Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/04/2017, n. 8895

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Il requisito della forma scritta, imposto dall'art. 23 del Regolamento CE n. 44/2001 del 22 dicembre 2000 per la clausola di proroga della giurisdizione in favore di uno degli Stati aderenti, è rispettato, ove la clausola stessa figuri tra le condizioni generali di contratto, se il documento contrattuale sottoscritto da entrambe le parti contenga un richiamo espresso alle condizioni generali suddette recanti quella clausola, senza la necessità di una specifica approvazione per iscritto. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto da una società italiana, evidenziando che l’accordo di fornitura di motori marini sottoscritto con una società residente a Monaco di Baviera faceva chiaramente riferimento alle condizioni generali di contratto, contenenti un’espressa deroga alla giurisdizione italiana in favore di quella del giudice tedesco).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/04/2017, n. 8895
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8895
Data del deposito : 6 aprile 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

88951 1 7 REPUBBLICA ITALIANA Giurisdizione internazionale In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Signori magistrati - Primo Presidente f.f. Dott. Renato RORDORF - Presidente Sezione Dott. Giovanni AMOROSO Presidente Sezione Dott. Antonio DIDONE Reg.G. 5918/2016 Dott. Camilla DI IASI Presidente Sezione Cron. 8895 Presidente Sezione Dott. Stefano PETITTI Rel. Consigliere Dott. Pietro CAMPANILE UP 15.11.2016 - Consigliere Dott. Uliana ARMANO - C.I. Dott. Antonio MANNA Consigliere - Consigliere Dott. Lucia TRIA ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5918/2016 R.G. proposto da: DIESEL CENTER S.P.A., in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Berruti e Maria Grazia Alfi- si, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Flaminia, n. 135;

- ricorrente -

contro 678 1 6 1 MAN TRUCK & BUS AG, in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Gigli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. Pisanelli, n. 4;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, n. 980, deposi- tata in data 28 luglio 2015;
sentita la relazione svolta all'udienza pubblica del 15 novembre 2016 dal consigliere dott. Pietro Campanile;
sentiti per la ricorrente gli avv.ti Berruti e Arfisi;
sentito per la controricorrente l'avv. Gigli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale dott. Riccardo Fuzio, il quale ha concluso per il rigetto del ri- corso.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata in data 25 ottobre 2012 il Tribunale della Spezia, pronunciando sulla domanda proposta dalla S.p.a. Diesel NT nei confronti della MAN Truck & Bus AG, con sede in Monaco di Baviera, in relazione all'accertamento dell'illegittimità della risoluzione del rapporto commerciale dichiarata dalla convenuta e al conseguente risarcimento del danno, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudi- ce italiano, affermando la competenza internazionale, in via esclusiva, del giudice tedesco.

2. La Corte di appello di Genova, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato il gravame proposto dalla Diesel, confermando la deci- sione di primo grado.

2.1. In particolare, è stata rilevata l'inammissibilità del primo motivo di appello, con il quale era stato dedotto che il Tribunale, ritenendo 2 che fosse stata pattuita la giurisdizione in via esclusiva del foro di Monaco di Baviera, aveva erroneamente interpretato l'accordo qua- dro: in proposito si è osservato che risultava violato -- avendo - il l'appellante meramente richiamato le difese svolte in primo grado principio di specificità sancito dall'art. 342 cod. proc. civ.. 2.2. In merito alla seconda censura, fondata sull'assenza di specifica sottoscrizione della clausola di deroga della giurisdizione, in quanto contenuta nelle condizioni generali di contratto richiamate dalle parti nel contratto, la corte distrettuale ha osservato che, a prescindere dall'adesione dell'appellante a detta clausola, per aver in precedenza intrapreso un giudizio, nell'ambito del medesimo rapporto, davanti al Tribunale di Monaco di Baviera, il requisito della forma scritta, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento U.E. n. 44 del 2001, è rispettato anche quando, come nella specie, la clausola risulti fra le condizioni generali non ricorrendo di contratto, purché esso, debitamente sottoscritto per altro la necessità di una specifica approvazione - contenga un espresso richiamo a dette condizioni generali.

3. Per la cassazione di tale decisione la S.p.a. Diesel NT propone ricorso, affidato a due motivi, illustrati da memoria, cui la società in- timata resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 342 cod. proc. civ., in relazione al successivo art. 360, primo comma, n. 4: si sostie- ne che la formulazione della doglianza ritenuta inammissibile dalla Corte di appello aveva in realtà consentito alla stessa di apprezzarne la portata, per altro puntualmente indicata nella decisione impugnata, con riferimento alla previsione "franco cantiere Italia", contenuta 3 nell'art. 2 dell'Accordo Quadro in data 11 marzo 2003, con la quale "la volontà negoziale si era conformata alle previsioni normative det- tate in materia di compravendita internazionale".

2. La censura è infondata.

2.1. Dall'esame degli atti, consentito dalla natura procedurale del vi- zio dedotto, emerge che nella decisione di primo grado, premesso che le parti avevano validamente attribuito, ai sensi dell'art. 23 del Rego- lamento U.E. n. 44 del 2001, la competenza internazionale al giudice tedesco, si era osservato che “le molteplici integrazioni contrattuali successive all'accordo dell'11 marzo 2003 alcune delle quali indica-- assumono evi-no la competenza giurisdizionale del giudice italiano dente carattere di accordi particolari destinati a regolamentare preva- lentemente solo nuove e diverse modalità di pagamento da parte di Diesel NT in favore di Man e non rivestono certamente efficacia novativa dell'accordo fondamentale, che anzi viene sempre espres- samente o implicitamente richiamato e mai sostituito da tali parziali accordi".

2.2. Nel primo motivo formulato nell'atto di appello, giudicato inam- missibile dalla Corte distrettuale, si deduceva che il Tribunale avrebbe trascurato l'esame delle pattuizioni intercorse, e si affermava, in so- stanza, che, avendo le parti stabilito la consegna dei motori marini "franco cantiere Italia", le stesse, essendosi poi attenute a tale clau- sola, in quanto "tutte le forniture sono state eseguite presso gli stabi- limenti di Diesel NT in La Spezia", avrebbero in tal modo inteso conformarsi alle previsioni dell'art. 5 del citato Regolamento n. 44/2001, nella parte in cui prevede la competenza giurisdizionale, in caso di compravendita di beni, del luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati. Orbene, premesso che la specificità dei motivi deve essere correlata al tenore e alla portata delle argomentazioni della decisione impugna- ta (Cass., 4 marzo 2014, n. 5022;
Cass., 26 gennaio 2014, n. 1651), deve constatarsi che nel motivo di appello in esame non solo è assen- te qualsiasi accenno critico alla rilevata assenza, da parte del Tribu- nale, di aspetti novativi, negli accordi integrativi intervenuti in epoca successiva alla stipulazione del contratto in data 11 marzo, rispetto alla clausola derogatoria della giurisdizione, addirittura, ma, l'esistenza e l'efficacia di detta clausola vengono interamente preter- messe, richiamandosi esclusivamente i criteri di determinazione della giurisdizione previsti, in assenza di accordi in tema di proroga della giurisdizione, dal citato Regolamento U.E. n. 44 del 2001. 2.3. Deve pertanto osservarsi che, come correttamente ritenuto nell'impugnata decisione, la censura in esame è totalmente carente del requisito della specificità prescritto

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