Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/06/2010, n. 14124

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Nel caso di cause inscindibili, qualora l'impugnazione risulti proposta nei confronti di tutti i legittimati passivi, nel senso che l'appellante (o il ricorrente) li abbia correttamente individuati e indicati come destinatari dell'impugnazione medesima, ma poi, in relazione ad uno o ad alcuni di essi, la notificazione sia rimasta comunque inefficace (omessa o inesistente), o non ne venga dimostrato il perfezionamento - come nella fattispecie di notifica a mezzo posta, in caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento (dimostrazione che, nel caso di giudizio di cassazione, è possibile fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione di cui al primo comma della citata disposizione, ovvero fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione di cui al primo comma della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza in camera di consiglio di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ.) - deve trovare applicazione l'art. 331 cod. proc. civ., in ossequio al principio del giusto processo in ordine alla regolare costituzione del contraddittorio ex art. 111 cod. proc. civ., da ritenersi prevalente, di regola, rispetto al principio della ragionevole durata del processo, e pertanto il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio, e non può dichiarare inammissibile l'impugnazione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/06/2010, n. 14124
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14124
Data del deposito : 11 giugno 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Primo Presidente -
Dott. E A - Presidente di Sezione -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. G U - Consigliere -
Dott. S S - Consigliere -
Dott. F F - Consigliere -
Dott. M L - Consigliere -
Dott. T S - Consigliere -
Dott. S M B - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 3297-2007 proposto da:
B C (Roma, 27/05/75), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SCANDRIGLIA 7, presso lo studio dell'avvocato B M P, rappresentata e difesa dall'avvocato C A, per delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
INA ASSITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato P G, per delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

e contro
MAZZOLI FRANCESCO;

- intimati -

sul ricorso 7215-2007 proposto da:
B M (Roma, 03/05/45), RICCI FIDALMA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SCANDRIGLIA 7, presso lo studio dell'avvocato B M P, rappresentata e difesa dall'avvocato C A, per delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
ASSITALIA S.P.A., MAZZOLI FRANCESCO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 5169/2005 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l'Avvocato Giuseppe PADULA;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, rigetto del primo motivo, inammissibilità del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 9.5.1992, B M e R F, in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore B C, convenivano innanzi al Tribunale di Latina M Francesco e Assitalia Le Assicurazioni d'Italia s.p.a., al fine di ottenere il risarcimento dei danni agli stessi derivato in conseguenza dell'incidente stradale avvenuto in data 18.8.1991 in territorio di Latina ed in cui Bettinelli Claudio, loro congiunto (figlio di B M e della Ricci nonché fratello di B C) era deceduto. Deducevano gli attori l'esclusiva responsabilità del M, quale conducente l'autovettura di sua proprietà con a bordo Bettinelli Claudio, nella qualità di trasportato;
contumace il M, costituitasi l'Assitalia Le Assicurazioni d'Italia s.p.a., con sentenza non definitiva e con ordinanza, in data 21.5.1998, il Tribunale di Latina, rispettivamente, dichiarava l'esclusiva responsabilità del M e rimetteva gli atti in istruttoria al fine della liquidazione dei danni.
Con sentenza in data 22.1.2000 il G.o.a. di detto Tribunale accoglieva la domanda risarcitoria dei coniugi Bettinelli-Ricci, in proprio e nella qualità, e condannava in solido l'Assitalia e M al pagamento dei relativi danni a titolo di danno biologico iure successionis, a titolo di danno morale e a titolo di danno patrimoniale. A seguito dell'appello della compagnia assicuratrice in via principale e di detti coniugi in via incidentale, contumaci il M e B C (divenuta maggiorenne nelle more del giudizio di primo grado), la Corte d'Appello di Roma, con la sentenza in esame n. 5169/2005, in parziale accoglimento dell'appello principale, riduceva gli importi liquidati in primo grado e rigettava l'appello incidentale.
Ricorre per cassazione, con due motivi, la sola B C;
resiste con controricorso l'Ina Assitalia nonché hanno proposto impugnazione incidentale tardiva B M e R F con atto definito "controricorso e ricorso incidentale". MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorso principale:
con il primo motivo di ricorso si deduce "violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 5, artt. 153, 157, 284, 324, 325 e 327 c.p.c., dell'art. 2909 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4". Si afferma in proposito che il giudice d'appello ha omesso ogni verifica sulla tempestività dell'atto di gravame, inammissibile per il decorso del termine di trenta giorni di cui all'art. 325 c.p.c.;

Con il secondo motivo si afferma che ha errato il giudice d'appello nel non dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione per effetto dell'inesistenza della notifica eseguita a B C ex artt. 139, 291, 299, 300, 330 e 359 c.p.c.;
si aggiunge che "l'atto
di impugnazione notificato il 30.6.2000 dalla soc. Assitalia ai genitori per la minore presso il difensore doveva essere dichiarato nullo, in quanto effettuato in un luogo e ad un soggetto che non aveva più obblighi e poteri processuali, non rappresentando più la minore ormai divenuta maggiorenne".
Ricorso incidentale:
con il primo motivo si deduce nullità della sentenza e del procedimento, e relativo difetto di motivazione, in quanto gli stessi ricorrenti incidentali avevano eccepito "la irregolarità nel rispetto del litisconsorzio necessario in quanto il ricorso era stato notificato ai comparenti nella loro qualità di esercenti la podestà genitoriale sulla figlia minore Cristina, divenuta maggiorenne per cui doveva essere ordinata la rinnovazione della notifica nel pieno rispetto del contraddittorio";

con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 2043, 2056, 2059, 1223 e 1226 c.c., e relativo difetto di motivazione, in ordine alla liquidazione del danno morale e del danno biologico. La terza sezione civile di questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 12862/2009, disponeva la trasmissione degli atti al Primo Presidente che, a sua volta, li rimetteva a queste Sezioni Unite per la relativa trattazione, ritenendo la questione di particolare importanza.
Si affermava in detta ordinanza interlocutoria che: "è esatto che l'originaria citazione in appello nei confronti di B C era affetta da un vizio, attinente non già alla mera notificazione, ma alla stessa individuazione della parte nei cui confronti il potere impugnatorio andava esercitato. Ciò, in quanto, pur essendo Cristina Bettinelli divenuta maggiorenne nelle more del giudizio di primo grado, la citazione in appello venne notificata in data 29.6.2000 ai genitori, nella qualità" ... nel caso in esame risulta che, "a fronte della richiesta di integrazione del contraddittorio da parte dell'Assitalia, il G.i., all'udienza del 25.10.2000, concesse termine per provvedere alla rinnovazione dell'atto di appello nei confronti di Cristina Bettinelli con un provvedimento che si presta ad essere inteso come applicazione dell'art. 331 c.p.c. invocato dall'appellante assicuratrice. Il termine ultimo fissato per l'incombente era quello del 31.1.2001 ed entro tale termine l'Assitalia provvide a inoltrare per la notifica atto di citazione per integrazione del contraddittorio a B C in Cisterna di Latina, via valle Ombrosa, con completamento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c. in data 26.1.2001 (risultando, poi il plico ritirato dal padre convivente in data 1.2.2001). Anche dopo tale notificazione B C rimase contumace. Si tratta allora di stabilire se venne fatto correttamente ricorso al disposto dell'art. 331 c.p.c.. In sostanza il problema che si pone è se la norma in base alla quale, se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordini l'integrazione del contraddittorio, si presta ad essere applicata anche nel caso in cui (nella medesima causa inscindibile ovvero di cause tra loro dipendenti) l'atto di impugnazione sia stato indirizzato nei confronti di tutti i soggetti nei cui confronti andava proposta e, tuttavia, il contraddittorio non sia effettivamente realizzato nei confronti di uno di essi (come è accaduto con l'originaria citazione in appello di B C)".
Si aggiungeva che: "una questione di contenuto pressoché identico si presenta, all'attualità, con riguardo al controricorso e ricorso incidentale dei Bettinelli-Ricci ... osserva il Collegio che il cd. controricorso e ricorso incidentale, oltre ad avere contenuto adesivo al ricorso principale, per la parte intesa a far valere la tardività dell'appello, costituisce anche impugnazione autonoma, avente ad oggetto sia il capo comune alla ricorrente principale, concernente la determinazione quantitativa del danno biologico ture hereditatis, (impugnazione da intendersi evidentemente condizionata al rigetto del ricorso principale), sia il capo (già oggetto di appello incidentale da parte dei soli Bettinelli-Ricci) relativo al danno morale iure proprio. Senza indulgere a verificare se il ricorso principale tempestivo renda ammissibile ex art. 334 c.p.c. il ricorso incidentale tardivo anche su quest'ultimo capo della sentenza, occorre dire che, mentre vi è prova della notificazione del ricorso incidentale al M (ritualmente avvenuta in data 5.3.2007), non vi è prova del perfezionamento della notificazione eseguito con espletamento della formalità risultano completate nel domicilio eletto presso il procuratore domiciliatario in data 24.2.2007;
manca, però, in atti l'avviso di ricevimento attestante la

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