Cass. pen., sez. III, sentenza 24/09/2021, n. 35436

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 24/09/2021, n. 35436
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35436
Data del deposito : 24 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DELLA PERUTA VINCENZO nato a MADDALONI il 18/09/1972 avverso l'ordinanza del 15/03/2021 del TRIB. LIBERTA' di S udita la relazione svolta dal Consigliere G A;
. lette le conclusioni del PG FELICETTA MARINELLI che ha chiesto l'inammissibilità;
Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23 comma 8 del d.l. n. 137 del 2020

RITENUTO IN FATTO

1. V D P ha presentato ricorso per Cassazione avverso la ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Salerno, confermativa dell'ordinanza del G.i.p. dello stesso Tribunale che aveva disposto la misura degli arresti donniciliari a suo carico in data 21 gennaio 2021, per il reato di cui agli artt. 452 quaterdecies cod. pen. per avere, in qualità di contitolare - amministratore della società D P M S.p.a. operante nel settore alimentare, in concorso con altri, ponendo in essere attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti speciali, gestito abusivamente ingenti quantitativi degli stessi in relazione alla raccolta, trasporto e smaltimento illeciti degli stessi. Nello specifico venivano contestati all'indagato due episodi risalenti al 18 e 24 maggio 2019 in occasione dei quali, in concorso in particolare con D P M, avendo preso accordi, attraverso l'intermediario M A, con A R, concorreva nello smaltimento illecito del carico di rifiuti speciali prodotti dalla suddetta ditta Della Peruta nel fondo situato in Persano (Serre), Via Tiri di Fanteria nella disponibilità di R.

2. Con il primo motivo di ricorso deduce l'erronea applicazione della norma incriminatrice in relazione alla fattispecie concreta in esame avendo il Tribunale inquadrato i due episodi, ascrivibili ad un mero conferimento illecito di rifiuti, nella fattispecie di traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 452 -quaterdecies cod. pen.. In altri termini, il Tribunale, con malgoverno del dato letterale della norma e della interpretazione giurisprudenziale di essa, avrebbe erroneamente ricondotto la qualificazione della condotta in oggetto, in realtà limitata ai due soli episodi suddetti come riscontrati dalle intercettazioni telefoniche in atti, al reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Nel raffronto strutturale tra fattispecie, infatti, se la condotta tipica descritta dall'art. 256 del d. Igs n. 152 del 2006 si consuma nel mero indebito conferimento di rifiuti, il contegno previsto e punito dall'art. 452 quaterdecies cod. pen. si carica di un dato qualitativo ulteriore necessariamente rappresentato dall'elemento organizzativo, sia pure allo stadio rudimentale, che integra "l'allestimento di mezzi e attività continuative".
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