Cass. pen., sez. I, sentenza 22/03/2023, n. 12048

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 22/03/2023, n. 12048
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12048
Data del deposito : 22 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: RN NC nato a [...] il [...] DO ST nato a [...] il [...] parti civili: CA ZI, AT BA, EN BA, IE AR BA;
RO BA, IZ ZI, AN O' avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE d'ASSISE d'APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi, come da memoria già depositata e comunicata alle parti. udito il difensore: - avv. ZAGARESE MARIA TERESA, per la parte civile CA ZI (ammessa al patrocinio a spese dello Stato), che deposita conclusioni e nota spese;
- avv. NICOLETTI FRANCESCO, anche per conto dell'avv. Zagarese Ettore Francesco e dell'Avv. Cornicello Francesco che sostituisce, che deposita conclusioni e nota spese per le parti civili AT BA, EN BA, IE C:armen BA;
RO BA, IZ ZI e AN O' (tutte ammesse al patrocinio a spese dello Stato). - avv.

MARAFIOTI

Luca, per il ricorrente DO, che conclude riportandosi al ricorso e insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata;
- avv.

BRUNO

Giuseppe, per il ricorrente DO, che conclude insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
- avv.

RUFFO

Massimo, per il ricorrente RN, che conclude riportandosi ai motivi di ricorso e insistendo per l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di Assise di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 21 febbraio 2020 all'esito del giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Castrovillari, ha: - confermato la declaratoria di responsabilità di RN VI e DO RI per il concorso nell'omicidio di IO RI, colpito al capo da un colpo di pistola esploso dal secondo, escludendo tutte le aggravanti contestate e confermando per il primo il concorso anomalo ex art. 116 cod. pen.;
- confermato la declaratoria di responsabilità di DO RI per la detenzione e il porto dell'arma utilizzata per l'omicidio;
- assolto RN VI dal concorso nella detenzione e porto della suddetta arma;
- ridotto il trattamento sanzionatorio a nove anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione per RN e a diciotto anni di reclusione per DO, per quest'ultimo con la già riconosciuta continuazione tra i reati e la recidiva, oltre alla condanna di entrambi al risarcimento del danno in favore delle parti civili.

1.1. I giudici di merito hanno concordemente ricostruito il fatto sulla base delle dichiarazioni testimoniali, pur in parte ritenute reticenti per quello che riguarda il mancato riconoscimento degli imputati (che hanno poi ammesso di essere stati presenti e di avere svolto il ruolo descritto dai testimoni), dei risultati delle indagini sui tabulati telefonici, delle captazioni, dei rilievi tecnici e scientifici, dell'accertamento delle cause della morte e di quello balistico, nonché sulla base delle dichiarazioni degli imputati i quali, salvo per quello che riguarda l'elemento psicologico, hanno ammesso di essere i protagonisti dell'omicidio di RI: DO quale autore materiale e ispiratore;
RN quale concorrente materiale nella fase precedente, concomitante e successiva. In particolare, il delitto è stato posto in essere da DO che, mentre si trovava in compagnia di RN, aveva appreso dalla propria FI delle offese arrecate da RI (in precedenza legato affettivamente alla donna) alla propria ragazza nonché ai due imputati, tanto che, a bordo del veicolo condotto dal secondo, i due raggiungevano repentinamen1:e il luogo ove si trovava la vittima con il dichiarato scopo di aggredirlo fisicamente. Giunti sul luogo del delitto, i due imputati scendevano dal veicolo e, mentre DO si avvicinava alla vittima che si trovava seduta al posto di guida del proprio autoveicolo parcheggiato nei pressi dell'esercizio commerciale ove erano state profferite le offese, RN si posizionava dal lato opposto, in coincidenza del sedile del passeggero che era occupato da un altro individuo. Dopo un rapido scambio di battute nonché l'intervento di una donna (la madre della FI di DO) che cercava di impedire a DO di aggredire la vittima, DO estraeva l'arma che portava nella cintura dei pantaloni e faceva fuoco attraverso il finestrino aperto del veicolo di RI, colpendolo al capo. I due imputati si allontanavano, quindi, con il veicolo di RN;
DO si disfaceva dell'arma e RN provvedeva ad occultare il veicolo in campagna abbandonandolo in un campo, privo delle targhe e di altri elementi di identificazione.

2. Ricorrono RN VI e DO RI, con distinti atti a firma dei rispettivi difensori.

3. Il ricorso di RN VI, a firma dell'avv. Massimo Ruffo, sviluppa nove motivi di ricorso.

3.1. Il primo motivo denuncia l'omessa valutazione di una prova decisiva e il vizio della motivazione con riguardo alla confessione stragiudiziale effettuata nell'immediatezza da RN VI, come registrata dagli operanti, sotto il profilo che da essa si desume: la mancanza della volontà di concorrere nell'omicidio e comunque l'assenza del dolo;
il timore delle possibili reazioni di DO;
la decisività del contributo offerto dall'imputato per la ricostruzione del fatto.

3.2. Il secondo motivo denuncia la violazione di legge, in relazione agli artt.48, 116 e 575 cod. pen., perché, tenuto conto della mancanza di consapevolezza in capo all'imputato della presenza dell'arma portata da DO, il ricorrente doveva essere assolto per essere stato tratto in errore da quest'ultimo circa l'intenzione di percuotere la persona offesa che aveva offeso la FI di DO nonché il ricorrente e il coimputato, il quale aveva tenuto nascosta la presenza dell'arma. D'altra parte, il proposito esclusivamente minaccioso di DO trova riscontro nell'assenza di contatto fisico e nella imprevedibile e subitanea estrazione della pistola, che lo stesso portava occultata, impiegata per fare fuoco all'indirizzo di RI. Non ricorre, infatti, il concorso anomalo, ma l'ipotesi di cui all'art. 48 cod. pen., quando manca l'accordo criminoso e il reato sia stato realizzato in conformità della reale intenzione di un concorrente che l'abbia dissimulata all'altro (Sez. 6, n. 15481 del 20/01/2004, Cicoria, Rv. 229240).

3.3. Il terzo motivo denuncia la violazione di legge, in relazione agli artt. 116 e 575 cod. pen., per mancanza del nesso psicologico tra reato voluto e reato più grave, con riguardo alla non prevedibilità d& reato diverso, tenuto conto che il ricorrente non era a conoscenza del possesso dell'arma ed è estraneo all'impiego di essa con modalità imprevedibili.

3.4. Il quarto motivo denuncia il vizio della motivazione perché i giudici di secondo grado hanno omesso di considerare gli elementi probatori e le circostanze della vicenda che, unitamente alle argomentazioni difensive alle quali non è stata fornita risposta, avrebbero condotto all'assoluzione dell'imputato. Non è, anzitutto, chiarito il reato al quale avrebbe prestato adesione il ricorrente, verosimilmente qualificabile alla stregua delle percosse, ne è stato descritto l'elemento soggettivo che è stato genericamente dedotto sulla base di elementi di prova insussistenti, essendo risultato impossibile acquisire, nonostante l'ordinanza di integrazione probatoria emessa dal giudice di secondo grado, i tabulati relativi all'utenza in uso al ricorrente, tabulati dai quali avrebbe dovuto trarre fondamento l'ipotesi accusatoria. D'altra parte, il giudice di appello, nonostante abbia ritenuto indispensabile per la decisione acquisire i tabulati, si è poi riportato alla motivazione della sentenza di primo grado. Del resto, le dichiarazioni rese dal ricorrente, registrate dalla polizia, dimostrano l'assenza di elemento psicologico, risultando unicamente l'intenzione di DO di dare una lezione a RI, mentre il ricorrente si è limitato ad accompagnarlo col suo veicolo sul luogo dove si trovava la persona offesa. D'altra parte, il ricorrente, a dimostrazione della totale inconsapevolezza delle intenzioni di DO, oltre a non fornire alcun supporto all'azione di questi, si posizionava dalla parte opposta allo sparatore, con il rischio concreto di essere colpito.

3.5. Il quinto motivo denuncia il vizio della motivazione perché i giudici di appello non hanno fornito alcuna motivazione, né risposta alle doglianze della difesa, sulla concreta prevedibilità del reato diverso, non essendosi chiarito perché, pure in mancanza della consapevolezza della presenza dell'arma, il ricorrente avrebbe dovuto prevedere il reato più grave. È illogico, in proposito, il richiamo al timore derivante dalle minacce portate da DO al ricorrente, poiché si tratta di una condotta successiva ai fatti.

3.6. Il sesto motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento all'art. 62 n. 2 cod. pen., e il vizio della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione, pur in presenza di un fatto ingiusto della vittima, che aveva manifestato disprezzo nei confronti degli imputati nonché della FI di DO, del conseguente stato d'ira in cui si trovava quest'ultimo, del nesso tra tale condizione e l'offesa, non essendo affatto richiesta la proporzione.

3.7. Il settimo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento all'art.114 cod. pen., e il vizio della motivazione per essere stato esciluso il contributo di minima importanza fornito dal ricorrente che si è limitato ad accompagnare DO sul luogo del fatto, del tutto ignaro di ciò che sarebbe accaduto, dovendosi qualificare il comportamento dell'imputato alla stregua della mera connivenza.

3.8. L'ottavo motivo denuncia il vizio della motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, essendo stato erroneamente sminuito il contributo offerto nell'immediatezza dal ricorrente, che ha reso piena confessione alla polizia, così fornendo un elemento fondamentale per indurre DO a rendere a sua volta piena confessione, risultando generica e inconferente la citazione di precedenti penali relativi a reati contro il patrimonio.

3.9. Il nono motivo denuncia il vizio della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, determinato in misura superiore al minimo edittale, nonostante il diverso contributo offerto dal ricorrente rispetto a DO per il quale veniva stabilita la medesima pena base, e alla condizione di sostanziale incensuratezza e di estrema modestia del contributo causale offerto.

4. Il ricorso di DO RI, a firma dell'avv. Luca Marafioti e dell'avv. Giuseppe Bruno, sviluppa quattro motivi di ricorso.

4.1. Il primo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento all'art. 62 n. 2 cod. pen., e il vizio della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione, pur in presenza di un fatto ingiusto della vittima, che aveva manifestato disprezzo nei confronti degli imputati nonché della FI di DO, del conseguente stato d'ira in cui si trovava quest'ultimo, del nesso tra tale condizione e l'offesa, non essendo affatto richiesta la proporzione. Del resto, il giudice di appello afferma che l'imputato ha agito d'impeto a fronte di un comportamento dell'offeso. L'attenuante doveva, comunque, essere riconosciuta nella cd. "provocazione per accumulo", per la reiterazione dei comportamenti offensivi e denigratori della persona offesa.

4.2. Il secondo e il terzo motivo denunciano la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, poiché è erroneo affermare che la recidiva sarebbe in grado di "scolorare" il valore positivo della confessione resa dall'imputato. È errato negare le circostanze attenuanti generiche solo perché è stata riconosciuta e applicata la recidiva, mentre la collaborazione prestata doveva essere positivamente valutata, anche perché è emersa la resipiscenza dell'imputato che si è reso conto della gravità dell'atto compiuto.

4.3. Il quarto motivo denuncia il vizio della motivazione con riguardo all'immotivata applicazione della recidiva e alla determinazione del trattamento sanzionatorio per i reati satellite che è illegittimamente effettuato per la condotta di detenzione e per quella di porto, mentre si trattava di "una unica contestazione".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono nel complesso infondati.

1.1. La sentenza impugnata, condividendo le argomentazioni svolte dal primo giudice, ha rilevato che pacifiche, in quanto ammesse e documentate dalle immagini del sistema di video sorveglianza, sono due circostanze di fatto:l'attribuibilità a DO RI del ruolo di esecutore materiale dell'omicidio e a RN VI di concorrente materiale, avendo accompagnato sul posto DO in auto e avendone agevolato, con le stesse modalità, la fuga. Si deve aggiungere che i giudici di merito hanno affermato che il movente dell'omicidio consiste nelle espressioni offensive che RI, quella sera, avrebbe rivolto a De IS KA, FI di DO, e che il proposito omicidiario fosse insorto, in capo a DO, sin dal momento in cui aveva deciso di recarsi subito, e armato di pistola,, al bar dove ancora si trovava la vittima designata. Quanto alla posizione di RN, i cliudici di merito hanno ritenuto che lo stesso era consapevole delle intenzioni punitive che animavano DO e che i due avevano concordato le modalità esecutive della spedizione punitiva. In particolare, RN era consapevole che le intenzioni di DO andavano ben oltre un mero chiarimento verbale, ma riguardavano, invece, una progettata aggressione

contro

RI. La motivazione della sentenza impugnata, dato atto che DO aveva dichiarato che RN era consapevole delle intenzioni punitive nei confronti di RI, ma non anche del possesso di una pistola, ha dunque indicato i dati fattuali ritenuti significativi della consapevolezza in capo a RN del progetto omicidiario e quindi della adesione soggettiva al reato data anche dal concorrente. Da una parte, si sottolinea la consapevolezza circa le intenzioni punitive di DO, circostanza non solo affermata dal coimputato, ma anche desumibile dal fatto che anche durante il viaggio in auto DO aveva comunicato con la FI in relazione a quanto accaduto quella sera con RI, e, dall'altra, si valorizza il dato oggettivo del coordinamento tra le condotte di DO e RN. In particolare, si evidenzia che, durante il viaggio per raggiungere il bar, RN aveva guidato con velocità elevata, mostrando di essere consapevole della urgenza di arrivare sul posto, da dove RI si stava allontanando. Sul posto, inoltre, DO e RN avevano agito con apparente ripartizione di ruoli: entrambi erano subito usciti dall'auto dirigendosi verso quella dove si trovava RI;
DO si era diretto verso il lato guida del veicolo e RN verso il lato del passeggero;
subito dopo gli spari, erano entrambi risaliti in auto, allontanandosi precipitosamente. Infine, vengono valorizzati ulteriori elementi indicativi della consapevolezza in capo a RN del progetto omicidiario: a fronte della repentina azione omicidiaria con utilizzo di arma da fuoco, RN non aveva mostrato né sorpresa né stupore;
dopo il fatto, RN aveva cercato di occultare le prove del proprio coinvolgimento nel fatto.

2. Il primo motivo di ricorso di RN è inammissibile. È inammissibile la deduzione, posta a fondamento del motivo, secondo la quale non sarebbe stata valutata la prova decisiva costituita dalla confessione stragiudizialmente offerta dall'imputato, sotto il profilo che, in forza di tali dichiarazioni, avrebbe dovuto escludersi la consapevole partecipazione al delitto. Premesso che la confessione in questione, compendiata nella registrazione di un colloquio tra la polizia giudiziaria e l'imputato, è stata presa in esame dai giudici di merito in ragione del rito scelto e della specifica richiesta della parte, non è deducibile il presunto vizio di preterizione della prova sotto il profilo del valore probatorio ad essa attribuito nella prudente valutazione del giudice. Il ricorso avrebbe, semmai, dovuto denunciare e argomentare il vizio della motivazione, fermo restando che è del tutto illogico pretendere di assegnare, come fa il ricorso, valore decisivo alle dichiarazioni dell'imputato, anche nella porzione di esse che tende ad escludere la responsabilità dello stesso dichiarante, solo perché ne è stata valutata la attendibilità per una diversa parte.

3. Il secondo motivo di ricorso di RN è nel complesso infondato, pur presentando tratti di inammissibilità. È infondata, in particolare, la deduzione della violazione dell'art. 48 cod. pen., mai precedentemente enunciata, oltre che basata su una diversa ricostruzione degli elementi di fatto che è preclusa in questa sede.

3.1. Secondo un risalente orientamento giurisprudenziale, l'art. 48 cod. pen. configura un'ipotesi di cd. "autoria mediata";
il decipíens si avvale del US come strumento esecutivo del reato, sicché il vero autore del fatto criminoso non sarebbe l'esecutore materiale e immediato di esso, ma colui il quale ha posto in essere l'inganno in virtù del suo dominio sul fatto (Sez. 5, n. 11413 del 12/06/1985, Mazzei, Rv. 171232;
Sez. 6, n. 5448 del 20/03/1981, Ferrero, Rv. 149172). La dottrina è orientata in senso diverso: scartato l'inquadramento all'interno dell'autoria mediata delle ipotesi di determinazione ingannatoria, l'art. 48 cod. pen. descrive, piuttosto, un'ipotesi speciale di concorso di p e rs o n e nel reato, sicché risultano applicabili tutte le disposizioni sulla compartecipazione criminosa in quanto compatibili con essa ed espressione di principi generali in tema di reati plurisoggettivi. Infatti, alla luce degli artt. 111 e 112, ultimo comma, e 119 cod. pen. non vi sono dubbi sulla possibilità di qualificare come concorrente anche il soggetto non imputabile e non punibile, sicché il EC è comunque punibile a titolo di

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi