Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/12/2005, n. 27035

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Nel processo tributario, il giudice chiamato a conoscere di una controversia di valore superiore a lire 5.000.000, a norma degli artt. 12, comma 5, e 18, commi 3 e 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è tenuto a disporre che l'attore che stia in giudizio senza assistenza tecnica si munisca di essa, conferendo incarico a difensore abilitato; con la conseguenza che l'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata solo a seguito della mancata esecuzione di tale ordine. Ciò vale tanto nel caso in cui il giudizio, di primo o di secondo grado, sia introdotto dalla parte privata, che qualora attore o appellante siano le altre parti, ("l'ufficio del Ministero delle finanze o l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione che ha emanato l'atto impugnato"), menzionate dal precedente art. 10, atteso che la norma dell'art. 12, comma 1 ("le parti, diverse dall'ufficio del Ministero delle finanze o dall'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato"), sia per il suo tenore letterale, sia letta in correlazione con il richiamato passaggio dell'art. 10, induce logicamente ed inequivocabilmente a ritenere che non si sia inteso introdurre, con riferimento ai detti soggetti, alcuna deroga alla generale necessità della difesa tecnica - che trova ulteriore riscontro normativo nell'art. 82 cod. proc. civ. -, gravante, salvo diverse specifiche previsioni di legge, su coloro i quali intendono agire o resistere in tutti i procedimenti contenziosi. Le norme che prevedono casi in cui i soggetti possono stare in giudizio senza difesa tecnica, infatti, in quanto poste in deroga ad un principio generale, sono di stretta interpretazione, e pertanto non suscettibili di interpretazione estensiva.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/12/2005, n. 27035
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27035
Data del deposito : 7 dicembre 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. F U - Presidente -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. B G A - Consigliere -
Dott. N G - Consigliere -
Dott. D B A - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DANSAR S.R.L. in persona dell'Amministratore Unico e rappresentante legale G L S, rappresentata e difesa, giusta delega a margine del ricorso, dagli Avv.ti PIGNATELLI A e S D V, nello studio del quale ultimo, in Roma, Via dei Prati Fiscali, 158 è domiciliata;



- ricorrente -


contro
TELECOM ITALIA S.P.A., con sede in Milano, in persona del procuratore speciale, giusto mandato in Notaio Ignazio de Franchis di Roma del 17/04/2002, rep. n. 66811/15211, rappresentata e difesa, per delega conferita con scrittura privata autenticata dal Notaio De Franchis del 04/07/2002 rep. N. 67685, dall'Avv. POTITO E elettivamente domiciliata in Roma, Via Panama, 88 presso lo studio dell'Avv. G S;



- controricorrente -


Avverso la sentenza n. 21/14/2001 della Commissione Tributaria Regionale di Genova, Sezione n. 14, in data 19/03/2001, depositata il 07/05/2001. Udita la relazione della causa svolta all'Udienza del 20/10/2005 dal relatore Cons. Dott. A D B;

Vista la richiesta del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. V M che ha chiesto l'accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Dansar srl, concessionaria del Comune di Sanremo, notificava alla Telecom Italia Spa avviso di accertamento, relativo alla TOSAP dell'anno 1995. L'impugnazione della contribuente, veniva accolta dall'adita C.T.P. di Imperia, che dopo aver disatteso le doglianze relative alla dedotta carenza di motivazione dell'accertamento ed all'irrituale costituzione in t giudizio della concessionaria, riconosceva, come legittimo, il criterio di tassazione utilizzato dalla Telecom Italia Spa.
Pronunciando sull'appello, proposto dalla Dansar srl, la C.T.R. di Genova, con la sentenza in epigrafe indicata, in accoglimento dell'eccezione della contribuente, riproposta ed estesa all'attività svolta in secondo grado, dichiarava inammissibile il gravame per difetto di assistenza tecnica.
Con ricorso notificato il 18 giugno 2002, affidato a tre mezzi, illustrati con successiva memoria, la Dansar srl ha chiesto la cassazione della decisione di appello.
La Telecom Italia Spa, con controricorso notificato il 26/07/2002, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo la Dansar srl censura l'impugnata " decisione per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, artt. 10 e 12, in relazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 25 e
del D.Lgs. n. 446 del 997, art. 52, 52, 53 e 64, comma 2. Deduce l'erroneo operato del giudice di secondo grado per avere dichiarato l'inammissibilità dell'appello per essere stato sottoscritto dalla contribuente e non anche da soggetto abilitato alla difesa tecnica. Rileva che rientrando la Dansar srl tra i soggetti contemplati dalle richiamate norme, la stessa aveva titolo a stare in giudizio senza l'ausilio di difensore abilitato.
Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10 e 12, in relazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14, comma 2, e art. 18, comma 3 e 4, nonché artt. 3
e 24 Cost.. La violazione delle indicate norme viene prospettata in relazione al fatto che, il giudice di secondo grado, adeguandosi a quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 189/2000, avrebbe dovuto ordinare alla parte di munirai di difensore e solo dopo il vano decorso dell'assegnato termine, avrebbe potuto dichiarare l'inammissibilità dell'appello.
Con il terzo mezzo vengono riproposte le doglianze di merito prospettate in appello e ritenute assorbite in esito all'accoglimento dell'eccezione di inammissibilità.
Le questioni prospettate con i primi due mezzi, che data la connessione vanno trattati congiuntamente, vanno risolte in base al principio riaffermato dalle SS.UU. di questa Corte con la sentenza n. 22601 del 02/12/2004. Componendo, il contrasto insorto in ordine alle conseguenze giuridiche ricollegabili alla presentazione del ricorso tributario che introduca controversia di valore eccedente cinque milioni delle vecchie lire, le Sezioni Unite, hanno, infatti, ribadito la validità della soluzione interpretativa, offerta dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 189 del 13/06/2000 e n. 520 del 2002, secondo la quale l'inammissibilità del ricorso deve intendersi riferita soltanto all'ipotesi in cui sia rimasto ineseguito l'ordine del Presidente della Commissione, della sezione o del collegio, rivolto alle parti diverse dall'amministrazione, di munirsi, nel termine fissato, di assistenza tecnica, conferendo incarico a difensore abilitato, così esprimendo valutazioni adesive alla decisione di questa Sezione n. 8369 del 12/06/2002, la quale aveva statuito che "la commissione tributaria regionale, chiamata a giudicare una controversia di valore superiore a lire 5.000.000, è tenuta a disporre, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, che il contribuente, attore o convenuto in giudizio, il quale risulti privo dell'assistenza di un difensore, si munisca, invece, dell'indispensabile assistenza tecnica. Da ciò consegue l'illeggittimità dell'eventuale declaratoria di inammissibilità del ricorso pronunciata in assenza dell'ordine de quo". In applicazione di tale condiviso principio, il ricorso va accolto per manifesta fondatezza.
I giudici di merito, infatti, avrebbero dovuto rilevare, anche d'ufficio, la mancanza di difesa tecnica e, per assicurare effettività di tutela giurisdizionale e garantire la regolarità del contraddittorio, cui è sotteso il fondamentale diritto di difesa, ordinare alla parte di nominare, in assegnando termine, un difensore abilitato;
e, solo, all'esito della mancata nomina, dichiarare inammissibile il ricorso.
Non consta che ciò abbiano fatto, ne' i giudici di prime cure, ne' la Commissione di secondo grado, la quale avrebbe dovuto rilevare la nullità dell'appellata sentenza e rimettere la causa alla Commissione di primo grado.
Nè a diversa conclusione possono indurre le argomentazioni svolte a sostegno del profilo di censura prospettato con il primo mezzo, e ciò sia D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 12, sia, pure, in base ai principi generali desumibili dall'art. 82 c.p.. Infatti, la disposizione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12 comma 1, secondo cui "le parti, diverse dall'ufficio del Ministero delle Finanze o dall'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato" sia per il tenore letterale, sia pure letta in correlazione con il precedente art. 10, a tenore del quale "sono parti nel processo dinanzi alle commissioni tributarie oltre al ricorrente, l'ufficio del Ministero delle Finanze e l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione che ha emanato l'atto impugnato", induce logicamente ed inequivocamente a ritenere che il Legislatore non abbia inteso introdurre con riferimento ai soggetti di che trattasi la pretesa deroga al generale obbligo della difesa tecnica, gravante, in via generale, su coloro i quali vogliono agire o resistere in giudizio.
Tale obbligo, peraltro, trova ulteriore riscontro normativo nel disposto dell'art. 82 c.p.c. e nei principi elaborati dalia giurisprudenza, la dove la necessità della difesa tecnica viene pacificamente riconosciuta, salvo diverse specifiche previsioni di legge, in tutti i procedimenti contenziosi.
Si ritiene, in buona sostanza, che le norme che prevedono casi in cui i soggetti possono stare in giudizio senza difesa tecnica, in quanto poste in deroga ad un generale principio, siano di stretta interpretazione e non giustifichino l'invocata estensione. Assorbito il terzo motivo, in accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso, vanno, dunque, cassate, sussistendo i presupposti per l'applicazione dell'art. 383 c.p.c., comma 3, le sentenze emesse in primo grado ed in sede di appello e la causa va rinviata ad altra sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, la quale, attenendosi ai richiamati principi, ordinerà alla Dansar s.r.l. di munirsi di difesa tecnica in assegnando termine e, quindi, procederà al riesame, pronunciando sul merito e sulle spese.
Si ritiene sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese dei gradi di merito e del presente giudizio di legittimità.

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