Cass. civ., sez. I, ordinanza 30/01/2023, n. 2729

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Massime1

In tema di elezioni del Consiglio territoriale dell'Ordine degli Ingegneri, qualora tra gli iscritti più votati ed eletti vi sia un professionista non eleggibile o incandidabile per violazione del limite dei tre mandati consecutivi, desumibile dal combinato disposto degli artt. 2, comma 4-septies, del d.l. n. 225 del 2010, conv. con modif., dalla l. n. 10 del 2011, e 2, comma 4, del d.P.R. n. 169 del 2005, la sua elezione, benché invalida fin dall'origine, non inficia il risultato complessivo della tornata elettorale, né incide sui voti utilmente espressi agli iscritti eleggibili, tenuto conto della natura sostanzialmente corporativa della competizione elettorale. Pertanto, l'assunto secondo cui l'elezione di quel professionista è "tamquam non esset" deve intendersi come giustificativo della possibilità soltanto di integrare il numero degli eletti con il professionista che abbia ricevuto il maggior numero di preferenze dopo l'ultimo di essi.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 30/01/2023, n. 2729
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2729
Data del deposito : 30 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 7212/2022 Numero sezionale 340/2023 Numero di raccolta generale 2729/2023 Data pubblicazione 30/01/2023 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto Dott. F A G Presidente ORDINE DEGLI INGEGNERI DI ISERNIA - Dott. Umberto L.C.G. Scotti Consigliere INCANDIDABILITA'. Dott.ssa G I Consigliere LIMITE TRE MANDATI. Dott. R G C Consigliere Ud. 23/01/2023 CC Dott. E C Consigliere - rel. Cron. R.G.N. 7212/2022 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 7212/2022 r.g. proposto da: CANÈ GIOVANNI PAOLO, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall'Avvocato P S, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via Carlo Fea n. 4.

- ricorrente -

contro

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI ISERNIA, in persona del Presidente pro tempore;
MASSUCCI COSMO;
DI CRISTINZI ALESSANDRO;
CIMORELLI DOMENICO.

- intimati -

avverso la decisione, n. 13/20222 reg. ric., del CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI depositata il giorno 14/01/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 16/01/2023 dal Consigliere dott. E C.

FATTI DI CAUSA

1 Numero registro generale 7212/2022 Numero sezionale 340/2023 Numero di raccolta generale 2729/2023 Data pubblicazione 30/01/2023 1. L'ing. G P C impugnò, innanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri (d'ora in avanti, breviter, C.N.I.), l'elezione del Consiglio territoriale dell'Ordine degli Ingegneri di Isernia per il quadriennio 2021-2025. Dedusse che: i) il 31 agosto 2021, con delibera dell'appena menzionato Consiglio territoriale n. 92, venne nominata la Commissione elettorale per il rinnovo del Consiglio medesimo per il quadriennio 2021-2025, composta dagli ingegneri D C, (presidente), Armando Pallante (vice presidente), A D C (segretario), C M e Barbara Carfagna (scrutatori);
ii) tale Commissione si insediò il 9 settembre 2021 e ritenne ammesse le ventidue candidature pervenute telematicamente con la dicitura “le candidature risultano corredate delle dichiarazioni ai fini della ammissibilità e pertanto si ritengono ammesse”;
iii) con successivo verbale n. 3 del 16 settembre 2021, la stessa dichiarò concluse le operazioni di voto e, con nota prot. 583/21 del 17 settembre 2021, il Presidente del seggio, ing. Cimorelli, comunicò al Ministero della Giustizia ed al C.N.I. l'avvenuta proclamazione degli eletti, tra cui il C risultò primo in graduatoria quanto a numero di voti ricevuti;
iv) nei successivi dieci giorni, in apparente esecuzione dell'art. 4, n. 3, del Regolamento recante la procedura delle elezioni, i componenti la Commissione, con verbale n. 4/2021, affermarono, a maggioranza, che: “Avendo constatato che l'ing. C ha svolto la funzione di Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Isernia, nel quadrimestre 2017-2021, nel periodo agosto 2017- gennaio 2018, nonché per gli interi quadrienni 2013-2017 e 2009-2013, in considerazione anche delle indicazioni e chiarimenti ricevuti dalle circolari del C.N.I. 770 del 03.08.2021 e 783 del 17.09.2021, le quali precisano che anche porzioni limitate di consiliatura rientrano nel limite dei due mandati consecutivi, reputano il succitato candidato ineleggibile”.

1.1. Il C, allora, adì il CN.I. chiedendo: a) l'annullamento del verbale n. 4 del 22 settembre 2021 della costituita Commissione elettorale che, a maggioranza, aveva dichiarato sussistente una causa di ineleggibilità a suo carico e, conseguentemente, aveva annullato la sua proclamazione sostituendolo con il primo dei non eletti;
ii) in via subordinata, l'annullamento del medesimo verbale per mancato rispetto del protocollo di verifica delle candidature;
iii) in via ulteriormente subordinata, l'annullamento della Delibera del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Isernia n. 92 del 31 agosto 2021, di nomina dei membri della Commissione elettorale suddetta, e di tutti gli atti conseguenti viziati da mancata astensione di membri in situazione di conflitto di interessi. 2 Numero registro generale 7212/2022 Numero sezionale 340/2023 Numero di raccolta generale 2729/2023 Data pubblicazione 30/01/2023 1.2. Il C.N.I., con decisione depositata il 14 gennaio 2022, n. 13/22, resa nel contraddittorio con gli ingegneri D C, A D C e C M, nelle rispettive, già indicate, qualità, rigettò detta impugnazione.

1.2.1. Per quanto qui ancora di interesse, opinò che: i) il “controllo” sulla sussistenza delle condizioni di candidabilità ed eleggibilità previsto dall'art. 4 del Regolamento recante la procedura di elezione con modalità telematica da remoto dei Consigli Territoriali degli Ordini degli Ingegneri «si svolge in due fasi: la prima “fase” (espletata dalla Commissione Elettorale nella seduta del 9.9.2021) attiene - in ossequio al chiaro dettato dei commi I e II del Regolamento […] - alla verifica della completezza dei documenti accompagnatori della candidatura (nella specie, la dichiarazione circa la mancata sussistenza della ragione ostativa alla candidatura rappresentata dal mancato svolgimento di due mandati consecutivi al momento della presentazione della nuova candidatura al ruolo di Consigliere dell'Ordine). Si tratta, propriamente, della “candidabilità” dell'ingegnere. In questa fase, la Commissione non si confronta con il merito della dichiarazione, né a ciò può costringerla la precisazione contenuta nella dichiarazione dell'ing. C, cui il ricorso fa riferimento. In assenza di tale corredo documentale, la Commissione (ai sensi del comma II dell'art. 4 del Regolamento citato) non ammette la candidatura. La seconda fase (espletata dalla Commissione elettorale in data 22 settembre 2021) attiene alla verifica - ai sensi del comma III dell'art. 4 del regolamento citato - del “merito” delle dichiarazioni con riguardo alla corrispondenza alla realtà del relativo contenuto, ai fini dell'eventuale dichiarazione di ineleggibilità (questa volta) con relativa sostituzione con il primo dei non eletti»;
ii) «l'effetto “ex tunc” della dichiarazione di ineleggibilità (contenuto nella valutazione della Commissione Elettorale o in un provvedimento giurisdizionale), funzionale, tra l'altro (come nell'ipotesi scrutinata dalla Suprema Corte nell'arresto citato dal reclamante) a consentire il subentro del “primo dei non eletti” senza necessità di elezione suppletiva, non confligge con la computabilità del mandato parzialmente svolto (fino alla declaratoria di decadenza) ai fini del “calcolo” richiesto dall'art. 2, IV comma, del d.P.R. n. 169/2005. Sul punto si ribadisce (come peraltro evidenziato, da ultimo, anche nella circolare n. 783 del 17.09.2021 del C.N.I.) come l'ipotesi di decadenza dell'eletto, conseguente a decisione di accoglimento di reclamo elettorale pronunciata in sede giurisdizionale dal C.N.I., determini la piena computabilità (ai fini che ci riguardano) del mandato dell'ingegnere decaduto (come peraltro dell'ingegnere subentrante). Sul punto, sulla scia delle considerazioni sistematiche operate dal Ministero della Giustizia (cfr. parere del 3 Numero registro generale 7212/2022 Numero sezionale 340/2023 Numero di raccolta generale 2729/2023 Data pubblicazione 30/01/2023 26.01.2011, prot. C.N.I. n. 167/2011), basti rilevare che l'opposta interpretazione consentirebbe la perpetua candidatura ed elezione di un ingegnere nel Consiglio del rispettivo Ordine Territoriale, con il solo insufficiente rimedio dell'anticipata interruzione di alcuni mandati (uno per ogni tre elezioni consecutive): e questo nella sola (eventuale) ipotesi in cui la proclamazione degli eletti sia oggetto di reclamo e la decisione del C.N.I. in ordine allo stesso avvenga tempestivamente (ossia prima della scadenza del mandato svolto dall'ingegnere eletto illegittimamente). Un meccanismo, in sostanza, tale da porre nel nulla la prescrizione normativa. Tale lettura, oltre alla richiamata aderenza all'intentio legis, risulta coerente sia con la giurisprudenza consolidata del C.N.I. in tema di computabilità dei mandati dei singoli consiglieri che siano stati proclamati eletti, indipendentemente dalla durata del successivo mandato e dalle specifiche vicende che ne hanno determinato l'anticipata interruzione (cfr. Dec. n. 12/2017), sia con le valutazioni della Suprema Corte […] sia con la lettera del d.P.R. n. 169/2005: secondo cui i consiglieri non possono essere eletti per più di due volte consecutive (ossia collegandosi all'elezione - quale fatto storico, conseguente alla proclamazione, non cancellabile dalla successiva dichiarazione di ineleggibilità con conseguente decadenza - la compatibilità del mandato del singolo consigliere)»;
iii) non era possibile predicare l'applicazione analogica delle norme richiamate dal C alle condizioni dei membri della Commissione Elettorale predetta, operante nell'ambito dell'autonomia riservata agli Ordini Professionali nell'individuazione concreta delle regole di dettaglio e delle procedure che presiedono all'elezione degli Ordini;
iv) nessuna delle circostanze descritte dal C integrava gli estremi delle norme predette.

2. Per la cassazione dell'appena descritta decisione ha proposto ricorso il C, affidandosi a tre motivi. Nessuno dei destinatari della notificazione di detto ricorso ha svolto difese in questa sede. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente: I) «Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del Regolamento del C.N.I., adottato con delibera dell'8 gennaio 2021, recante le procedure di elezione con modalità telematica da remoto dei Consigli dell'Ordine degli Ingegneri Territoriali, nonché della circolare C.N.I. 770/XIX/ SESS/2021 del 3 marzo 2021. I-A) Violazione del procedimento in tema di elezione. Violazione dei principi di imparzialità. Correttezza e trasparenza della P.A.;
Illegittimità dell'esclusione dagli eletti, sviamento, intervento ex post sui risultati elettorali;
I-B) Violazione del 4 Numero registro generale 7212/2022 Numero sezionale

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