Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/09/2003, n. 13102
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Prima della emanazione del d.m. 12 ottobre 2000 (che ha espressamente previsto l'incompatibilità tra la funzione di medico di controllo per conto dell'INPS e lo svolgimento di perizie o consulenze medico - legali per conto e nell'interesse di privati, in materie che comunque abbiano attinenza con quelle di competenze dell'INPS o di altri enti previdenziali), ai fini della legittimità della revoca dell'incarico di medico di controllo in favore di un sanitario, per asserita incompatibilità di questo ruolo con il ruolo di medico di fiducia di alcuni patronati, è necessario che tale incompatibilità sia prevista dal contratto - che nel caso di specie non lo prevedeva - o da specifiche norme di legge, rimanendo irrilevante che l'assunzione di tali incarichi contrasti con principi generalissimi dell'ordinamento, quali i principi di correttezza e buona fede.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DR LB, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato PAOLO BOER, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VINCENZO FORLANO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO CERIONI E GIOVANNA BIONDI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1007/00 del Tribunale di LA SPEZIA, depositata il 27/11/00 R.G.N. 1682/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/04/03 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato BOER PAOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'ANGELO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 6/27 novembre 2000, il Tribunale di La Spezia, su appello dell'INPS, rigettava la domanda, già accolta dal Pretore della stessa sede con decisione n. 310/1999, proposta dal Dott. BE ON nei confronti dell'Istituto di previdenza, per sentire annullare la revoca dell'incarico di medico di controllo, disposta il 20 novembre 1998 dall'Istituto di previdenza per asserita incompatibilità con il ruolo di medico fiduciario di alcuni patronati assunto dallo stesso ON.
Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il Dott. ON con quattro motivi.
Resiste l'INPS con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo, il ricorrente deduce "violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1363, 1366, 1369, 1175, 1375 del C.C., in relazione al n. 3 dell'art. 360 C.P.C., come interpretazione
e applicazione degli artt. 6 DM 18.4.1966, e 5 di 12.9.1983 n. 463. - Trattandosi di interpretazione di un atto amministrativo generale il Tribunale della Spezia non ha fatto buon governo delle norme di ermeneutica applicabili".
Sottolinea il ricorrente che solo con l'art. 5 del Decreto Ministeriale 12 ottobre 2000, era stata sancita l'incompatibilità
per il medico che "svolga perizie o consulenze medico-legali, per conto e nell'interesse di privati, che comunque abbiano attinenza con le materie di competenza dell'INPS o di altri enti previdenziali": ne conseguirebbe che, per l'innanzi, siffatta ragione di incompatibilità non era prevista.
Erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto di natura pubblica l'attività del medico di controllo, avente, invece, carattere eminentemente tecnico.
Secondo l'art. 1 del d.m. 18 aprile 1996 e l'art. 1 del disciplinare INPS per i medici di controllo, dal conferimento dell'incarico non derivava alcun rapporto di lavoro dipendente, bensì una collaborazione fiduciaria, di natura esclusivamente libero- professionale, con piena autonomia del medico, al di fuori di qualsiasi vincolo gerarchico. Solo nei riguardi dei terzi soggetti al controllo il medico incaricato assume veste di pubblico ufficiale e svolge una funzione pubblicistica propria dell'ente mandante. Col secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per "violazione e falsa applicazione degli artt. 2105, 1175, 1375 C.C. e 97 Costituzione, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., nella interpretazione dell'art. 6 lett. f) del DM. del 1996", in relazione all'accertamento della sussistenza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e alla conseguente ritenuta applicabilità di talune regole proprie del rapporto di lavoro subordinato. Per contro, tale configurazione del rapporto era da escludere alla luce anche di risoluzioni delle autorità fiscali, mentre era fuori luogo il richiamo ai doveri di correttezza e buona fede, avendo lo stesso Istituto riconosciuto la piena correttezza del sanitario nello svolgimento dell'incarico affidatogli. Nè sarebbe stato ravvisabile il conflitto potenziale prospettato dall'Istituto tra le due attività del medico, essendo del tutto diverso l'oggetto di ciascuna (accertamento dell'inidoneità temporanea al lavoro e, rispettivamente, di malattia professionale e del grado