Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/03/2023, n. 8955
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Testo completo
Con sentenza n. 1403/22/2021, depositata il 15 febbraio 2021, la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l'appello proposto dal Comune di Marcianise, così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che aveva diversamente accolto l'impugnazione di una cartella di pagamento emessa dietro iscrizione a ruolo della TARI dovuta dalla contribuente per l'anno 2018.
1.1 - A fondamento del decisum, e per quel che qui rileva, il giudice del gravame ha ritenuto che:
- col ricorso introduttivo del giudizio ("che delimita la materia del contendere") la contribuente aveva dedotto "di aver autonomamente portato a recupero rifiuti speciali ovvero imballaggi carta e cartone (codice CER (Omissis)), imballaggi in materiali misti (codice CER 15016), imballaggi in vetro (codice CER 150107), fanghi fosse settiche (codice CER (Omissis))";
- l'Ente aveva provveduto all'assimilazione dei rifiuti speciali con disposizione regolamentare (art. 4) alla cui stregua "Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze: a) rifiuti di carta, cartone e similari;
b) rifiuti di vetro;
vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
c) imballaggi primari;
d) imballaggi secondari quali carta, cartone plastica, legno metallo, e simili purchè raccolti in forma differenziata";
- a fini TARI, e come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, "non è, di per sè, rilevante che (i)l produttore di rifiuti speciali assimilati agli urbani decida autonomamente di non avvalersi del servizio pubblico", posto che "il presupposto impositivo del tributo si identifica con l'istituzione del servizio, non con la materiale fruizione";
- nella fattispecie, peraltro, difettava la prova ("che doveva essere fornita dalla società appellata") in ordine alla tipologia dei rifiuti prodotti e, nello specifico, che si trattasse di "imballaggi secondari o terziari, non assimilabili a quelli urbani.";
- la contribuente nemmeno aveva osservato le disposizioni di regolamento (art. 30) che disciplinavano la riduzione della parte variabile della tariffa, in proporzione alla quantità dei rifiuti urbani e/o assimilati oggettivamente ed effettivamente avviati al riciclo, e, nello specifico, non aveva presentato la richiesta di agevolazione nel prescritto termine (entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento).
2. - Cristalleria F.lli A.A. Srl ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi, illustrati con memorie.
Il Comune di Marcianise resiste con controricorso, ed ha depositato memoria.
L'Agenzia delle entrate-Riscossione non ha svolto attività difensiva.
Fissato all'udienza pubblica del 2 febbraio 2023, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal D.L. n. 137 del 2020, art. 23 , comma 8-bis , conv. in L. n. 176 del 2020 , e dal sopravvenuto D.L. n. 198 del 2022, art. 8, comma 8 , conv. in l. n. 14 del 2023 , senza l'intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale.
Motivi della decisione
1. - Il primo motivo, formulato ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 112 , 113 , 115 e 116 c.p.c. , alla L. n. 147 del 2013, art. 1, commi 642 , 656 e 657 , al D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 58 , 59 e 62 , ed all' art. 2697 c.c. .
Assume, in sintesi, la ricorrente che il giudice del gravame aveva erroneamente interpretato la proposta domanda laddove, - nel rilevare l'indifferenza della scelta di non utilizzazione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti, - non si era avveduto che ciò che formava oggetto di contestazione era (esattamente) l'omessa istituzione del servizio, dato fattuale questo della cui prova era onerata (proprio) controparte processuale.
Il secondo motivo, sempre ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , espone la denuncia di violazione di legge con riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c. , al D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 221 e 226 , ed al D.Lgs. n. 22 del 1997 , assumendo la ricorrente di aver offerto al giudizio "piena ed esaustiva prova della qualità, quantità e gestione dei rifiuti speciali prodotti nell'anno 2018 nella propria struttura", così che il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare che, nella fattispecie, si trattava di imballaggi "del tipo terziario o al più secondari" (così come indicati nei prodotti formulari) che erano stati regolarmente avviati a recupero.
Col terzo motivo, anch'esso