Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/07/2004, n. 13703
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Anche a seguito della nuova disciplina di cui all'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 88 (così come riformulato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205), che ha introdotto un nuovo e generale assetto dei rapporti tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi, tra l'altro, quelli afferenti alla vigilanza sul mercato mobiliare, la competenza giurisdizionale a conoscere delle opposizioni (art. 196 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) avverso le sanzioni inflitte dalla CONSOB ai promotori finanziari, anche se di tipo interdittivo, spetta all'autorità giudiziaria ordinaria.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. G A - Primo Presidente f. f. -
Dott. E A - Consigliere -
Dott. P V - Consigliere -
Dott. A E - Consigliere -
Dott. L P M - Consigliere -
Dott. M M R - Consigliere -
Dott. T R M - Consigliere -
Dott. V G - Consigliere -
Dott. M G - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ETTORE SPINOCCIA, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 436, presso l'avv. E C, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA, in persona del Presidente, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende come per legge;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 532/02 emessa dal Tribunale di Palermo il 27 novembre 2001;depositato il 5 febbraio 2002;
Udita, nella pubblica udienza del 3 giugno 2004, la relazione del Dott. G M;
Udito, per il ricorrente, l'avv. B.M C;
Udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. I D, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL POCESSO
1 - Con ricorso depositato il 16 febbraio 2001 presso il Tribunale di Palermo, il signor Ettore Spinoccia proponeva opposizione avverso la delibera n. 1002695 del 10 gennaio 2001, con la quale la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - CONSOB, ritenendolo responsabile della violazione di norme relative alla disciplina dell'attività dei promotori finanziari (e, in particolare di quelle che riservano l'esercizio professionale dei servizi di investimento alle imprese di investimento e alle banche: art. 2, primo comma, d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415, successivamente art. 18, primo comma, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) gli aveva irrogato la sanzione della
sospensione dall'albo per la durata di mesi quattro. La CONSOB eccepiva, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, assumendo che la materia era deferita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 1.1 - L'eccezione era ritenuta fondata dal giudice adito, sul rilievo che, alla stregua del nuovo testo dell'art. 33, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, così come riformulato dall'art. 7, legge 21 luglio 2000, n. 205, nella specie applicabile, il giudizio sulle opposizioni alle
sanzioni inflitte dalla CONSOB ai promotori finanziari è da ritenersi riservato alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
1.2 - Lo Spinoccia chiede la cassazione di detta sentenza e che riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario;
La CONSOB resiste.
MOTIVI DELLA DECISIONE