Cass. pen., sez. II, sentenza 20/03/2019, n. 12362

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 20/03/2019, n. 12362
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12362
Data del deposito : 20 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da:

CHERIF BILEL NATO A TUNISI IL

22

AGOSTO

1977 avverso la sentenza del 30 gennaio 2017 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M D B;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che ha concluso chiedendo annullamento con rinvio della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze, accogliendo l'impugnazione proposta dal Procuratore generale avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze il 25 gennaio 2013 che aveva assolto l'imputato dal reato di rapina a lui ascritto per insussistenza del fatto, ha affermato la responsabilità del predetto in ordine al reato ascrittogli e, concesse le attenuanti di cui all'articolo 62 n. 4 cod.pen. e le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia.

2.Avverso la detta sentenza propone ricorso il difensore dell'imputato deducendo:

2.1 violazione di legge e in particolare dell'art.6 n. 3 lett. D della Convenzione EDU, secondo cui ogni accusato ha diritto di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico. Il ricorrente afferma che alla luce della sentenza della CEDU e di alcune pronunzie di questa Suprema Corte a Sezioni Unite ( sentenze cd. Dasgupta e Patalano), laddove la prova essenziale consista in una fonte dichiarativa che il primo giudice abbia ritenuto inattendibile, prima di ribaltare il giudizio assolutorio formulato in primo grado, sussiste un obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, al fine di garantire l'oralità del processo. Nel caso in esame, la riforma della sentenza di assoluzione del Tribunale di Firenze è fondata su una diversa valutazione delle sommarie informazioni delle due dipendenti del supermercato, già acquisite ex art. 512 cod.proc.pen., ma la corte ha omesso di disporre la prescritta rinnovazione dell'istruttoria.

2.2 Vizio di motivazione e contraddittorietà della valutazione delle prove dichiarative, sul rilievo che le testi Zhang e Tong, dipendenti del supermercato dove è stato consumato il delitto, hanno reso dichiarazioni in contrasto tra loro, in merito alla fuga dell'imputato, in quanto la prima sosteneva di avere inseguito l'uomo fuori dal negozio per contestargli il mancato pagamento della merce e l'altra faceva riferimento alla circostanza che alcuni passanti bloccavano l'uomo che veniva poi riportato in negozio da un commesso. Il Tribunale ha fondato il giudizio assolutorio sulla discrasia esistente tra le predette versioni e sulla maggiore credibilità della ricostruzione offerta dall'imputato, mentre la corte, nel ritenere le dette testimonianze coerenti tra loro, ha formulato un'argomentazione illogica.
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