Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/12/2022, n. 49322
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la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da D B D, nato a Frosinone il 31/03/1988 avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma il 05/04/2022;
udita la relazione svolta dal Consigliere, P S udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. T E, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito l'avv. G T, difensore dell'imputato, che ha concluso insistendo nei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di condanna, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di L C per intervenuta morte dell'imputata, ma ha confermato la confisca, disposta - ai sensi dell'art. 322 ter cod. pen.- per il reato di peculato e fino all'ammontare di 147.000 euro, dell'immobile sito a Ceprano, in via dei Quarti n. 8, intestato a D B D, figlio di L C, assolto dal delitto di riciclaggio all'esito del giudizio di primo grado.L'immobile costituirebbe surrogato del profitto del reato di peculato, per essere stato acquistato con il denaro proveniente dalle illecite appropriazioni compiute da L C.
2. Ha proposto ricorso per cassazione D D B articolando un unico motivo con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte avrebbe errato nel ritenere che con l'atto di appello proposto nell'interesse di C non fossero stati dedotti motivi relativi alla responsabilità dell'imputata quanto, piuttosto, solo questioni riguardanti la corretta qualificazione giuridica del fatto;
si assume, invece, che erano state dedotte questioni riguardanti la nullità della sentenza di primo grado per omessa notifica all'imputata del verbale dell'udienza contenente la modifica della imputazione dell'originario reato di truffa in quello di peculato. Il Tribunale aveva erroneamente rigettato la questione di nullità sul presupposto che non vi fosse stata una modifica del fatto e, dunque, nessuna notifica del verbale di udienza avrebbe dovuto essere compiuta;
il processo, si argomenta, sarebbe proseguito senza che l'imputata - assente- avesse mai ricevuto la notifica del verbale contenente la modifica della imputazione. La Corte di appello, a cui era stata dedotta la questione, non avrebbe motivato alcunchè e, si evidenzia, il motivo relativo alla diversa qualificazione del fatto era subordinato a quello inerente la nullità della sentenza. Si aggiunge che il fatto sarebbe comunque riconducibile al delitto di truffa, atteso che il possesso e la disponibilità del denaro sarebbe stato conseguito da C con una condotta decettiva;
il lavoro di impiegata postale avrebbe costituito l'occasione per truffare i
SENTENZA
Sul ricorso proposto da D B D, nato a Frosinone il 31/03/1988 avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma il 05/04/2022;
udita la relazione svolta dal Consigliere, P S udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. T E, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito l'avv. G T, difensore dell'imputato, che ha concluso insistendo nei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di condanna, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di L C per intervenuta morte dell'imputata, ma ha confermato la confisca, disposta - ai sensi dell'art. 322 ter cod. pen.- per il reato di peculato e fino all'ammontare di 147.000 euro, dell'immobile sito a Ceprano, in via dei Quarti n. 8, intestato a D B D, figlio di L C, assolto dal delitto di riciclaggio all'esito del giudizio di primo grado.L'immobile costituirebbe surrogato del profitto del reato di peculato, per essere stato acquistato con il denaro proveniente dalle illecite appropriazioni compiute da L C.
2. Ha proposto ricorso per cassazione D D B articolando un unico motivo con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte avrebbe errato nel ritenere che con l'atto di appello proposto nell'interesse di C non fossero stati dedotti motivi relativi alla responsabilità dell'imputata quanto, piuttosto, solo questioni riguardanti la corretta qualificazione giuridica del fatto;
si assume, invece, che erano state dedotte questioni riguardanti la nullità della sentenza di primo grado per omessa notifica all'imputata del verbale dell'udienza contenente la modifica della imputazione dell'originario reato di truffa in quello di peculato. Il Tribunale aveva erroneamente rigettato la questione di nullità sul presupposto che non vi fosse stata una modifica del fatto e, dunque, nessuna notifica del verbale di udienza avrebbe dovuto essere compiuta;
il processo, si argomenta, sarebbe proseguito senza che l'imputata - assente- avesse mai ricevuto la notifica del verbale contenente la modifica della imputazione. La Corte di appello, a cui era stata dedotta la questione, non avrebbe motivato alcunchè e, si evidenzia, il motivo relativo alla diversa qualificazione del fatto era subordinato a quello inerente la nullità della sentenza. Si aggiunge che il fatto sarebbe comunque riconducibile al delitto di truffa, atteso che il possesso e la disponibilità del denaro sarebbe stato conseguito da C con una condotta decettiva;
il lavoro di impiegata postale avrebbe costituito l'occasione per truffare i
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