Cass. civ., sez. I, sentenza 02/06/1999, n. 5349

CASS
Sentenza
2 giugno 1999
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2 giugno 1999

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Massime • 1

In tema di appalto di opere pubbliche ed in relazione al diritto dell'appaltatore agli interessi per il ritardato pagamento degli acconti, a norma dell'art. 35 d.P.R. n. 1063 del 1962 deve intendersi per "emissione" del titolo di spesa non la mera redazione dello stesso, bensì tale redazione seguita dall'invio del titolo all'organo destinato al pagamento di esso, costituendo tale invio attività indispensabile perché il titolo stesso risulti idoneo a produrre l'effetto cui è inteso.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 02/06/1999, n. 5349
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5349
Data del deposito : 2 giugno 1999
Fonte ufficiale :

Testo completo


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Rosario DE MUSIS - rel. Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IMPRESA GIUNTA COSTRUZIONI Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA GIULIANA 73, presso l'avvocato GNOCCHI NANNI M., rappresentata e difesa dagli avvocati VINCENZO CAMILLERI, EMPEDOCLE MIRABILE, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 91/96 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 09/02/96;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'01/02/99 dal Consigliere Dott. Rosario DE MUSIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo.
In controversia , insorta tra la s.r.l. "Impresa Giunta costruzioni" e il Ministero dei lavori pubblici - in relazione all'appalto , assegnato dal secondo alla prima , di lavori di completamento della chiesa parrocchiale del nuovo centro abitato di Montevago - con sentenza del 9-2-1996 , parzialmente riformatrice di quella del Tribunale di Palermo, la Corte d'appello della stessa città affermò che per determinare gli interessi moratori spettanti all'appaltatore ai sensi dell'art.35 d.p.r. n.1063/1962 il ritardo nell'emissione del titolo di spesa andava individuato con riferimento non alla data di ricezione del titolo dall'appaltatore ma alla data di emissione dello stesso da parte dell'Amministrazione , dovendo presumersi che alla emissione segua l'immediato inoltro del titolo all'appaltatore. Ha proposto ricorso per cassazione la società;
ha resistito con controricorso il Ministero.
Motivi della decisione.
Con i quattro motivi di ricorso si deduce che la Corte d'appello è incorsa , rispettivamente :
1) in violazione dell'art.35 d.p.r. n.1063/1962 perché per emissione del titolo di spesa deve intendersi non la mera redazione dello stesso ma altresì il suo invio all'agente pagatore e la ricezione dello stesso da parte di costui, come è confermato dalle disposizioni

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