Cass. pen., sez. II, sentenza 29/10/2019, n. 43947
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: G R LUIG nato a NAPOLI il 11/05/1950 avverso l'ordinanza del 09/10/2018 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere M M M;lette le conclusioni del Procuratore Generale, dott. A P V, per l'inammissitilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO La CORTE d'APPELLO di MILANO, con ordinanza del 9/10/2018, rigettava la richiesta di rescissione del giudicato proposta ai sensi dell'art. 629 bis cod. proc. pen. con riferimento alla sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Milano in data 8/3/2017, irrevocabile dal 24/4/2017, nei confronti di G R LUIG. 1. Avverso l'ordinanza propone ricorso il condannato che, a mezzo del difensore, deduce i seguenti motivi. 1.1. "Manifesta illogicità della motivazione così come emergente dal contenuto dell'ordinanza".1.2. "Inosservanza ed erronea applicazione della norma processuale e segnatamente dell'art. 629 bis cod. proc. pen.". Nei due motivi, trattati congiuntamente nell'atto di ricorso, la difesa rileva che la Corte territoriale, prese le mosse da una premessa di fatto non corrispondente a quanto accaduto, sarebbe pervenuta a conclusioni errate. La pronuncia dei giudici di merito, infatti, si fonderebbe sulla circostanza che la seconda notifica del decreto che disponeva il giudizio -quella disposta dal pubblico ministero a seguito della dichiarazione di nullità degli atti in precedenza compiuti- sia stata effettuata presso il domicilio effettivamente eletto dal ricorrente, cioè presso lo studio dell'originario difensore di fiducia. Tale circostanza, invero, non corrisponderebbe a quanto accaduto in quanto la seconda notifica sarebbe stata effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4 cod. proc. pen. presso il difensore d'ufficio nominato e, pertanto, sarebbe nulla. 2. In data 20 marzo 2019 è pervenuta in cancelleria la requisitoria del Procuratore Generale, redatta dal dott. A P V, con la quale si chiede che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. La questione oggetto del presente procedimento presenta degli aspetti peculiari che devono essere tenuti in considerazione al fine di addivenire alla corretta soluzione. Nel corso delle indagini preliminari il ricorrente aveva nominato quale proprio difensore di fiducia l'avv. Paolo B, presso lo studio del quale aveva eletto domicilio. Al termine delle indagini all'avv. B ed al sig. G veniva notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari e, successivamente, il decreto di citazione diretta a giudizio. All'udienza del 3 dicembre 2013 il giudice, preso atto che l'avv. B era stato nel frattempo sospeso dall'albo professionale e che pertanto l'imputato era privo del difensore, nominava un difensore d'ufficio prontamente reperibile e, dichiarata la nullità, rimetteva gli atti al pubblico ministero affinché regolarizzasse le notifiche. In data 23 giugno 2015 il pubblico ministero, preso atto di quanto evidenziato dal giudice e ritenuto che l'avvocato d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. non fosse identificabile, designava quale difensore d'ufficio l'avv. Maria Cristina T, alla quale veniva notificato a mezzo pec l'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Il medesimo avviso di conclusione delle indagini preliminari veniva notificato anche al G presso il domicilio eletto, lo studio dell'avv. B. Successivamente veniva notificato il decreto di citazione a giudizio all'avv. T. Il pubblico ministero, poi, ritenuto che la notifica presso il domicilio eletto fosse "impossibile", disponeva che il decreto di citazione a giudizio fosse notificato al sig. G ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso l'avv. T, il difensore d'ufficio designato. Il processo si svolgeva in assenza dell'imputato.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi