Cass. civ., sez. II, sentenza 23/01/2014, n. 1437

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In tema di sanzioni disciplinari a carico dei notai, costituisce illecito, ai sensi dell'art. 147, primo comma, lett. b), della legge 16 febbraio 1913, n. 89, la presenza sistematica ed organizzata del notaio, ai fini dell'espletamento della propria opera, presso un'ulteriore sede secondaria, non consentita dall'art. 10 del codice deontologico, che vieta l'apertura di un ufficio secondario in più di un Comune sede notarile ed equipara all'ufficio secondario la ricorrente presenza del notaio presso studi di altri professionisti od organizzazioni estranee al notariato, trattandosi di regola volta ad evitare concentrazioni di attività nocive al corretto svolgimento della professione notarile, senza che abbia rilievo scriminante il fatto che il notaio abbia continuato ad esercitare le funzioni anche nella propria sede. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto integrato l'illecito nella condotta di un notaio, già avente una sede secondaria, il quale risultava essersi recato stabilmente negli uffici di una società di consulenza due giorni a settimana, stipulando centotrentaquattro atti a raccolta in quattro mesi).

In tema di procedimento disciplinare a carico di notai, il giudizio della corte d'appello in sede di reclamo avverso la decisione della Commissione amministrativa regionale di disciplina, pur avendo indubbi connotati impugnatori, non è assimilabile all'appello, disciplinato dal codice di procedura civile, il quale si configura come un procedimento di secondo grado avente natura omogenea rispetto a quello di primo grado. Ne consegue che in tale giudizio non è applicabile il disposto dell'art. 345 cod. proc. civ. sul divieto di produrre nuovi documenti, dovendosi escludere che nella fase amministrativa davanti alla Commissione possano determinarsi preclusioni istruttorie destinate a perpetuarsi nella fase giurisdizionale.

Non integra l'illecito disciplinare di cui all'art. 147, primo comma, lett. a), della legge 16 febbraio 1913, n. 89, la richiesta del notaio, pur reiterata, di accedere ai documenti acquisiti dal Consiglio notarile in funzione di vigilanza, né la proposizione delle azioni giurisdizionali contro i relativi dinieghi, salvo che ne sia accertata l'abusività nella sede propria, trattandosi di attività coincidente con l'esercizio del diritto di agire, garantito dagli artt. 24 e 113 Cost., sul quale non incide il canone deontologico "tanto più notaio, tanto meno giudice", che si riferisce all'attività professionale del notaio, orientandola alla prevenzione delle liti, ma rimane estraneo alla sfera privata del professionista.

In tema di procedimento disciplinare a carico di notai, la mancata lettura del dispositivo, immediatamente dopo la decisione, da parte del presidente della Commissione amministrativa regionale di disciplina, non comporta la nullità della sanzione, in quanto né l'art. 157 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (come sostituito dall'art. 44 del d.lgs. 1° agosto 2006, n. 249), né altra norma prevede espressamente tale conseguenza. Ugualmente non dà luogo ad alcuna nullità il deposito della decisione oltre il termine di trenta giorni previsto dal citato art. 157, giacché il ritardo nel deposito non è idoneo, in difetto di una specifica previsione di legge, ad estinguere i poteri decisori del giudicante.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 23/01/2014, n. 1437
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1437
Data del deposito : 23 gennaio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BUCCIANTE Ettore - Presidente -
Dott. PETITTI Stefano - Consigliere -
Dott. MANNA Felice - Consigliere -
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - Consigliere -
Dott. GIUSTI Alberto - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE RT LO, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso e di procura speciale notarile, dagli Avv. MAZZI Francesco, Giovanni Iudica, Mario Nuzzo e Roberto Minutillo Turtur, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Maria Adelaide, n. 8;

- ricorrente -

contro
CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dagli Avv. DANOVI Remo e Francesco Giorgianni, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Sistina, n. 42;

- controricorrente -

e contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO;

- intimato -

avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Milano in data 26 settembre 2012. Udita, la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21 giugno 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

uditi gli Avv. Giovanni Iudica, Mario Nuzzo e Remo Danovi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, il quale ha concluso per l'accoglimento del complesso motivo relativo all'originario addebito n. 4 (divenuto terzo addebito), per l'assorbimento dei motivi relativi all'entità della sanzione e alle attenuanti generiche, per il rigetto dei motivi relativi agli altri addebiti ed il rigetto dei motivi procedurali. RITENUTO IN FATTO
1. - La Commissione amministrativa regionale di disciplina della Lombardia (d'ora in poi anche Co.Re.Di.) in data 1 marzo 2012 ha inflitto al notaio De IS LO la sanzione della sospensione per mesi sei e la pena pecuniaria di Euro 240, ritenendolo responsabile dei seguenti illeciti disciplinari:
violazione in modo costante, ripetuto, sistematico e non occasionale dell'art. 147, comma 1, lett. b), della legge notarile: in relazione all'art. 10 del codice deontologico, per avere aperto un ufficio secondario non dichiarato, nel Comune di Rho, oltre a quello già dichiarato e mai cessato nel Comune di Milano;
in relazione all'art. 31 del codice deontologico, essendo venuto meno ai doveri di imparzialità, per avere svolto ricorrenti prestazioni presso soggetti terzi, organizzazioni o studi professionali;

ancora, violazione in modo costante, ripetuto, sistematico e non occasionale dell'art. 147, comma 1, lett. b), della legge notarile, in relazione all'art. 21 del codice deontologico, per essere venuto meno ai doveri di collaborazione nei confronti del Consiglio notarile, avendo impedito a tale organo, mediante sistematici e ripetuti rifiuti, ritardi ed omissioni nella trasmissione della documentazione e dei dati richiesti, di esercitare nel modo più efficace il potere-dovere di vigilanza e controllo e le altre funzioni ad esso demandate dalla legge, ai fini della garanzia della qualità della prestazione e della tutela del prestigio e del decoro della categoria, avendo altresì mancato di lealtà nelle comunicazioni effettuate;

- violazione dell'art. 147, comma 1, lettera a), della legge notarile, per avere improntato il proprio comportamento ad un'eccessiva litigiosità nei confronti dei colleghi, del Consiglio notarile e dei clienti in genere, recando con ciò pregiudizio all'immagine del notaio quale depositario di una funzione paragiurisdizionale (originaria incolpazione n. 4);

- violazione del dovere, imposto dall'art. 26, comma 1, della legge notarile, di assistere personalmente allo studio nei giorni della settimana di martedì, mercoledì e giovedì e negli orari fissati dal presidente della Corte d'appello di Milano (originario addebito n. 6).
2. - La Corte d'appello di Milano, con ordinanza in data 26 settembre 2012, ha respinto il reclamo del notaio De IS. 2.1. - Escluso che i termini della fase amministrativa del procedimento disciplinare nei confronti del notaio siano da ritenere perentori e che possa trovare applicazione la L. 7 agosto 1990, n.241, art. 7 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ad una fase anteriore a quella cui la legge notarile ancora l'inizio del procedimento e in relazione alla quale prevede essa stessa l'avviso al notaio, la Corte territoriale, con riguardo alla prima contestazione, ha rilevato che - risultando pacifico in atti che il notaio De IS ha sempre avuto la sede principale a Settimo Milanese e la sede secondaria a Milano in via Larga, sedi entrambe operative - la condotta accertata (consistente nella ricezione, nel periodo marzo-luglio 2010, nei locali siti in Rho alla via Puccini, n. 5, di n. 134 atti a raccolta, per la stragrande maggioranza dei casi di natura immobiliare - compravendite e mutui spesso tra loro collegati), reiterata ed intenzionale, protrattasi nel tempo, ha integrato la violazione addebitata, acclarando i dati, nella loro oggettiva consistenza, l'esplicazione da parte dello stesso notaio di un'attività ricorrente e di considerevole portata in piena infrazione al divieto posto dall'art. 10 del vigente codice deontologico, il quale vieta l'apertura di un ufficio secondario in più di un Comune sede notarile, equiparando all'ufficio secondario la ricorrente presenza del notaio presso studi di altri professionisti ed organizzazioni estranee al notariato. In relazione al secondo addebito, la Corte di Milano - premesso che il comportamento del professionista il quale, in violazione delle norme deontologiche, si sottrae ai controlli dell'organo preposto alla vigilanza o tenda ad eluderli o a renderli difficoltosi, costituisce condotta eticamente riprovevole in quanto indicativa di scarsa lealtà, correttezza e limpidezza di comportamento, idonea a ledere l'interesse tutelato dall'art. 147 della legge notarile - ha rilevato che nella specie vengono in considerazione tre distinte tipologie di condotta in violazione del richiamato principio: la risposta omissiva e incompleta al monitoraggio del 2009;
l'omesso tempestivo invio del repertorio atti tra vivi marzo/luglio 2010;

l'omesso invio della documentazione relativa ai rapporti con la società "I professionisti della consulenza".
Con riguardo al terzo addebito (originaria incolpazione n. 4), la Corte d'appello ha sottolineato che l'eccessività litigiosità del Dott. De IS è dimostrata dalla presentazione di esposti, diffide, minacce, richieste di accesso agli atti e nel deposito di otto ricorsi al TAR ed uno al Consiglio di Stato contro il Consiglio notarile di Milano, l'ultimo dei quali riguardante la legittimità di questo stesso procedimento disciplinare.
La Corte distrettuale ha poi ritenuto sussistente il quarto addebito (originaria incolpazione n. 6), essendo pacifico che nei giorni e negli orari di assistenza obbligatoria, stabiliti dalla Corte d'appello, il notaio De IS, nel periodo marzo-luglio 2010, nei giorni di martedì e giovedì nelle fasce orarie indicate, non si trovava presso la sede principale in Settimo Milanese, ma si occupava in maniera sistematica della sede di Rho.
Infine, la Corte d'appello ha respinto le censure concernenti la mancata lettura del dispositivo della decisione della Commissione amministrativa regionale di disciplina e l'entità della sanzione inflitta.
3. - Per la cassazione dell'ordinanza della Corte d'appello il notaio De IS LO ha proposto ricorso, con atto notificato il 27 ed il 29 novembre 2012, sulla base di ventidue motivi o profili di doglianza.
L'intimato Consiglio notarile di Milano ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative in prossimità della camera di consiglio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. - Vanno preliminarmente respinte le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa del controricorrente Consiglio notarile con riguardo ai singoli motivi di ricorso.
Non è ragione che giustifica il mancato esame del fondo delle censure con essi articolate il fatto che le denunce di violazione e falsa applicazione di legge non siano accompagnate dalla precisazione del profilo (n. 3 ovvero n. 4 dell'art. 360 cod. proc. civ.) in relazione al quale lo scrutinio del giudice di legittimità dovrebbe essere esercitato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, 21 gennaio 2013, n. 1370), infatti, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, non costituisce condizione necessaria la corretta menzione dell'ipotesi appropriata, tra quelle in cui è consentito adire il giudice di legittimità, purché si faccia valere un vizio della decisione astrattamente idoneo a inficiare la pronuncia;
ne consegue che è ammissibile il ricorso per cassazione che lamenti la violazione di una norma processuale, ancorché la censura sia prospettata sotto il profilo della violazione di norma sostanziale ex art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, anziché sotto il profilo dell' error in procedendo, di cui al citato art. 360, n. 4, o viceversa.
D'altra parte, è da escludere che i motivi di ricorso relativi al vizio di motivazione contengano una inammissibile mescolanza o sovrapposizione di profili diversi: contrariamente a quanto eccepito, infatti, l'insufficienza della motivazione è di volta in volta prospettata in via subordinata rispetto alla dedotta omissione della stessa, sicché la redazione degli stessi non si risolve in una generica, indistinta ed ancipite rimessione al giudice di legittimità del compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente.
2. - Passando all'esame del ricorso, è preliminare in ordine logico l'esame del secondo motivo (pag. 28 e ss. del ricorso) , con cui il ricorrente lamenta che la Corte d'appello abbia escluso la nullità della sanzione disciplinare inflitta dalla Commissione per mancata lettura del dispositivo in udienza (primo profilo) e per deposito

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