Cass. civ., sez. II, ordinanza 03/07/2018, n. 17376
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Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus"; l'interversione nel possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui, e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso.
Sul provvedimento
Testo completo
17376-18 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE R.G.N.2570/'14 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. 17376 Antonio ORICCHIO - Presidente - Consigliere Rel. Aldo CARRATO Rep. el Luigi ABETE - Consigliere C.C. 5/02/2018 Giuseppe FORTUNATO - Consigliere Gianluca GRASSO -- Consigliere Diritti reali - usucapione ha pronunciato la seguente ORDINANZA (ai sensi degli artt. 375, co. 5°, e 380-bis.1 c.p.c.) sul ricorso (iscritto al N.R.G. 2570/'14) proposto da: LV RE (C.F.: SLV SVT 51A22 G3481) e ME MA US, rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. Alessandro Italo Masucci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Viale delle Medaglie d'oro, n. 199;
- ricorrenti -
contro
AM MA (C.F.: [...]), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv. Francesco Paolo Gallo e domiciliato "ex lege" presso la Cancelleria della Corte di cassazione in Roma, P.zza Cavour;
- controricorrente e AM RE (C.F.: [...]);
- intimato -
Avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 965/2013, depositata il 10 giugno 2013 (non notificata);
RILEVATO IN FATTO Con sentenza in data 16 settembre 2008 il Tribunale di Palermo accoglieva la domanda proposta dal sig. AL TO nei confronti dei sigg. MO TO e MO MA e, per l'effetto, dichiarava che l'attore aveva acquistato il diritto di proprietà a titolo originario, per intervenuta usucapione, del fondo sito nel territorio del Comune di Partinico (PA), c.da Parrini, contraddistinto in catasto al foglio di mappa n. 3 particelle nn. 337, 312, 1186 e UR 470/18 1188, ordinando i conseguenti adempimenti al competente Conservatore dei RR.II. e condannando i convenuti, in solido, al pagamento delle spese giudiziali. Decidendo sull'appello proposto dai soccombenti convenuti, nella costituzione dell'appellato (dichiaratosi in comunione legale dei beni con la moglie NA MA PA), la Corte di appello di Palermo, con sentenza n. 965/2013, accoglieva il gravame e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata decisione, rigettava la domanda così come originariamente formulata nell'interesse di AL TO, che veniva condannato anche alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio. A sostegno dell'adottata decisione, la Corte palermitana ravvisava la fondatezza del gravame sul presupposto che non erano state comprovate le condizioni per la configurazione del dedotto diritto di acquisto del fondo controverso per usucapione, dal momento che il AL, il quale rivestiva la qualità di mero detentore dell'immobile, non aveva dimostrato che fosse intervenuta l'interversio possessionis neppure mediante attività materiali riconoscibili dagli intestatari del fondo in epoca sufficiente per la maturazione dell'usucapione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Avverso la suddetta sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione il AL TO e la NA MA PA, riferito a tre motivi, al quale ha resistito con controricorso l'intimata MO MA, mentre l'altro. intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte (con le quali ha instato per il rigetto del ricorso) e il difensore del ricorrente memoria illustrativa ai sensi dell'art. 380- bis.1 c.p.c. -2. Con la prima censura i ricorrenti hanno dedotto in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione degli artt. 1141, 1158, 1164 e 2653 n. 5 c.c., sul presupposto che il giudice di appello aveva erroneamente interpretato le norme sulla detenzione sulla base di scorrette presunzioni collegate alla interversione del titolo del possesso sulla base di condotte, nella specie, mai dallo stesso realizzate. -3. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno prospettato – ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria - 2 motivazione della sentenza impugnata circa il fatto controverso e