Cass. pen., sez. I, sentenza 12/05/2023, n. 20342

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 12/05/2023, n. 20342
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20342
Data del deposito : 12 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GUASTAMACCHIA ANTONELLA, nata a TORINO il 10/05/1966 avverso il decreto del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere T L;
lette le conclusioni del Procuratore generale, T E, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 16/12/2021, la Corte di appello di Genova - sez. Misure di prevenzione, ha confermato il decreto emesso dal Tribunale di Genova che aveva disposto la confisca di beni e denaro riferiti a F G, anche per interposta persona, cioè la sorella A G (C 7.910 ricavati dalla vendita all'asta di beni aziendali della società Woodlys di A G;
C 18.000 ricavati dalla vendita all'asta della vettura Jeep SRT intestata al proposto;
un appartamento di Torremolinos intestato ad A G). L'impugnato decreto ha richiamato i presupposti soggettivi (pericolosità sociale qualificata) ed oggettivi (sproporzione tra i beni riferiti al G, anche in via indiretta, ed il reddito dichiarato ai fini fiscali), peraltro non

contro

- versi, della misura di prevenzione, ed ha affrontato i rilievi operati dalla difesa quanto alla riconducibilità degli indicati cespiti alla provvista economica fornita da tale D L D d C, negando tale assunto. In particolare, per l'appartamento di Torremolinos, si è rilevato che esso risultava acquistato nel 2018 dalla sorella del G ed a lei intestato, con modalità dirette dal fratello F, all'epoca ristretto agli arresti domiciliari, con denaro da lui proveniente, per un importo in contanti di almeno C 81.000 oltre che con bonifici bancari. Pertanto, non risulta superata la presunzione di cui all'art. 26 D. Lgs. n. 159 del 2011, né risulta in alcun modo che la provvista economica per l'acquisto derivasse dalla D L. Si è anche segnalato che A G ha concordato una pena per il riciclaggio dei proventi criminosi del fratello (sentenza GIP del Tribu- nale di Genova del 15/9/2021), commesso mediante l'acquisto dell'immobile di Torre Molinos, oggetto della confisca in questione.

2. Avverso detto decreto A G ha proposto ricorso per cassazione, con il ministero del difensore e procuratore speciale avv. Antonio Foti, deducendo erronea applicazione degli artt. 20 - 24 D. Lgs. n. 159 del 2011 e manifesta illogicità della motivazione. Deduce la ricorrente che l'ordinanza impugnata non abbia dato risposta alle argomentazioni sviluppate nell'opposizione, laddove si contestava l'asserita assenza di partecipazione della D L negli acquisti dei cespiti controversi. Invece, quanto al profilo finanziario, si era segnalato che la D L aveva una effettiva disponibilità di consistenti risorse, pari a ben C 235.000, derivanti dalla vendita di un immobile ereditato;
quanto alla partecipazione I personale, era stato il G ad asseverare che costei era la reale proprietaria dell'immobile, avendo corrisposto il relativo prezzo di acquisto. Risulta logicamente ininfluente l'argomento dell'eccessivo lasso temporale tra il conseguimento della provvista da parte della D L - nel 2010 - e la data dell'acquisto immobiliare, avvenuto nel 2018: infatti, dalle intercettazioni era emerso che la donna era mantenuta economicamente dal G, sicché ben avrebbe potuto conservare la somma conseguita senza disperderla.
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