Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/05/2019, n. 14417
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Il regime di cumulabilità dei redditi da lavoro dipendente e della pensione di anzianità non esclude che quest'ultima possa essere erogata solo se al momento della presentazione della relativa domanda il rapporto di lavoro dipendente sia effettivamente cessato, dovendosi ravvisare una presunzione semplice del carattere simulato della cessazione di tale rapporto ove essa sia seguita da immediata riassunzione del lavoratore, alle medesime condizioni, presso lo stesso datore di lavoro.
Sul provvedimento
Testo completo
27 MAG 2019 ON I Z A R T IS G E R 14417 /19 E T AULA 'B' N E S E Oggetto REPUBBLICA ITALIANA Pensione di IN NOME DEL POPOLO ITALIANO anzianità- requisito LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dell'inoccupazione al momento della SEZIONE LAVORO domanda Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 24639/2013 Presidente Dott. ANTONIO MANNA Cron. 14417 Consigliere Dott. ENRICA D'ANTONIO Rep. Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES Ud. 05/03/2019 Dott. PAOLA GHINOY Consigliere PU Rel. Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 24639-2013 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONELLA 2019 PATTERI, SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO;
907 ricorrente
contro
PA FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE MARCORA 18/20, presso lo studio dell'avvocato GUIDO FAGGIANI, che lo rappresenta e difende;
controricorrente avversO la sentenza n. 553/2012 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 03/12/2012 R.G.N. 1089/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/2019 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per accoglimento del ricorso. udito l'Avvocato ANTONELLA PATTERI. n.r.g. 24639/2013 FATTI DI CAUSA 1. La sentenza n. 553/2012 della Corte d'appello di Venezia, ha riformato, accogliendo la domanda, la sentenza del Tribunale in funzione di Giudice del lavoro di Verona che aveva rigettato la domanda proposta da CO AD tesa all' accertamento del diritto a fruire della pensione di anzianità revocata dall'Inps in ragione del divieto di cumulo della stessa pensione con i redditi derivanti da attività lavorativa e che aveva accolto la domanda riconvenzionale proposta dall'Istituto al fine di ottenere la restituzione della somma di euro 134.618,90. 2. La Corte territoriale, dato atto che il Tribunale aveva escluso che il ricorrente avesse cessato il proprio rapporto di lavoro, come previsto dalla legge, prima del pensionamento, dal momento che egli aveva continuato a lavorare alle dipendenze dello stesso datore di lavoro con le stesse mansioni ed alle stesse condizioni, senza soluzione di continuità tra la formale cessazione del rapporto del 28 febbraio 2002 e la instaurazione del nuovo rapporto il 1 marzo 2008, ha affermato che pur essendo necessaria, al fine di conseguire il diritto alla pensione di anzianità, la cessazione del rapporto di lavoro ( ai sensi dell'art. 10, comma sei, d.lgs. n. 503 del 1992) tale circostanza, nel caso di specie, doveva ritenersi provata attraverso la produzione del libretto di lavoro, la corresponsione del t.f.r. e mediante la produzione dei prospetti paga. Tali fonti di prova dimostravano che il rapporto di lavoro del AD con la Logiudice Forni s.r.l. era cessato alla data del 28 febbraio 2002, mentre la pensione era stata liquidata con effetto dal primo marzo 2002 ed anche se nella stessa data l'appellante è stato nuovamente assunto dalla stessa società, in conformità con la circolare dell'INPS n. 89/2009 e con la nota del Ministero del Lavoro 19/2009 che non aveva ritenuto necessario subordinare la liquidazione della pensione alla sussistenza di un lasso temporale minimo tra la cessazione del rapporto di lavoro ed il successivo reimpiego.
3. Avverso tale sentenza, ricorre l'Inps con un motivo illustrato da memoria.
4. Resiste con controricorso CO AD che eccepisce, fra l'altro, l'inammissibilità del ricorso per acquiescenza alla sentenza ora impugnata realizzatasi per l'avvenuta comunicazione della liquidazione degli importi pretesi, prima ancora della pubblicazione della sentenza . RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va rigettata l'eccezione di acquiescenza (art. 329 cod. proc. civ.) sollevata dal contro ricorrente in relazione alla circostanza che l'Inps ha provveduto, con nota del 30 ottobre 2012, alla riliquidazione della pensione per il