Cass. pen., sez. II, sentenza 16/01/2023, n. 01255

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 16/01/2023, n. 01255
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 01255
Data del deposito : 16 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) P M nato il 22/01/1968 2) C E nato il 16/04/1987 3) S S nato il 17/06/1987 4) V L nato il 06/08/1962 avverso la sentenza del 26/11/2020 della Corte di appello di Roma. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere E C;
udite le conclusioni: - del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F B, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto da E C e l'accoglimento dei ricorsi proposti da M P, L V e S S (limitatamente al trattamento sanzionatorio);
- del sostituto processuale del difensore della parte civile, Avv. R C, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi degli imputati, riportandosi alle conclusioni scritte ed alla nota spese che ha depositato;
- del difensore dell'imputato E C, Avv. R B C, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
- del difensore dell'imputato M P, Avv. C P, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;- del difensore dell'imputato L V, Avv. F F, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
- del sostituto processuale del difensore dell'imputato S S, Avv. F F, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato integralmente la sentenza con la quale il Tribunale di Velletri, in data 3 maggio 2018, ha dichiarato: - M P colpevole dei reati di cui ai capi B), C), D), E), F), G), I), L);
- E C colpevole dei reati di cui ai capi C) ed O);
- L V colpevole del reato di cui al capo E);
- S S colpevole del reato di cui al capo O), condannando ciascuno alla pena ritenuta di giustizia.

2. M P, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione lamentando:

2.1. con il primo motivo, la violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen.: eccepisce la nullità assoluta della sentenza impugnata in considerazione della mancata notifica al PERCIBALLI del decreto di citazione per l'udienza pubblica di trattazione del giudizio di appello, emesso a seguito della notifica di un precedente decreto con il quale veniva erroneamente fissata udienza camerale;

2.2. con il secondo motivo, la manifesta illogicità e mancanza della motivazione in relazione alla richiesta di acquisizione della registrazione di una conversazione intercorsa tra il coimputato CIBUKU e la persona offesa MASTROPIETRO: i giudici di appello avrebbero ignorato una prova decisiva per l'assoluzione, ovvero la trascrizione depositata, nelle more del giudizio di appello, dal difensore del CIBUKU, di una conversazione intercorsa tra quest'ultimo ed il MASTROPIETRO, nel corso della quale il MASTROPIETRO riferiva al CIBUKU di averlo accusato ingiustamente, ma di non poter comunque rinunciare alla costituzione di parte civile senza perdere la possibilità di chiedere il risarcimento al PERCIBALLI;

2.3. con il terzo motivo, la manifesta illogicità e mancanza della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per i reati di cui alla lettere B) e E) dell'imputazione: la motivazione impugnata si sarebbe limitata a confermare la sentenza di primo grado con generiche formule di stile, ignorando radicalmente le doglianze contenute nell'atto di appello;
la Corte di merito si sarebbe sottratta al compito di valutare le numerose e specifiche doglianze indicate dall'appellante per evidenziare l'inattendibil[tà delle persone offese, doglianze che non erano mera riproposizione di temi già valutati superati dal giudice di primo grado;
i giudici di appello avrebbero erroneamente ritenuto non credibile la versione fornita dal PERCIBALLI, secondo cui non ci sarebbe stato alcun prestito usurario, ma la semplice dazione di 40.000 per lo svolgimento dei lavori nella villa di Formello;
la Corte territoriale non avrebbe preso in considerazione le doglianze difensive in ordine alla reale natura dei rapporti tra l'imputato ed il MASTROPIETRO ed alle manifestate recriminazioni del PERCIBALLI in ordine alla gestione del cantiere, omettendo ogni motivazione sul punto e trincerandosi dietro formule generiche ed apodittiche;
la sentenza impugnata avrebbe del tutto ignorato le numerosi fonte di prova indicate nell'atto di appello, dalle quali emergevano l'inattendibilità della persona offesa MASTROPIETRO, i grandi ritardi e la conseguente mancata esecuzione dell'appalto, l'indebita percezione di somme di denaro che dovevano esser destinate all'esecuzione dei lavori e che invece sono state incamerate dalla parte civile (intercettazione n. 3515 del 15.12.2015 e 1876 del 09.12.2015, il cui contenuto dimostra che il MASTROPIETRO era in grave ritardo nei lavori commissionati dal PERCIBALLI;
intercettazione del 23.12.2015, dal cui tenore si deduce che il PERCIBALLI era dovuto intervenire per pagare i fornitori, che non erano stati pagati dal MASTROPIETRO;
esame dibattimentale del MASTROPIETRO, nel corso del quale la parte civile aveva ammesso di aver ricevuto 30.000 dal ricorrente per lo svolgimento dei lavori;
esame dibattimentale del PERCIBALLI, nel corso del quale l'imputato aveva riferito di aver consegnato al MASTROPIETRO una somma pari a circa 40.000 euro;
documentazione fotografica e deposizioni rese dai testi NOBILI e ADDOZZI, secondo i quali i lavori svolti dalla parte civile non superavano il 20/25% dell'appalto, e non l'80% dei lavori, come falsamente riferito dal MASTROPIERO;
dichiarazione del teste ADDOZZI, secondo cui la cattiva esecuzione dei lavori comportava la necessaria rimozione di tali opere per un costo pari a 12.000 euro);

2.4. con il quarto motivo, la manifesta illogicità e mancanza della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui alla lettera C) dell'imputazione: i giudici di appello non avrebbero motivato in ordine alla doglianza difensiva secondo cui il coinvolgimento del PERCIBALLI in ordine alla cessione della vettura BMW contestata alla lettera C) della rubrica sarebbe escluso dal contenuto di due intercettazioni di conversazioni intercorse tra PERCIBALLI e MASTROPIETRO, nel corso delle quali gli interlocutori non fanno menzione alcuna dell'ipotizzata vendita della BW e l'imputato si lamenta del comportamento tenuto dalla persona offesa, atteggiamento incompatibile, in punto di logica, con Il versamento del denaro riferito dal MASTROPIETRO;

2.5. con il quinto motivo, la manifesta illogicità e mancanza della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui alla lettera D) dell'imputazione: la motivazione sarebbe carente e contraddittoria in relazione al fatto che il MASTROPIETRO doveva pagare la somma di 20.000 euro come penale per la mancata esecuzione ad opera d'arte dei lavori, circostanza che viene dapprima ammessa e successivamente negata dai giudici di appello;
la Corte di merito avrebbe ignorato le doglianze difensive in ordine all'inattendibilità del teste PREKA, alla mancanza di interesse del PERCIBALLI per l'immobile, riferita dal teste MORETTI, ed alla circostanza che l'immobile era nella disponibilità del MORETTI e non dell'imputato;

2.6. con il sesto motivo, la violazione di legge, con manifesta illogicità e mancanza della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui alle lettere F), G), L) ed I) dell'imputazione: la Corte di merito avrebbe ignorato le doglianze difensive con le quali veniva affermata l'inattendibilità della persona offesa ANTONIETTI, stante la contraddittorietà delle sue dichiarazioni, la manifesta incapacità di collocare nel tempo i tre prestiti richiesti al PERCIBALLI, la mancanza di riscontro documentale all'asserita consegna di un assegno dell'importo di 1.400 euro e la non veridicità delle dichiarazioni con le quali la persona offesa riferiva di aver ascoltato una delle intercettazioni telefoniche, circostanza negata dall'Ispettore CIANAGLIONI nel corso della sua deposizione dibattimentale;
i giudici di appello non avrebbero analizzato il tema dell'inidoneità della condotta posta in essere dal PERCIBALLI a perfezionare il reato di estorsione in considerazione del fatto che l'ANTONETTI ha negato in modo perentorio di aver ricevuto minacce. Sarebbero state ignorate le doglianze difensive con le quali la difesa lamentava l'inattendibilità della persona offesa C B desumibile dalla lettura della intercettazione della conversazione che lo riguarda, da cui si desume che la somma cui facevano riferimento gli interlocutori era pari a 100 euro, e non a 600 euro come dichiarato dalla persona offesa, ed in ordine alla mancanza di riscontro documentale degli assegni asseritamente versati dalla persona offesa. Sarebbero state ignorate anche le doglianze difensive in ordine alla manifesta contraddittorietà delle dichiarazioni rese della persona offesa S G il quale, dopo aver escluso la dazione di somme a titolo di interessi, ha affermato di aver pagato interessi usurari, senza peraltro indicare quando e con quali modalità avrebbe versato tale somma;

2.7. con il settimo motivo, la manifesta illogicità e mancanza della motivazione in relazione all'assorbimento del capo C) nel capo E) della rubrica stante l'unicità del profitto conseguitone ed in ordine all'insussistenza della aggravante dello stato di bisogno: la Corte territoriale non avrebbe motivato in ordine ai richiesto assorbimento, alla insussistenza dello stato di bisogno delle persone offese nonché in ordine alla mancata prevalenza delle generiche sulle contestate aggravanti.

3. L V, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione lamentando:

3.1. con il primo motivo, la carenza assoluta o l'apparenza della motivazione in relazione ai motivi di appello: la sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione esplicativa delle ragioni per le quali i giudici di appello hanno ritenuto di disattendere le censure difensive con conseguente vizio di carenza assoluta di motivazione. Con i motivi di appello, la difesa aveva evidenziato che la sentenza di primo grado aveva omesso di prendere in considerazione le dichiarazioni della persona offesa inerenti al pagamento effettuato dal PERCIBALLI nel periodo luglio-settembre 2015, al tentativo di recupero del credito affidato dal predetto al NAPOLEONI nonché all'incasso di 7.000,00 euro da parte del PERCIBALLI nei giorni immediatamente successivi all'intervento del NAPOLEONI, il che integrava in vizio di carenza di motivazione su punti decisivi del thema probandum;
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