Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/09/2018, n. 22665

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L'aliquota ridotta del contributo dovuto alla Cassa unica per gli assegni familiari, di cui all'art. 20, n. 1, del d.l. n. 30 del 1974, conv. con modif. in l. n 114 del 1974, prevista per i datori di lavoro esercenti attività commerciali iscritti negli "elenchi nominativi per l'assicurazione di malattia", va applicata, oltre che agli intermediari di beni, anche agli intermediari di servizi, atteso che, ai fini dell'iscrizione nei predetti elenchi nominativi, deve farsi riferimento non già alla definizione di commerciante contenuta nell'art. 1 della l. n. 426 del 1971 - secondo cui è tale chi professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende - bensì alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali, introdotta dalla l. n. 1397 del 1960 (e modificata dalla l. n. 1088 del 1971), la quale si riferisce alla più ampia ed indistinta categoria dei datori di lavoro ausiliari del commercio; né rileva, in contrario, la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 2 del d.l. n. 338 del 1989, conv. con modif. in l. n. 389 del 1989, di stretta applicazione e riferita esclusivamente agli agenti di assicurazione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/09/2018, n. 22665
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22665
Data del deposito : 25 settembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

AULA 'B' 22665/ 18 14 SET. 2018 25 SET 2018 T I R I D E T Oggetto N REPUBBLICA ITALIANA E S E - L L IN NOME DEL POPOLO ITALIANO O B E T N E CASSAZIONE LA CORTE SUPREMA DI S R.G.N. 10066/2013 E - E Cron.22665 N O I SEZIONE LAVORO Z A R T S I G E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R Rep. E T N E S * Dott. UMBERTO BERRINO - Presidente - Ud. 13/03/2018 Dott. MARGHERITA MARIA LEONE Consigliere PU Dott. ROBERTO RIVERSO Rel. Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE Consigliere T Consigliere Dott. ROBERTO BELLE' I ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 10066-2013 proposto da: AGENZIA COLLE VIAGGI DI COLLE PIETRO & C. S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 300 presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO CAMICI, e difesa dagli avvocati NANDINO rappresentata SCUDELLER e PIETRO SCUDELLER, giusta procura in atti;
2018

- ricorrente -

1059

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in proprio e quale mandatario della SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE e CARLA D'ALOISIO, giusta procura in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 62/2012 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 17/04/2012, r.g. n. 645/09;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Nandino Scudeller ed Antonino Sgroi. R.G. 10066/2013 FATTI DI CAUSA La Corte d'Appello di Venezia ha rigettato l'appello proposto dall'agenzia Colle Viaggi di Colle Pietro e c. SAS in persona del legale rappresentante pro tempore avverso la sentenza che aveva rigettato la domanda proposta nei confronti dell'Inps avente ad oggetto l'accertamento del suo diritto ad applicare l'aliquota contributiva ridotta prevista dall'articolo 20, n. 1) del decreto-legge 30/1974 per il periodo 1 aprile 2002- 31 dicembre 2007, e di conseguenza ottenere la condanna dell'Inps alla restituzione delle somme indebitamente versate maggiorate dagli interessi. A fondamento della decisione la Corte rilevava che l'art. 20 citato, che prevede l'aliquota del 5,15% per il contributo dovuto alla Cassa unica per gli assegni familiari dai commercianti iscritti negli elenchi nominativi per l'assicurazione di malattia di cui alla legge 27 novembre 1960 n. 1397, in un primo tempo interpretata dalla Corte di Cassazione nel senso che fosse applicabile anche agli agenti di assicurazioni, non potesse essere più intesa nello stesso senso dopo l'emanazione del decreto-legge 9 ottobre 1989 n. 338 convertito con modificazioni nella legge n. 389/1989 che all'articolo 2, comma 16 prevede che la norma in questione deve essere intesa nel senso che il beneficio previsto per i datori di lavoro iscritti negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 1397/1960 non si applica agli agenti di assicurazione;
e tale norma aveva superato il vaglio di costituzionalità come da sentenza della Corte Cost. n. 586 del 1990. Pertanto, dalla stessa evoluzione legislativa doveva desumersi la correttezza del criterio interpretativo accolto dalla sentenza di primo grado, atteso che le indicazioni del legislatore prima e della Corte costituzionale poi, costituivano argomenti a sfavore della tesi dell'appellante deducendosi dalle stesse che il criterio interpretativo dovesse essere letterale e restrittivo competendo solo al legislatore l'estensione della sfera soggettiva dei destinatari dell'agevolazione, così come avvenuto nel 2008. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'agenzia Colle Viaggi di Colle Pietro e C. S.a.S. con un unico motivo, al quale ha resistito l'Inps con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con l'unico motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 20 del d.l. 2 marzo 1974 n. 30 in quanto il giudice lo ha interpretato come se fosse da riferire ai soli datori di lavoro commercianti in senso stretto intermediari di beni, in tal modo escludendo la ricorrente dal novero dei soggetti di cui al n. 1 e per l'effetto 1 l l i R.G. 10066/2013 considerando legittimo il rigetto dell'istanza di rimborso dei maggiori contributi versati;
laddove, invece, sulla base di una più corretta interpretazione, la norma doveva essere intesa nel senso che tra i soggetti indicati nel n. 1 rientrassero tutti i datori di lavoro del settore terziario;
dunque anche gli intermediari di servizi come la società ricorrente e che di conseguenza fosse fondata la domanda di rimborso dei maggiori contributi versati.

1.1. Il motivo è fondato. L'art. 20 d.l. 30/1974 convertito con mod. in l. n. 114/1974 stabilisce l'aliquota contributiva dovuta alla Cassa unica assegni familiari dai datori di lavoro e prevede: "A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1974, l'aliquota del contributo dovuto alla Cassa unica per gli assegni familiari dai datori di lavoro di cui alle tabelle A), B) e C) allegate al testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è fissata

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