Cass. pen., sez. II, sentenza 17/02/2023, n. 07004

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 17/02/2023, n. 07004
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07004
Data del deposito : 17 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI L I, nato a Palermo il 01/03/1972 avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE DI APPELLO DI PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M M T;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione;
udite le conclusioni del difensore Avv. M F, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata udite le conclusioni della parte civile costituita che ha depositato memoria e nota spese.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 08/01/2021 la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Palermo del 31/10/2019 nei confronti di D L I, condannato per il delitto di cui agli artt. 646, 61 n. 11, cod. peri, alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di nntilta, oltre al risarcimento del danno cagionato alla parte civile costituita con provvisionale immediatamente esecutiva di 60.000,00 euro.

2. Ha proposto ricorso D L I„ a mezzo del proprio difensore, proponendo dieci motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., nonché nullità della sentenza per mancanza di motivazione;
la Corte di appello ha omesso di pronunziarsi in ordine a plurime questioni che erano state devolute con specifici motivi di appello, con particolare riferimento alla violazione degli artt. 495, comma 2, 420-bis, 517, 522 cod. proc. pen. atteso il mancato accoglimento delle richieste di prova della difesa, articolate a seguito della contestazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché mancante quanto all'eccepito difetto di correlazione tra accusa e sentenza, con particolare riferimento alla nullità della sentenza di primo grado quanto all'aggravante contestata nel corso del giudizio, nonché in relazione all'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio, atteso che l'imputato è venuto a conoscenza della pendenza del giudizio solo a seguito della nuova notifica effettuata in relazione all'aggravante contestata.

2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di norme processuali in relazione agli artt. 517, 519, 521 e 522 cod. proc. pen.;
la Corte di appello di Palermo, avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza cii primo grado per difetto di correlazione tra accusa e sentenza;
con la contestazione della aggravante ex art. 61 n. 7 il fatto è mutato nella sua gravità anche dal punto di vista sanzionatorio;
l'imputato aveva diritto a chiedere sul punto nuove prove che non sono state ammesse senza alcuna motivazione, così come difetta sul punto una motivazione della Corte di appello, con conseguente pregiudizio del diritto di difesa ai sensi dell'art. 519, comma 2, cod. proc. pen.

2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché illogica quanto alla nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio ai sensi degli artt. 157, comma 8, 171, lett. f), 178, comma 1, lett. c), 179, comma 1, e 552 cod. proc. pen.;
l'eccezione relativa alla nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio era già stata eccepita in primo grado;
anche il giudice di appello ha fornito sul punto una motivazione del tutto illogica, traendo dalle circostanze e modalità concrete della notifica la regolarità della stessa affermando che tale insieme di circostanze potesse far ritenere che l'imputato avesse in quel luogo uno stabile recapito per la posta;
la regolare notifica della modifica dell'imputazione, sulla base di una mera ricerca anagrafica, dimostra l'illogicità del ragionamento della Corte;
la Corte di appello ha svalutato il dato della pronta costituzione dell'imputato una volta ricevuta la notifica della modifica del capo di imputazione.

2.5. Con il quinto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali in relazione agli artt. 157, 157, comma 8, 171, lett. f) 178, comma 1, lett. c), 179 comma 1, e 552 in relazione alla prima notifica all'imputato in assenza di elezione
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