Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 07/08/2019, n. 21092

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 07/08/2019, n. 21092
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21092
Data del deposito : 7 agosto 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5406-2014 proposto da: EQUITALIA CRO S, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA CELLE QUATTRO FONTANE

161, presso lo studio dell'avvocato S R, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato M C;

- ricorrente -

contro

DE GREGORIO CARMINE, elettivamente domiciliato in

ROMA

2019

VIA CICERONE

44, presso lo studio dell'avvocato

LUCA

2 P, rappresentato e difeso dall'avvocato G C;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 118/2013 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE, depositata il 19/11/2013;
udi-la la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/05/2019 dal Consigliere Dott. M B. RILEVATO CHE:

1.C D G impugnava l'estratto di ruolo e le sottese cartelle esattoriali, lamentando l'omessa notifica degli atti impositivi. La C.T.P. di Lucca, dichiarava il difetto di giurisdizione della Commissione adita limitatamente ai crediti di natura non tributaria, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente con riferimento alla cartella indicata come doc. n. 9), affermandone la nullità, in quanto notificata secondo le modalità della irreperibilità assoluta, anziché secondo le forme della irreperibilità relativa;
asseriva, inoltre, che le cartelle prodotte come nn. 2),3) e 15) risultavano ritualmente notificate secondo il combinato disposto degli artt. 26 e 60 del

DPR

600/73 e dell'art. 140 c.p.c., avendo il messo notificatore osservato tutte le formalità prescritte dalle disposizioni citate. La decisione di primo grado veniva impugnata dal contribuente, il quale rèiterava le doglianze formulate in primo grado con riferimento all'omessa notifica delle cartelle e l'intervenuta decadenza dal potere impositivo;
contestava altresì la conformità delle copie agli originali e la violazione del disposto dell'art. 140 c.p.c. per essere stato l'avviso di deposito affisso nell'albo comunale anziché essere stata depositata nella cassetta postale del contribuente temporaneamente assente. La C.T.R. della Toscana, accertata la temporanea assenza del destinatario (irreperibilità relativa), in quanto non risultava "comprovato il definitivo e sconosciuto trasferimento ad altro indirizzo di. diverso comune", affermava che la notifica doveva effettuarsi con l'immissione in cassetta dell'avviso di deposito presso il domicilio fiscale e non attraverso l'affissione nell'albo comunale. Ricorre sulla base di un unico motivo la società concessionaria avverso la sentenza n. 118/25/2013 depositata il 19.11.2013. Il contribuente resiste con controricorso. i CONSIDERATO CHE:
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