pubblica Accusa, ribaltando la prima decisione .

3.1 In fatto, la Corte territoriale ritiene corretta la disamina dei singoli episodi criminosi che risultano dimostrati dalla congerie di prove testimoniali e documentali acquisite agli atti del dibattimento. Non viene, pertanto, ritenuta necessaria alcuna attività di parziale rinnovazione istruttoria. Viene ritenuto che il meccanismo elusivo è attribuibile da un punto di vista materiale e ideativo al solo US, posto che dall'analisi dei documenti societari e dai contributi testimoniali emerge che l'imputato era l'unico vero protagonista dell'attività delle due società di famiglia .

3.2 In diritto, premessa una ampia ricostruzione degli orientamenti giurisprudenziali, la Corte territoriale ritiene che il US abbia agito come soggetto terzo, sia rispetto alla madre (formale rappresentante legale delle due società) che rispetto alle società medesime ed in ciò si ravvisa la punibilità della condotta ai sensi della fattispecie contestata. Non rileva, in particolare, l'interesse personale del US al risparmio di imposta, aspetto estraneo all'ambito applicativo della disposizione incriminatrice.

4. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - US ER Luigi. Il ricorso è affidato a quattro motivi. 4. 1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge in relazione all'art. 3 legge 9 dicembre 1941 n. 1383, nonchè grancanza e manifesta illogicità della motivazione. In premessa,

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