Cass. pen., sez. III, sentenza 16/05/2023, n. 20672
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ST ON VI nato il [...] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;
lette le conclusioni del PG
PIETRO MOLINO
Il Proc. Gen. conclude per annullare senza rinvio la sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Lucca. lette le conclusioni del difensore avv. Edoardo Marco Andrea Piva il difensore conclude chiedendo di dichiarare l'estinzione del reato ex art. 5 Dlgs n. 74/2000 di cui al capo D) per intervenuta prescrizione e in ogni caso in accoglimento dei motivi di ricorso, di annullare l'impugnata sentenza con ogni conseguenziale pronuncia di legge. Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza del 13 aprile 2021 la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Lucca il 19 marzo 2018 a IM AV FF alla pena di 2 anni di reclusione per i capi di imputazione D) ed E), ex artt. 110 cod. pen. e 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, con applicazione, nel minimo edittale, delle sanzioni accessorie ex art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000, compresa la pubblicazione della sentenza, e della confisca per equivalente, ex art. 12 -bis del d.lgs. citato, dei beni nella disponibilità dell'imputato per C 256.492,57. 1.1. IM AV FF è stato condannato per avere, al fine di evadere le imposte, omesso, pur essendone obbligato quale amministratore di fatto della ditta «Villa Rociani», in concorso con l'amministratore di diritto, la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA, relative alle annualità 2011 e 2012, rispettivamente con evasione, per il 2011, dell'imposta IRPEF pari a C 122.838,19 e IVA per C 30.155,39 ed evasione, per il 2012, dell'imposta IRPEF pari a C 133.654,38 e IVA per C 32.670,79 (in Camaiore, rispettivamente il 30 settembre 2012 e il 30 settembre 2013).
2. Avverso tale sentenza il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 157, 170, commi 3, in relazione agli artt. 177, 178, lett. c), 179 cod. proc. pen., eccependo la nullità del decreto di citazione a giudizio e degli atti derivati, per l'omessa notifica dello stesso decreto. Il Tribunale, verificata l'inoperatività dell'art. 169 cod. proc. pen., avendo il ricorrente la residenza nel territorio nazionale, avrebbe disposto la rinnovazione della notifica del decreto di citazione a giudizio e del verbale dell'udienza del 27 aprile 2015 nelle forme ordinarie previste dagli artt. 157 e seguenti cod. proc. pen. Tali atti sarebbero stati notificati a mezzo posta all'indirizzo «Camaiore (LU) Via Marcello Lucchesi n. 184 Fraz. Pedona»: la notifica non sarebbe andata a buon fine per irreperibilità dell'imputato ma non si sarebbe proceduto a rinnovare la notifica, in violazione dell'art. 170, comma 3, cod.