Cass. pen., sez. V trib., sentenza 22/05/2023, n. 21865

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 22/05/2023, n. 21865
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21865
Data del deposito : 22 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VIGGIANO GIUSEPPE nato a CASERTA il 10/01/1979 avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L G, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza emessa il 15 ottobre 2021, confermava la sentenza del G.u.p. del Tribunale felsineo, che aveva accertato la responsabilità penale di G V, che condannava alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 180,00 di multa, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, il vincolo della continuazione fra le condotte, la diminuente per il rito abbreviato. La responsabilità penale era stata accertata in ordine al delitto previsto dall'art. 455, in relazione all'art. 453, cod. pen., per aver detenuto banconote false da 100 euro, di cui una veniva spesa presso l'esercizio commerciale Ledalba, nonché per aver tentato di spenderne due presso il Bar Olmo, in data 14 novembre 2011 in Medicina e Budrio.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di G V consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

3. Il primo motivo deduce violazione dell'art. 455 cod. pen. e vizio di motivazione connesso, in relazione all'elemento soggettivo del reato. La Corte di appello, pur riconoscendo la natura indiziaria della prova, non avrebbe in modo adeguatamente diffuso e logico chiarito quali passaggi abbiano condotto alla responsabilità del ricorrente, tanto più che il quadro probatorio si fonda sulle 'impressioni', quanto alla falsità delle banconote, degli esercenti, con incertezze anche quanto alla individuazione dell'imputato quale autore del reato e alla sua consapevolezza in ordine alla falsità delle banconote. La colpevolezza sarebbe stata accertata in violazione del principio dell'«oltre ogni ragionevole dubbio».

4. Il secondo motivo deduce violazione di legge penale in relazione alla omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione intervenuta prima della sentenza di appello.

5. Il terzo motivo deduce violazione di legge penale in relazione all'elemento soggettivo del reato, avendo V mostrato di non averne consapevolezza almeno nel momento in cui ebbe a consegnare la seconda banconota falsa, il che dovrebbe far rifluire la condotta in quella prevista dall'art. 457 cod. pen.

6. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, in quanto manifestamente infondati i motivi.

7. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art.

5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile 2. Il primo e il terzo motivo sono strettamente connessi e vanno trattati unitariamente.

2.1 La Corte di appello, a differenza di quanto rileva il ricorrente, non rende una motivazione sintetica, ma si fonda sulla sentenza di primo grado, i cui passaggi motivazionali riporta con dovizia di particolari in premessa, verificandoli alla luce delle censure d'appello. E dunque la doglianza, quanto alla esclusione di responsabilità dell'imputato per non aver commesso il fatto, non si confronta con un primo elemento a carico riportato in sentenza: le denuncianti ebbero a procedere a riconoscimento fotografici della persona dell'imputato, con adeguata descrizione, con atti di indagine istruttori sulla cui attendibilità il Tribunale di Bologna non dubitava e nessuna censura specifica sul punto veniva rivolta in appello, per quanto indicato nella ricapitolazione dei motivi. Per altro, deve anche evidenziare questa Corte come il Tribunale ricostruiva quale ulteriore elemento di conforto che una delle persone offese annotava parte del numero di targa dell'auto con la quale si allontanò l'uomo, che aveva qualche istante prima usato le banconote false (fol. 2 della sentenza di primo grado). Il ricorso alla sentenza di primo grado è ben possibile, vertendosi in tema di cd. doppia conforme. Le due sentenze di merito, infatti, possono integrare la cd. doppia conforme, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 , n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218;
Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01;
Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615 - 01). Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile. (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145) D'altro canto, tornando al motivo, lo stesso censura solo parte degli elementi indiziari (indicazione della targa e non anche le individuazioni fotografiche effettuate), risultano la censura in sé inidonea a disarticolare la non illogica motivazione dei giudici di merito. Infatti, in tema di ricorso per cassazione, ai fini dell'osservanza del principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti, è necessario che esso contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immedìata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez.1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492 - 01). Ne consegue la genericità della censura.
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