Cass. pen., sez. V trib., sentenza 21/07/2022, n. 28957

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 21/07/2022, n. 28957
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28957
Data del deposito : 21 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: GARAVAGLIA LUCA FEDERICO nato a MILANO il 09/05/1966 C B GIA nato a MILANO il 22/04/1971 avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MRZO;
Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. A V, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi, prospettando in via subordinata la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite, con riguardo alla questione posta dal quarto motivo del ricorso presentato nell'interesse della C B, in ordine alla configurabilità della truffa quando 9inganno sia indirizzato nei confronti di un terzo che non pone in essere alcun atto dispositivo. lette la memoria e nota spese neqinteresse delle parti civili, con le quali si dà atto che, a seguito di accordo transattivo con la C B, è intervenuta revoca della costituzione di parte civile nei confronti di quest'ultima, con la conseguenza che Immobiliare Andronica s.p.a. e BS insistono nelle loro conclusioni solo nei confronti del G, il cui ricorso chiedono dichiararsi inammissibile o rigettarsi;
b) motivi nuovi depositati nell'interesse della C B Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 14/09/2021 la Corte d'appello di Milano: a) in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pavia del 12/10/2020, ha riqualificato nel reato di cui all'art. 495 cod. pen. il fatto di cui al capo B), contestato a Luca Federico G e a G C B, per essersi il primo presentato al notaio R B di Pavia, in forza di un atto apparentemente rilasciato da G J S, legale rappresentante della società Baker Street Services United (d'ora innanzi, BS), con autenticazione apparentemente proveniente dal notaio londinese Louis Schwartz, come procuratore speciale della BS e avere, in siffatta qualità sottoscritto, in data 23/04/2014, un atto di cessione, in favore della C B, delle azioni della società Immobiliare Andronica s.p.a. (d'ora innanzi, la società Andronica), interamente partecipata dalla BS;
b) ha confermato l'affermazione di responsabilità degli imputati in relazione al reato di truffa commesso, per effetto della condotta sopra indicato, in danno della BS, sia con riguardo allo stesso non voluto effetto negoziale, sia con riferimento al prezzo della cessione (730.000,00 euro), largamente inferiore al valore della partecipazione (almeno 3.000.000,00 euro);
c) ha rimodulato, in termini migliorativi per gli imputati, la pena inflitta;
d) ha confermato la condanna generica degli imputati al risarcimento dei danni in favore di BS e della società Andronica.

2. Nell'interesse degli imputati sono stati proposti ricorsi per cassazione, affidati ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

3. Ricorso G.

3.1. Con il primo motivo si lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 337, comma 3, cod. proc. pen., rilevando che gli allegati alla querela non recano traccia del potere di rappresentanza in giudizio in capo al director di BS, né con riguardo allo Shilling, che aveva sottoscritto la querela, né con riferimento al suo successore, il sig. Polan, attraverso il quale era avvenuta la costituzione di parte civile. Si osserva, in particolare: a) che gli allegati alla querela, pur indicando i più disparati poteri gestori del director, non menzionavano la facoltà di proporre azioni o di rappresentare in giudizio la BS, che, in quanto mera società prestanome, è priva della legittimazione a disporre del bene gestito, che rimane in capo al titolare effettivo;
b) che, peraltro, ciò comportava che nessun pregiudizio era derivato a BS dall'atto in esame, in quanto la diminuzione patrimoniale poteva riguardare soltanto il beneficiai owner, ossia, dal 2005 al maggio 2015, la medesima C B, compagna del G;
c) che unico soggetto legittimato a costituirsi parte civile era Guido C B, fratello della ricorrente.

3.2. Con il secondo motivo si lamenta mancata assunzione di prova decisiva e si denuncia l'illegittimità dell'ordinanza ammissiva delle prove del 08/10/2018, per aver ritenuto superflua la lista testimoniale depositata dalla difesa. Secondo l'atto di impugnazione, la Corte d'appello, nella stessa erronea prospettiva che aveva condotto a ritenere superflua la prova testimoniale, aveva trascurato di considerare la documentazione destinata a sopperire a siffatta carenza istruttoria, dimostrando che era stata la ricorrente ad essere stata spogliata dei suoi beni ad opera di terzi (i liquidatori della Fondazione Davenia, sig. F e W, e gli amministratori della società Andronica, ossia prima Guido C B e poi F G) e che, pertanto, il trasferimento di quote oggetto del presente procedimento non aveva rappresentato altro che una reintestazione delle quote dal prestanome alla legittima proprietaria.

3.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione dell'art. 495 cod. proc. pen. e dell'art. 6, par. 3, lett. d) CEDU, in relazione alla conferma dell'ordinanza del 13/01/2020, che aveva revocato l'ammissione della testimonianza del querelante Shilling, tutt'altro che irreperibile, affidando la dimostrazione della falsità della sottoscrizione della procura ad una perizia effettuata su perizie fotocopiate eseguita da persona non sentita in dibattimento e ad una dichiarazione scritta che il teste Gubitosi aveva riferito di avere ricevuto dallo Schwartz.

4. Ricorso C B.

4.1. Con il primo motivo di ricorso vengono sollevate questioni sovrapponibili a quelle del primo motivo del ricorso G, aggiungendo che sulla natura della nominee company rivestita dalla BS era stata chiesta inutilmente l'ammissione del teste Fabio Vitiello e l'acquisizione del parere pro-ventate dello stesso.

4.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 7, cod. pen., della quale si sottolinea la natura valutativa e che non era stata contestata né mai considerata dal P.M. e dal Tribunale. Al riguardo, si chiede di rimettere il ricorso alle Sezioni Unite, atteso il contrasto interpretativo in ordine alla possibilità di contestare in fatto la circostanza aggravante della quale si tratta.

4.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione ai reati di falso e truffa, con riguardo alla mancanza di prova della falsità della firma dello Shilling.

4.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, con riguardo alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi della truffa, con particolare riferimento: all'assenza di un atto dispositivo da parte del soggetto indotto in errore, alla mancanza del nesso causale tra artifici e raggiri, errore e atto dispositivo, all'assenza di un ingiusto profitto e di un danno per il soggetto ingannato.

4.5. Con il quinto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati di cui ai capi B) e C).

4.6. Con il sesto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge per inosservanza degli artt. 521 e 522 cod. pen., con riguardo alla intervenuta riqualificazione del reato di cui all'art. 476 cod. pen. in quello di cui all'art. 495 cod. pen.

4.7. Con il settimo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle ritenute circostanze aggravanti.
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