Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/04/2023, n. 14482

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/04/2023, n. 14482
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14482
Data del deposito : 5 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da M M, nato a Brindisi il 14/06/1967 avverso la sentenza del 04/07/2022 della Corte di appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere E A;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F R P, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria dell'avv. F C G, difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catanzaro - decidendo in sede di rinvio dall'annullamento disposto dalla Corte di cassazione con la pronuncia del 18 giugno 2020 - rigettava la richiesta di revisione della sentenza di condanna del 28 settembre 2015, divenuta irrevocabile il 27 ottobre 2016, con la quale la Corte di appello di Lecce aveva confermato la condanna pronunciata il 13 dicembre 2012 dal Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Mesagne, nei riguardi di M M, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 368 cod. pen., per avere istigato C C a presentare una denuncia di smarrimento di un assegno bancario, così implicitamente incolpando del delitto di ricettazione R M G al quale quel titolo era stato in precedenza consegnato in pagamento della merce acquistata dalla ditta del M. Rilevava la Corte territoriale come le nuove prove segnalate dalla difesa non fossero tali da risultare idonee, alla luce di quelle già valutate nel giudizio di cognizione, a dimostrare che il prevenuto dovesse essere prosciolto dal reato di calunnia per il quale era stato condannato.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il M, con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, il quale, con un unico articolato punto, ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 627, 630 e 631 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte distrettuale erroneamente valutato le nuove prove, del cui era stata data una lettura incongrua e in parte contraddetta dalle stesse prove già acquisite nel primo giudizio: elementi di conoscenza che, valutati in un quadro unitario, ben avrebbero potuto condurre ad una pronuncia assolutoria dell'imputato.
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