Cass. civ., sez. III, ordinanza 02/12/2022, n. 35511
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22932/2019 proposto da: C A M, in proprio e quale erede di Duregon G, Duregon S, Azienda Agricola Duregon G e Azienda Agricola Duregon S, elettivamente domiciliati in Roma Via Taro 35 presso lo studio dell'avvocato M C che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato R F;- ricorrenti -contro Investimenti Immobiliari S.r.l. e La Casa Service S.r.l., elettivamente domiciliati in Roma Via F. Confalonieri 5 presso lo studio dell'avvocato M A che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato M G;-controricorrente - D F M - intimato - avverso la sentenza n. 1962/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 14/5/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/9/2022 dal Consigliere C G;Rilevato che: Con atto di citazione del 17 maggio 2015 G Duregon, S Duregon, Anna Maria C, Azienda Agricola Duregon G e Azienda Agricola Duregon S convenivano davanti al Tribunale di Padova Manuel D F, F G, Investimenti Immobiliari S.r.l. e La Casa Service S.r.l. esponendo di aver deciso, tra la fine dell'anno 2010 e l'inizio dell'anno 2011, di realizzare un impianto fotovoltaico in Massa Fiscaglia - il cui costo per il primo blocco era di euro 8.000.000 e per il secondo di euro 5.595.000 - e di aver chiesto finanziamento alla Cassa di Risparmio del Veneto;questa, concesso dapprima un finanziamento di euro 500.000, subordinava l'erogazione del residuo finanziamento alla previa installazione dei pannelli fotovoltaici, così rendendo gli attuali attori finanziariamente esposti perché parte dei lavori erano già stati realizzati. Questi si rivolgevano allora a F G, il quale, dichiaratosi disponibile a completare l'impianto fotovoltaico mediante l'intervento di La Casa Service, li metteva in contatto con il commercialista Manuel D F, che rappresentava loro la disponibilità della "Sparkasse" - la Cassa di Risparmio di Bolzano - a un finanziamento di euro 6.500.000 (il valore del primo blocco di lavori) purché gli attuali attori apportassero liquidità per la restante quota di euro 1.432.500 ed estinguessero il debito di euro 500.000 che avevano nei confronti della Cassa di Risparmio del Veneto. Per la loro carenza di liquidità, il D F proponeva quindi l'operazione seguente: 1) la vendita di tutti i loro immobili per C 1.932.500 alla costituenda Investimenti Immobiliari S.r.l. le cui quote sociali sarebbero state intestate a La Casa Service S.r.l.;2) l'utilizzazione dell'incasso per l'anticipo necessario a costruire l'impianto fotovoltaico;3) l'assunzione da parte di Investimenti Immobiliari di un mutuo di euro 1.500.000 dalla Cassa di Risparmio di Bolzano per reperire la liquidità necessaria all'acquisto degli immobili;4) la contestuale concessione in affitto da Investimenti Immobiliari a G e S Duregon degli immobili da essi stessi venduti a tale società per un canone superiore alla rata del mutuo di cui al punto precedente;5) l'assunzione da parte di La Casa Service dell'impegno di restituire le azioni di Investimenti Immobiliari a G e S Duregon entro il 31 dicembre 2025 a fronte del loro prezzo nominale di euro 10.000. Gli attori adducevano che tale piano era "fortemente squilibrato" perché: a) le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili affittati venivano poste a loro carico;b) Investimenti Immobiliari lucrava intanto euro 200.000 circa a titolo di cessione dei proventi riguardanti la vendita a GSE S.p.A. dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico frattanto realizzato;c) il "canone di locazione" era doppio di quello di mercato;d) di fatto si realizzava in tal modo "il versamento di interessi relativi al finanziamento così ottenuto per via indiretta" pari a un tasso annuale, ben superiore alla soglia usuraria, di 13,771%. Secondo gli attori "la natura dolosa della macchinazione" emergeva anche dall'essere il D F al contempo amministratore e detentore del 30% delle quote di Futura Fiduciaria e Trust S.r.l., la quale deteneva il 100% delle quote di Medius S.r.l., che a sua volta deteneva il 100% delle quote di Investimenti Immobiliari di cui era amministratrice Dnise Carpentari, "legata da rapporti affettivi" al Gua riso. Sempre ad avviso degli attori, tutto ciò dimostrava il conflitto di interessi in cui agiva il D F, il quale, ricevuti euro 110.000 oltre Iva a titolo di onorari, aveva indotto gli attori stessi a cedere varie loro proprietà con contratto di compravendita a Investimenti Immobiliari, contratto da ritenersi quindi nullo per illiceità della causa ai sensi dell'articolo 2744 trattandosi di pattuizioni commissorie per cui il trasferimento della proprietà aveva "obiettiva giustificazione nel solo fine di garanzia" perché il versamento del denaro non era pagamento del prezzo, bensì "esecuzione del mutuo". Se si fosse invece qualificato negozio solutorio con patto di riscatto, astrattamente legittimo ex articolo 1500 c.c., il contratto sarebbe stato comunque nullo in quanto la somma da pagare nel riscatto era decisamente superiore a quella prestata. Inoltre - adducevano ancora gli attori - sussisteva un evidente responsabilità professionale del D F per avere consigliato i suoi clienti. Gli attori in conclusione chiedevano: 1) di dichiarare inefficaci per simulazione o dichiarare nulli i contratti di compravendita degli immobili, previo accertamento della illiceità della causa per contrasto con il divieto del patto commissorio o per altro motivo;2) di dichiarare la propria titolarità di tali immobili;3) di condannare Investimenti Immobiliari e La Casa Service a restituire le somme illegittimamente percepite quali proventi della vendita di energia a GSE e a restituire ogni somma indebitamente percepita per gli accordi conclusi tra le parti con restituzione di quanto illegittimamente versato come canoni locatizi oltre a euro 1.932.500 e al risarcimento dei danni;4) di condannare il D F a restituire la già ricevuta somma di euro 137.592 e a risarcire i danni patrimoniali e morali;5) di dichiarare che il G era socio e amministratore di Investimenti Immobiliari e di La Casa Service;6) in subordine, di condannare Investimenti Immobiliari a non disporre degli immobili ceduti in garanzia e invece a trasferirli agli attori contestualmente al pagamento di quanto ricevuto in prestito, previo accertamento che l'accordo era vendita con patto di riscatto. Il G si costituiva resistendo. Affermava che l'operazione era stata compiuta di comune accordo tra le parti e negava di avere commesso artifici o raggiri;rilevava che l'unica domanda proposta nei suoi confronti concerneva l'accertamento della sua qualità di socio e di amministratore di Investimenti Immobiliari e di La Casa Service, società a loro volta convenute, per cui eccepiva l'incompetenza per materia a favore del Tribunale delle Imprese di Venezia. Si costituiva Investimenti Immobiliari, sostenendo che, quando era stata costituita il 29 dicembre 2020, tutte le sue quote erano detenute da La Casa Service, di proprietà del suo socio unico M V, e che l'impianto fotovoltaico che aveva acquistato per euro 500.000 era in Loreggia e non era quello indicato dagli attori, che si trovava effettivamente in Massa Fiscaglia. Sosteneva altresì di aver pagato totalmente il prezzo di euro 1.432.500 pattuito per l'acquisto degli altri immobili, così determinato perché gravati di ipoteche per C 2.129.000;ribadiva che anche i contratti di locazione di tali beni erano stati liberamente stipulati dagli attori, poi divenuti rnorosi nel pagamento dei canoni;affermava di avere ottenuto il finanziamento di euro 1.500.000 dalla banca altoatesina solo per fideiussioni rilasciate da La Casa Service e dal suo socio unico;contestava la veridicità delle prospettazioni attoree, eccepiva difetto di legittimazione passiva propria e, per le domande riguardanti contratti di locazione, difetto di legittimazione attiva dei soggetti che non avevano partecipato alla loro stipulazione, negava che vi fosse stata vendita con patto di riscatto e concludeva chiedendo il rigetto delle pretese attoree. Si costituiva il D F, eccependo difetto di legittimazione in quanto gli attori non avrebbero pagato lui, ma lo Studio Associato D F, Magnan, Berto. Asseriva poi che l'incarico gli era stato affidato soltanto da S Duregon, esponendo inoltre come gli attori, a suo avviso, avevano invano tentato di ottenere un finanziamento bancario e come erano già debitori di banche;sosteneva che erano stati i loro cognati a segnalare agli attori La Casa Service, che si era resa disponibile a realizzare il parco fotovoltaico previo acquisto degli immobili attorei che andavano poi locati agli stessi alienanti, i quali con il denaro ricevuto come corrispettivo dei beni avrebbero potuto ottenere un mutuo di euro 6.500.001 e affidamento di euro 850.000 dalla Cassa di Risparmio di Bolzano, che però aveva subordinato la c:oncessione di ciò ai contratti locatizi;per l'operazione era stata costituita Investimenti Immobiliari che, allo scopo di ottenere il denaro necessario all'acquisto, aveva stipulato un mutuo di euro 1.500.000 con la stessa Cassa di Risparmio di Bolzano, concessole per le fideiussioni di La Casa Service e del suo socio unico;l'impianto fotovoltaico di Loreggia veniva frattanto venduto per euro 500.000 affinché gli attori potessero così estinguere il debito nei confronti della Cassa di Risparmio del Veneto. Sosteneva quindi il D F la vantaggiosità dell'operazione, che avrebbe permesso ai Duregon di procurarsi i mezzi necessari per ottenere un prestito con cui avevano realizzato un impianto fotovoltaico che per vent'anni avrebbe dato loro un utile di euro 20.000.000;negava che i costi finanziari attorei avessero superato la soglia usuraria, sia perché non si trattava di mutuo bensì di locazione, sia perché i calcoli attorei si basavano sugli originali canoni locatizi, che comunque erano stati subito fortemente ridotti. Chiedeva dunque il rigetto delle domande attoree. Si costituiva La Casa Service S.r.l., affermando che si era resa disponibile a realizzare il parco fotovoltaico e ad acquistare tutti gli immobili dei Duregon perché questi potessero acquisire i mezzi necessari per ottenere il finanziamento dalla Cassa di Risparmio di Bolzano, e di avere perciò costituito Investimenti Immobiliari, che, per acquistare gli immobili, otteneva un mutuo per l'importo di euro 1.500.000 con la suddetta banca, il mutuo venendole concesso per le fideiussioni prestate da La Casa Service e dal suo socio unico;era stata tale banca a pretendere che i beni fossero poi locati ai venditori, per godere di ulteriore garanzia, cioè che la sua debitrice avrebbe fruito di un flusso finanziario costante. Eseguiti i lavori, l'Azienda Agricola Duregon diventava poi proprietaria dell'impianto, da cui poteva fatturare euro 2.500.000 annui per la vendita di energia;La Casa Service negava ogni patto commissorio perché essa con una lettera di intenti si era impegnata a rivendere agli attori le quote di Investimenti Immobiliari per il 31 dicembre 2025 al prezzo nominale di euro 10.000;già il 10 febbraio 2014 tutte le quote si erano cedute a G Duregon, anche se il negozio veniva in seguito consensualmente risolto per l'incapacità di quest'ultimo a sostituire garanzie proprie a quelle rilasciate da La Casa Service e dal Valcanover. La Casa Service negava che gli atti in questione fossero simulati, rimarcando pure che le parti avevano liberamente convenuto il prezzo di vendita, e concludeva per il rigetto delle domande attoree. La pretesa nei confronti del G veniva separata e la relativa causa rimessa al Tribunale di Venezia, Sezione Imprese;non veniva inoltre autorizzata la chiamata in causa dello Studio Associato D F, Magnan, Berto. Con sentenza del 16 maggio 2017 il Tribunale di Padova dichiarava estinto il giudizio relativo alle domande attoree nei confronti del D F e rigettava tutte le altre.Proponevano appello G Duregon, S Duregon, Anna Maria C, Azienda Agricola Duregon G e Azienda Agricola Duregon S per quanto concerneva le domande proposte nei confronti del D Fayed, di Investimenti Immobiliari e di La Casa Service. La Corte d'appello di Venezia lo rigettava con sentenza del 14 maggio 2019. G Duregon - nelle more del presente giudizio essendo poi deceduto, ed essendo stato depositato atto di costituzione della erede Anna Maria C S Duregon, Anna Maria C, Azienda Agricola Duregon G e Azienda Agricola Duregon S hanno presentato ricorso, composto di quattro motivi, illustrati anche con memoria. Si sono difesi con un unico controricorso Investimenti Immobiliari, La Casa Service e il D F. Investimenti Immobiliari ha depositato memoria, illustrando ancora le argomentazioni del controricorso;ha depositato memoria come atto di costituzione la Curatela del Fallimento La Casa Service, anch'essa insistendo per il disattendimento del ricorso.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi