Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/10/2018, n. 26250

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/10/2018, n. 26250
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26250
Data del deposito : 18 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 6539-2018 proposto da: RIGLIACO FEDELE, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA BONIFACIO VIII

22, presso lo studio dell'avvocato M N, rappresentato e difeso dall'avvocato F R;

- ricorrente -

contro

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCE, PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 226/2017 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 22/12/2017. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/2018 dal Consigliere M A;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale L C, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Il Consiglio Nazionale Firenze ha confermato la pronuncia del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lecce con la quale è stata inflitta all'avv. F R la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi 4. A sostegno della decisione è stato rilevato in fatto che M C e A M avevano conferito un mandato professionale all'avv. R oltre che ad un altro legale in relazione ad una procedura espropriativa immobiliare promossa in loro danno da una banca nella quale erano intervenuti diversi istituti di credito. La scelta dei legali era stata suggerita dal Presidente dell'Associazioni Antiusura. All'avv. R era stato corrisposto un importo complessivo di 3.000 euro ma era stato accertato, dopo la fissazione delle operazioni di vendita, che non era stato depositato alcun atto oppositivo all'esecuzione intrapresa. A sostegno della denuncia, venivano prodotte una serie di fotocopie relative al rapporto professionale intercorso dalle quali emergeva il pagamento complessivo della somma sopra indicata. Una delle quietanze recava, infine, la indicazione "a saldo". L'incolpato ha replicato di aver proposto un'opposizione solo per la ripetizione degli interessi;
di aver verificato che era stata già fissata la vendita dei beni pignorati;
di aver predisposto un ricorso in opposizione di cui produceva copia Ric. 2018 n. 06539 sez. SU - ud. 03-07-2018 -2- informale ma di non averlo presentato per volontà della sig.ra Calo', la quale aveva ritenuto più utile far partecipare all'asta persona di sua fiducia;
di aver restituito tutti i documenti alla stessa. La signora Calò negava fermamente di aver bloccato l'opposizione. In diritto è stato evidenziato che la censura relativa alla carenza di motivazione non è idonea a produrre la nullità della decisione potendo il C.N.F. integrarla e, comunque, la conclusione secondo la quale i fatti erano stati provati e documentati doveva ritenersi del tutto corretta. E' risultato incontroverso che alcuna opposizione esecutiva era stata proposta. La vendita forzata del compendio pignorata non aveva incontrato alcun contrasto giudiziale. Dalla copia del ricorso non è possibile desumere la data di redazione dell'atto, ma ciò che rileva è che il ricorso non venne depositato. In ordine alle ragioni di tale omesso deposito, sulle quali si è incentrato il contrasto ricostruttivo tra le parti, la prospettazione della denunciante è stata ritenuta l'unica attendibile. Dai documenti prodotti è emersa la causale "pratica di opposizione all'esecuzione immobiliare" od "onorari relativi all'incarico professionale conferito" od anche "acconti giudiziari in corso". Non è stato, pertanto, ritenuto plausibile che la denunciante continuasse a versare acconti pur avendo disposto il blocco dell'attivazione di procedimenti giudiziari. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'avv. R affidato a due motivi.
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