Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/04/2021, n. 9252

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Sentenza
21 aprile 2021
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21 aprile 2021

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Rispondono di omicidio colposo e di lesioni gravissime per inosservanza dell'art. 12 del regolamento ANAS, emanato con d.P.R. 11 dicembre 1981, n. 1126, e del generale dovere di diligenza, prudenza e perizia, i dirigenti del centro di manutenzione dell'ANAS che omettano il monitoraggio e la manutenzione di un versante montuoso instabile, incombente sulla sede autostradale, con elevato indice di rischio di eventi franosi per dissesto idrogeologico, nonché la predisposizione dei necessari interventi di verifica dell'efficienza degli impianti e la progettazione e realizzazione di nuove opere strutturali di sostegno, idonee a contenere eventuali smottamenti debordanti nell'invasione della sede viaria.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/04/2021, n. 9252
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9252
Data del deposito : 21 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

09252-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez.72/21 RI PICCIALLI UP 21/04/2021- UGO BELLINI R.G.N. 43700/19 GABRIELLA CAPPELLO AN IC BRUNO GIORDANO -Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: RA SE nato a [...] il [...] RE US nato a [...] il [...] ME OL nato a [...] il [...] ME LO nato a [...] il [...] IR OR RI COSENTINO avverso la sentenza del 03/12/2018 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere BRUNO GIORDANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio per RE US, ME OL e ME LO;
rigetto per RA SE. بار uditi i difensori, In difesa di RE US è presente l'avvocato CUTRI' PIERUS del foro di COSENZA anche per delega orale del co-difensore avvocato GAMBARDELLA FRANCESCO. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. In difesa di RA SE è presente l'avvocato GALEOTA VINCENZO del foro di CATANZARO anche per delega orale del co-difensore avvocato ACCROGLIANO' RAFFAELLA. Il difensore illustra i motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento. E' presente l'avvocato SANGIOVANNI SERGIO del foro di COSENZA in difesa di ME OL. Il difensore illustra i motivi di ricorso concludendo per l'annullamento della sentenza di appello. E' infine presente l'avvocato ADAMO VINCENZO del foro di COSENZA in difesa di ME LO. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Catanzaro in data 3 dicembre 2018 ha emesso la sentenza di condanna nei confronti di SÈ BR, PP ER, CO AL e GE EM, per i reati di cui agli articoli 40, 41, 449, 426, 589 e 590 cod. pen., a conferma della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Cosenza, procedendo ad una riduzione di pena. BR è chiamato a rispondere nella qualità di direttore dei lavori e capo reparto del posto di manutenzione di Anas;
mentre gli altri imputati sono chiamati a rispondere dei medesimi reati in qualità di responsabili del centro di manutenzione dell'Anas di Cosenza, relativamente ai periodi in cui hanno rivestito tale carica. Gli eventi delittuosi di cui sono imputati i ricorrenti riguardano la frana che in data 25 gennaio 2009 nel territorio del Comune di LI, in prossimità dello svincolo autostradale LI IM ha provocato un movimento del terreno sul versante sito in prossimità del km 202 della carreggiata dell'autostrada A3 in direzione sud. Tale movimento franoso ha determinato il crollo delle opere di sostegno investendo l'intera carreggiata e così provocando l'impatto ai danni di diverse autovetture e portando alla morte di AN IL e di PA IC, entrambi a bordo della medesima autovettura, nonché alle lesioni gravissime ai danni di altre cinque persone che si trovavano a bordo di altre autovetture. MV 2 Con un primo motivo del ricorso l'imputato BR lamenta l'omessa motivazione a causa della carente ed apparente argomentazione svolta soprattutto con un rinvio per relationem ad ampie parti della sentenza di primo grado e quindi per aver usato argomenti meramente assertivi o apodittici che non hanno consentito di approfondire sufficientemente gli argomenti introdotti con l'impugnazione avverso la sentenza di primo grado.

2. Con il secondo motivo di ricorso l'imputato BR lamenta la contraddittorietà della motivazione in quanto su aspetti nodali la motivazione ha proposto ricostruzioni antitetiche e intrinsecamente incompatibili. In particolare, il giudice dell'appello non ha separato sul piano logico e strettamente naturalistico i due eventi verificatisi costituiti dal crollo del costone e dall'abbattimento del muro. In ordine al primo evento, a parere del ricorrente, nella motivazione non si colgono gli argomenti che vorrebbero in relazione causale il distacco del costone e quindi l'inizio del movimento franoso - con l'ulteriore scelta - delle barriere metalliche poste a valle del dirupo collassato e travolte dal movimento franoso. Rileva pertanto il ricorrente la contraddittorietà dell'individuazione di cause non rapportabili alla barriera nell'innesco della frana rispetto alla considerazione che la posizione delle barriere non avrebbe potuto cancellare o attenuare il pericolo di determinazione dell'evento franoso che a ben vedere sarebbe egualmente avvenuto a prescindere dalla presenza delle medesime barriere.

3. Con il terzo motivo di ricorso BR lamenta ancora la carenza e manifesta illogicità della motivazione circa il tema della prevedibilità dell'evento disastroso. In particolare il ricorrente contesta la logicità della motivazione laddove sostiene che l'evento sia stato prevedibile poiché nel sito erano presenti degli "strappi", ovvero dei segni di cedimento sul costone che lasciavano presagire il possibile innesco di un movimento franoso;
asserzione data erroneamente per dimostrata sulla base dell'esame del consulente tecnico del pubblico ministero che però non ha tenuto conto delle comunicazioni interne all'Anas e di quelle intercorse tra la società STE e l'Anas stessa in merito alla segnalazione dell'area definita di rischio. Le riprese aeree a parere del ricorrente non avrebbero dimostrato la contezza della loro esistenza e quindi della sottovalutazione del rischio di causare una frana da parte dei dirigenti dell'Anas. L'adesione del giudice dell'appello alla tesi prospettata dai consulenti del pubblico ministero, senza indicarne le ragioni per cui le obiezioni dei consulenti della difesa non abbiano alcun fondamento, costituiscono a parere del M 3 ricorrente un vizio logico dello sviluppo argomentativo della motivazione. A parere del ricorrente, mediante un travisamento della prova si giunge ad un vizio di illogicità della motivazione laddove il giudicante ha proposto una valutazione ipotetica di secondo livello tesa ad implementare il quadro indiziario manifestando un atteggiamento non valutativo ma creativo dell'indizio.

4. Specificamente il ricorrente contesta l'assunto motivazionale in base al quale poiché le fotografie aeree avevano un costo rilevante per chi li aveva commissionate non è credibile che esse non fossero state depositate al committente Anas. Di conseguenza lo sviluppo argomentativo farebbe venir meno la deduzione della consapevolezza dei vertici dirigenziali delle condizioni del costone poi franato.

5. Inoltre ritiene il ricorrente che l'argomento utilizzato circa la prevedibilità dell'evento dai giudici dell'appello sui cosiddetti punti di criticità non corrisponderebbe a quanto effettivamente emerso nel corso del dibattimento avendo il giudice di secondo grado pretermesso di considerare tre punti: in primo luogo, la presenza del tubo di scarico delle acque piovane;
la modifica del progetto in fase esecutiva con la mancata realizzazione di un pozzetto di raccolta e smistamento delle acque piovane;
nonché infine l'assenza a tergo del muro delle strutture di drenaggio che avevano lo scopo di scongiurare accumuli idraulici tra il costone ed il muro di contenimento. Avendo omesso di esplorare tali punti critici la motivazione sarebbe viziata sul piano della stessa completezza e logicità.

6. La motivazione sarebbe carente sul piano logico anche laddove attribuisce rilevanza causale alla sopraelevazione con barriere metalliche del muro di controripa poiché, pur considerando gli elementi portati dai consulenti del pubblico ministero (che avevano individuato le cause determinanti la frana nella straordinarietà delle precipitazioni piovose ricadute sulla porzione di territorio, su quale a loro dire preesistevano già due "strappi" franosi), la Corte d'appello avrebbe ritenuto che l'agire del ricorrente avesse concorso alla determinazione del reato di disastro corrispondente all'evento franoso.

7. Ancora il ricorrente espone il dedotto vizio di illogicità derivante dal travisamento della prova laddove la motivazione dei giudici d'appello non spiega circa lo sviluppo dell'accaduto il ruolo causale delle piogge non adeguatamente convogliate, le quali avrebbero così prodotto la colata di fango che avrebbe superato le barriere metalliche. A parere del ricorrente è mancata una corretta valutazione della prova circa la compromissione della staticità dell'opera di contenimento in relazione alla raccolta e al convogliamento delle acque a tergo del muro. my 4 8. A parere del ricorrente il raffronto per l'analisi eziologica dell'evento franoso non andava effettuato tra la forza di spinta del costone in assenza di frana e le capacità di resistenza offerta dal muro ma tra la forza di spinta indotta dalla frana e le capacità di resistenza dell'opera muraria e ciò al fine di poter accertare se in assenza di barriere il muro non sarebbe crollato: in altri termini, se le sovrapposizioni metalliche avevano effettivamente in concreto svolto il ruolo di causa concorrente della frana. È mancato pertanto un corretto metodo di verifica del cosiddetto giudizio controfattuale alla cui stregua si sarebbe potuto riconoscere efficacia condizionante alla apposizione delle barriere cioè che in loro assenza la frana non avrebbe indotto il crollo del muro.

9. La Corte di appello di Catanzaro, quindi, avrebbe incorso nel duplice vizio della contraddittorietà e della illogicità della motivazione indotta da un travisamento del fatto della prova perché dopo essersi attardata nella ricostruzione dinamica proposta dai consulenti del pubblico ministero non ha tenuto in adeguata considerazione e raffronto la tesi sostenuta dai consulenti tecnici della difesa del ricorrente recependo in maniera del tutto differente la prova tecnica offerta dal consulente tecnico della difesa in merito alle cause che hanno determinato l'abbattimento del manufatto di contenimento. 10. Con il quarto motivo di ricorso, BR lamenta la violazione dell'art. 606 n. 1, in relazione agli artt. 125 comma 3, e 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. per carente e manifesta

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