Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/09/2020, n. 19615

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/09/2020, n. 19615
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19615
Data del deposito : 18 settembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

e SENTENZA sul ricorso 2436-2017 proposto da: FRESCAROLI EZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CELIMONTANA

38, presso lo studio dell'avvocato P P, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato G B;

- ricorrente -

2020 contro 856 I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA

29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA PTTERI, S P, L C;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 517/2016 della CORTE D'APPELLO di B, depositata il 29/07/2016 R.G.N. 460/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/03/2020 dal Consigliere Dott. ENRICA D'ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M F che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato P P;
udito l'Avvocato G G per delega verbale Avvocato ANTONELLA PTTERI. RG n 2436/2017 FATTI DI CAUSA:

1.Con sentenza del 29 luglio 2016, la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Piacenza ed ha rigettato la domanda proposta da E F nei confronti dell'INPS, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto al trasferimento gratuito della contribuzione dal Fondo elettrici al Fondo pensioni lavoratori dipendenti presso l'

INPS

La Corte territoriale ha ritenuto infondata la pretesa in quanto, all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 122/2010 che prevedeva l'onerosità del trasferimento, il Frescaroli non aveva maturato le condizioni per l'accesso al trattamento pensionistico non avendo cessato l'attività lavorativa, né inoltrato in epoca precedente in via amministrativa la domanda di trasferimento della contribuzione da un fondo all'altro, né l'INPS aveva potuto riconoscere l'esposizione all'amianto accertata solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza che aveva definito il giudizio instaurato dal Frescaroli . Secondo la Corte , inoltre, la L.n .122/2010 era stata introdotta per motivi di politica economica , sociale , e dunque , sotto il profilo della sua costituzionalità , non risultava irrazionale ed era stata correttamente applicata.

2- Per la cassazione di tale decisione ricorre il Frescaroli, affidando l'impugnazione a due motivi , cui resiste, con controricorso, l'Istituto. Con ordinanza della sesta sezione di questa Corte ha rimesso la causa alla sezione ordinaria per la trattazione in pubblica udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

3.Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 12 septies, 1. n. 122/2010, deduce la non conformità a diritto, con riguardo anche all'esigenza di tutela delle
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